QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 41. Aree di qualificazione paesaggistica e ambientale degli insediamenti (H2)

1. Definizione. Comprende spazi aperti di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti, di originaria destinazione agricola e/o a prevalente caratterizzazione rurale, seppure residuale o marginale. Tali spazi, comunque ricadenti nei diversi "Ambiti del territorio urbanizzato" del PS, sono posti in stretta relazione con le contermini aree agricole del PO. Si tratta di aree e spazi nell'ambito dei quali sono riconosciute dal PS componenti patrimoniali di valenza paesistico percettiva (visuali libere e coni ottici) e di interesse naturalistico e ambientale (macchie di bosco e aree umide) da tutelare e salvaguardare.

2. Categorie di intervento. Fatti salvi gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle eventuali relazioni paesistico - percettive o naturalistico - ambientali con il contermine territorio rurale, al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.

E' altresì vietata la realizzazione di "interventi pertinenziali" anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.

E' consentita la realizzazione di edifici e manufatti di cui al successivo art. 47, limitatamente a quelli di cui al comma 6 punto 6.2.1. (Nuovi manufatti agricoli amatoriali), nonché la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse (di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata), esclusivamente finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree (ad esempio boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi), anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Per i soli edifici esistenti, fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.