QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 42. Aree di salvaguardia e riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (H3)

1. Definizione. Comprendono i lotti liberi interclusi e gli spazi non edificati interni al territorio urbanizzato, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, diversi della "Aree agricole Intercluse" individuate dal PS. Si tratta anche di spazi aperti e aree di significativa dimensione interclusi rispetto ai contesti insediati, ricadenti all'interno di "Ambiti del territorio urbanizzato" delle UTOE (generalmente "Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee", ovvero "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" dello stesso PS), suscettibili di potenziali capacità di trasformazione.

2. Contenuti delle previsioni in rapporto al PS vigente. Trattandosi di "Zone" non rientranti nel quadro previsionale strategico quinquennale del PO, ma comunque interne agli "Ambiti del territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, sono destinate ad essere mantenute inedificate al fine di preservare le possibilità di perseguimento di obiettivi specifici e l'attuazione di disposizioni applicative definite dal PS per gli Ambiti del territorio urbanizzato delle UTOE nel successivo PO, in relazione alla definizione di un rinnovato quadro previsionale quinquennale.

Sono anche potenziali aree di riserva per l'eventuale sviluppo di politiche, previsioni e conseguenti interventi di gestione degli equilibri ecosistemici ed ambientali degli insediamenti, ovvero di qualificazione e controllo degli effetti paesaggistici, anche connessi al perseguimento di politiche ed azioni definite dalla programmazione settoriale comunale

3. Categorie di intervento. Il PO prevede la conservazione degli assetti esistenti, fatta salva la sola attività edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

Non è altresì ammessa la realizzazione di edifici e manufatti di cui all'art. 47 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di "interventi pertinenziali" anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici e manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo.

E' consentita la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse (di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata), esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree, come ad esempio boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.