QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 44. Edificato sparso o discontinuo in territorio rurale. Classificazione e disciplina generale

1. Definizione. L'"Edificato sparso e discontinuo" in territorio rurale è identificato dal PO in funzione del valore storico, architettonico e documentale prevalente e della caratterizzazione funzionale degli edifici, secondo quanto indicato dal PS. Gli edifici qualificati come "Edificato sparso o discontinuo" in territorio rurale sono individuati nella cartografia di quadro progettuale ed in particolare negli elaborati "QP.I. Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1:2.000), con apposita simbologia grafica, secondo le seguenti categorie:

  • - Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale, comprendenti il patrimonio edilizio esistente di impianto storico (insediamenti, complessi edilizi ed edifici), i beni storico-culturali isolati (strutture religiose quali cappelle, pievi, chiese, conventi e altri edifici di culto), l'edilizia di base di impianto rurale (cascinali, annessi agricoli, stalle, fienili, rustici, capanne, case coloniche e padronali) e gli edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione, comprendenti le forme insediative elementari come singoli edifici e piccoli aggregati a diversa destinazione funzionale, isolate e disseminate in territorio rurale, di impianto e/o a carattere non storico;
  • - Edifici specialistici e con funzioni non agricole in territorio rurale (Es); comprendenti le forme insediative articolate e complesse (anche in piccoli aggregati) a prevalente destinazione specialistica, nonché le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, secondo quanto indicato all'art. 64 comma 1 lettera d) della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Per le diverse categorie morfo - tipologiche di edifici il PO disciplina all'articolo 45 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammissibili, comprendenti anche le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Per tutte le classi tipo-morfologiche o funzionali il frazionamento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' sempre ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Il PO all'articolo 46 delle presenti Norme definisce le specifiche disposizioni aventi per oggetto le categorie funzionali ammesse e le condizioni per il mutamento della destinazione degli edifici a destinazione agricola e degli altri edifici ricompresi nell'"Edificato sparso e/ discontinuo" in territorio rurale.