QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 45. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Categorie di intervento

1. Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale

1.1 Gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" sono individuati dal PO, secondo la seguente classificazione:

  • - Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale;
  • - Edifici puntuali di impianto storico;
  • - Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;

1.2 In ragione degli analoghi caratteri tipologici, le categorie di intervento ammesse dal PO sono quelle indicate per i corrispondenti edifici dell'"Edificato puntuale di impianto storico" (Ap) ubicato in territorio urbanizzato. In particolare:

  • 1.2.1 per i "Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.1 delle presenti Norme;
  • 1.2.2 per gli "Edifici puntuali di impianto storico", le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.2 delle presenti Norme;
  • 1.2.3 per gli "Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono", le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.3 delle presenti Norme.

1.3 Allo scopo di promuovere il presidio del territorio rurale ed al contempo di favorire il recupero tipologico, la riqualificazione architettonica e la rigenerazione funzionale del PPE di impianto storico in area agricola, limitatamente ai soli "Edifici puntuali di impianto storico" a prevalente destinazione d'uso agricola, nel caso di mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" secondo le disposizioni normative di cui al successivo art. 47, oltre alle categorie di intervento di cui al precedente punto 1.2, è ammessa - mediante Permesso di Costruire (PdC) convenzionato - l'ulteriore categoria di intervento della "addizione volumetrica" "una tantum", fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI, da realizzarsi anche in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse. Il PdC convenzionato deve garantire:

  • - la conservazione, il recupero e ove necessario il ripristino, con materiali e tecniche tradizionali, da documentare nell'ambito del PdC, delle parti di edifici e manufatti per i quali siano riconoscibili i valori storico documentali e ambientali con particolare riferimento agli elementi architettonici e tipologici di pregio, anche secondo quanto a tal fine indicato dal RE comunale;
  • - le "addizioni volumetriche" possono anche essere realizzate con materiali e tecniche costruttive tali da rendere identificabile l'intervento contemporaneo rispetto a quelli di recupero sulle parti di valore storico documentale, privilegiando però il posizionamento dell'addizione sui fronti secondari dell'edificio o del manufatto oggetto dell'intervento;
  • - i prospetti ed i fronti principali degli edifici devono essere mantenuti con l'articolazione e l'impaginazione originaria delle aperture e delle componenti di rilevanza architettonica e/o tipologica, senza introdurre significative alterazioni del posizionamento di porte, finestre, scale, arcate e degli elementi architettonici e compositivi caratterizzanti il tipo edilizio oggetto dell'intervento, privilegiando in tal senso gli interventi di ripristino volti a mitigare eventuali alterazioni dei fronti intervenute in epoca recente;
  • - le eventuali demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi quali "interventi pertinenziali", devono essere limitate alle sole parti di edifici o manufatti per i quali non siano riconoscibili valori storici, documentali e ambientali e che risultino in pessimo stato di conservazione fisica o tipologica (da esplicitare e dimostrare nell'ambito del PdC), ovvero ai manufatti, alle volumetrie secondarie e alle superfetazioni di epoca recente presenti nel resede di pertinenza. Tali interventi non devono dare origine ad una UI funzionalmente autonoma rispetto all'edificio principale di cui restano pertinenza. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti;
  • - il PdC deve altresì definire in dettaglio gli interventi e le opere di recupero e riqualificazione del "Resede di pertinenza" e quelle di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici di impianto storico secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 46 delle presenti Norme.

1.4 Le categorie di intervento ammesse dal PO sono da eseguirsi esclusivamente all'interno del "resede di pertinenza", di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

2. Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione

2.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", le categorie di intervento ammesse sono distinte sulla base della destinazione d'uso prevalente come in titoli e in atti alla data di adozione del PO, secondo la seguente classificazione funzionale:

  • 2.1.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) funzionali e collegati alla conduzione di aziende agricole, oltre all'attività edilizia libera e agli interventi e alle opere di cui all'art. 71, commi 1 bis, 2, 3 e 4 della LR 65/2014, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti ulteriori categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - gli "interventi pertinenziali"
    • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
    • Sono infine ammessi gli interventi e le opere di cui all'art. 72 della LR 65/2014, previa approvazione di Programma Aziendale (PAPMAA) non avente comunque valore di Piano Attuativo.
  • 2.1.2 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Agricola" diversi da quelli di cui al precedente punto 2.1.1, oltre all'attività edilizia libera, sempreché non comporti il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
    • In caso di mutamento di destinazione d'uso agricola per questa categoria di edifici, nel rispetto della disciplina di cui agli art. 81, 82 e 83 della LR 65/2104, si applicano le apposite disposizioni di cui all'art. 46 delle presenti Norme.
  • 2.1.3 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Residenziale" fatta salva l'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad esse adiacenti ed aderenti;
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico, alternativa all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (30 mq di Superficie edificabile (o edificata) (Se)). In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 7,50;
    • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
    • Le suddette addizioni volumetriche o la sostituzione edilizia sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
  • 2.1.4 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Commerciale al dettaglio e/o Direzionale di servizio", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
    • Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
  • 2.1.5 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione turistico-ricettiva", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 35% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico, alternativa all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto elenco (35% di Superficie edificabile (o edificata) (Se)). In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 10,50;
    • - la realizzazione di piscine e impianti sportivi, ad uso pertinenziale privato.
    • E' inoltre sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • 2.1.6 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso- depositi", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto;
    • Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite "addizioni volumetriche", eccedenti a quelle precedentemente disciplinate, comunque non oltre il 30% della Superficie Edificata esistente per ogni UI, qualora finalizzate a garantire lo sviluppo e il mantenimento delle attività produttive, dimostrato mediante apposita relazione di fattibilità. Oggetto della convenzione del PUC è l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni e gli impegni (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare lo svolgimento della specifica attività produttiva. Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
    • E' altresì sempre ammessa la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonchè la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
  • 2.1.7 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a destinazione d'uso diverse dalle precedenti o con destinazioni non qualificabili ai sensi di legge (diverse da residenziale, commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva, commerciale all'ingrosso, direzionale di servizio, agricola), fatta salva l'attività edilizia libera, sono ammessi esclusivamente interventi di "manutenzione straordinaria". Per questa categoria di edifici non è ammesso il cambio di destinazione d'uso rispetto a quello esistente legittimato da titolo abilitativo.

3. Edifici specialistici con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)

3.1 Comprendono gli edifici o complesso di edifici con funzioni non agricole e specialistiche, comprensivi dei relativi "resedi di pertinenza" di cui all'art. 64 comma 1 lett. d) della LR65/14 che presentano una particolare complessità dell'articolazione planivolumetrica, distributiva e/o localizzativa, nonché configurazioni tendenzialmente incoerenti rispetto al territorio agricolo e/o forestale entro cui risultano ubicati, non privi talvolta di aspetti di degrado fisico, tipologico e funzionale che determinano potenziali interferenze di natura paesistico-territoriale e ambientale da mitigare.

3.2 Fatto salvo le disposizioni di cui all'art. 64 comma 7 della LR65/14, per questi edifici, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

3.3 Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite le seguenti ulteriori categorie di intervento:

  • - 3.3.1 Per gli edifici ricadenti nelle diverse "Aree agricole e forestali" (E) di cui al successivo Capo II:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie Coperta o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 20%;
    • - la "sostituzione edilizia"con contestuale incremento volumetrico, in alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (20% di Superficie edificabile (o edificata) (Se).
    • L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto.
  • - 3.3.2. Per gli edifici ricadenti nei "Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale" (P); di cui al successivo Capo II e nelle "Ulteriori determinazioni progettuali del territorio rurale", di cui al successivo Capo IV:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
    • L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto e, in caso d totale demolizione e ricostruzione, deve essere al contempo garantito un indice di copertura non superiore a 50% della superficie fondiaria costituente il resede di pertinenza.

3.4. E' altresì sempre ammessa, nelle "Zone" di cui al precedente comma 3.1, la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.5 Mediante il PUC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati:

  • - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e soluzioni di ingegneria naturalistica;
  • - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al resede di pertinenza) con particolare riferimento alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
  • - gli interventi e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;
  • da realizzare a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio e delle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate.

3.6 Tramite il PUC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici in relazione alle categorie funzionali esistenti.

3.7 Per questa categoria di edifici, salva la sola destinazione "Agricola", non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto disposto all'art. 46 delle presenti Norme.