QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 46. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Disciplina delle funzioni

1. Le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - Per tutti gli edifici a destinazione d'uso diversa da quella agricola di cui al precedente art. 45 commi 1 e 2, quelle specificatamente indicate per ogni "Zona" ai successivi Capi II, III e IV di questo stesso Titolo III delle presenti Norme.
  • - Gli "Edifici specialistici con funzioni non agricole" di cui all'art. 45 comma 3 rimangono vincolati alle destinazioni esistenti.
  • - Per gli "Edifici a destinazione agricola" ricadenti in territorio rurale, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della LR 65/2014 e fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della medesima legge regionale, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso secondo quanto disciplinato agli articoli 82 e 83 della stessa LR 65/2014, secondo le disposizioni di seguito riportate.

2. Fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola è ammesso secondo quanto disciplinato agli articoli 82 e 83 della stessa LR 65/2014. In particolare:

  • - il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale (ovvero classificati dal PO edifici sparsi e/o isolati di impianto storico), è consentito, previa approvazione del programma aziendale (PAPMAA), secondo le disposizioni di cui all'art. 82 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016;
  • - il mutamento di destinazione d'uso agricola di edifici diversi da quelli aziendali è ammesso dal PO secondo le disposizioni e limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 e sulla base delle seguenti ulteriori prescrizioni definite al fine del perseguimento di obiettivi specifici e dell'attuazione delle disposizioni applicative a tal fine definite dal PS vigente.

3. Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", è vietato il cambio di destinazione agricola in altre categorie funzionali.

4. Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico", il cambio di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali, è sempre ammesso, secondo quanto indicato per le diverse "Zone" ai successivi Capi II e III di questo stesso Titolo IV.

5. Il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, di cui al precedente comma 5, è subordinato alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente disciplinante gli interventi di sistemazione ambientale e gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 83 della LR 65/2014.

6. Gli interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello determinato dall'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti. Gli interventi di sistemazione ambientale devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature aventi funzione di segnale visivo e di caratterizzazione paesaggistica, come quelle di confine e a corredo degli insediamenti. In questo quadro gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Il RE stabilisce eventuali ulteriori indicazioni concernenti la formazione dei titoli abilitativi e autorizzativi, nonché i contenuti minimi e le garanzie da inserire in convenzione.

7. Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione delle aree agricole di pertinenza e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi ed autorizzativi aventi per oggetto il mutamento di destinazione di "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico" a destinazione agricola, di cui ai precedenti commi, deve altresì garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni attuative:

  • - la realizzazione di nuove opere di accesso carrabile e pedonale è ammessa solo all'interno del resede di pertinenza come definita dal PO, privilegiando l'adeguamento e l'integrazione dei percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico;
  • - la sezione massima degli accessi non dovrà essere superiore a 4 mt., avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato) non superiore a 60 mt., avere pendenza massima sull'intero tracciato non superiore al 12%;
  • - la superficie degli accessi, così come ogni altra opera di sistemazione esterna, non deve essere pavimentata e deve essere realizzata con materiali permeabili, preferibilmente in terra battuta, anche mista a ghiaia e/o pietra locale e asfalto architettonico, ovvero in lastre semplicemente appoggiate a terra in pietra locale, o in alternativa, mediante superfici inerbite trattate con griglie di irrigidimento del fondo che producano un effetto di mimesi con le aree agricole circostanti; comunque escludendo asfalto, cemento e resine sintetiche;
  • - le eventuali nuove opere d'arte e muri di contenimento, devono essere realizzati con materiali lapidei di tipo locale e con tecniche tradizionali fino a produrre una texture che garantisca l'inserimento più adeguato in termini percettivi dei manufatti nel contesto paesaggistico ed ambientale in cui si opera. Inoltre le eventuali opere di contenimento, di movimentazioni di terra e scarpate, ovvero di regimazione idraulica, dovranno essere realizzate utilizzando tecniche locali (ciglionamenti e terrazzamenti in pietra a secco) o in alternativa con elementi e tecnologie dell'ingegneria naturalistica;
  • - nella realizzazione delle opere edilizie le modellazioni del terreno devono essere sempre caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.
  • - Sono vietate l'alterazione e la trasformazione permanente delle sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare nel PdC con adeguato ed esaustivo rilievo fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei filari alberati, delle alberature con funzione di segnale visivo, di confine e monumentali, dei manufatti storico-tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, ciglionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque meteoriche e superficiali.