QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 47. Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale. Definizione

1. Fermo restando le previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione", di cui all'art. 85 delle presenti Norme, nel territorio rurale sono vietati gli interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso diversa da quella "Agricola".

2. La realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di manufatti a destinazione agricola in territorio rurale, da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, è ammessa ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014, qualora necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, secondo la disciplina di cui ai successivi Capi II e III delle presenti norme e di quanto a tal fine disposto nei successivi commi di questo articolo.

3. Nuovi edifici rurali. Abitazioni e annessi dell'impresa agricola

3.1 Si tratta dei "Nuovi edifici rurali", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73 della LR 65/2014, da realizzarsi previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), presentato dall'imprenditore agricolo professionale, ed in particolare della:

  • 3.1.1 costruzione di "nuovi edifici rurali ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 2 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute agli art.li 4 e 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016;
  • 3.1.2 costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 4 della LR 65/2104, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016.

3.2 I nuovi edifici rurali devono essere realizzati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • - i "nuovi edifici rurali ad uso abitativo" non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 110 mq, altezza superiore a 8,50 mt (max 2 piani fuori terra). Non sono ammesse coperture piane;
  • - "nuovi annessi agricoli", nella dimensione individuata e dimostrata dal Programma Aziendale, non potranno avere altezza superiore a 8,50 mt.. Non sono ammesse coperture piane.

3.3 I nuovi edifici rurali dovranno osservare le seguenti disposizioni:

  • - il progetto dovrà prevedere l'uso di materiali tradizionali, l'impiego di tecnologie a basso impatto energetico ed eco-efficienti, la definizione di un impianto planivolumetrico improntato alla massima semplicità avendo come guida le articolazioni semplici e lineari degli edifici e dei manufatti di impianto storico, proponendo soluzioni formali e localizzative adeguate ai caratteri e alla morfologia dei luoghi, per lo più conformi all'edilizia tradizionale e locale;
  • - gli edifici dovranno presentare, configurazioni ed impianti ispirati alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali e del linguaggio architettonico. L'impianto planimetrico dovrà ricondursi a forme lineari e regolari, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
  • - la collocazione degli edifici dovrà ricadere preferibilmente in aree adiacenti o prospicienti la viabilità e i percorsi esistenti e/o gli edifici già esistenti, privilegiando le forme aggregate di edifici piuttosto che la dispersione puntuale di manufatti. Fatte salve le distanze per il rispetto di misure igienico-sanitarie e funzionali, i nuovi edifici devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno e gli sbancamenti, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali.

4. Nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola

4.1 Si tratta dei "nuovi annessi agricoli minimi", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73, c. 5 della LR 65/2014 e all'art. 6 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 che non richiedono la presentazione del Programma Aziendale (PAPMAA), ovvero:

  • 4.1.1 la costruzione di "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale";
  • 4.1.2 la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare".

4.2 I nuovi annessi agricoli minimi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • 4.2.1 per i "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" di cui al precedente punto 4.1.1.:
    • - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere (indipendentemente dall'ordinamento colturale) una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
    • - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
    • - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 100 mq e altezza superiore a 6,50 mt.
    • - i nuovi annessi dovranno presentare forme architettoniche tradizionali, sempre ispirate alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
    • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali.
  • 4.2.2 per i "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare" di cui al precedente punto 4.1.2.:
    • - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 10.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
    • - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
    • - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificata (edificabile) superiore a 100 mq e un'altezza non superiore a 6,50 mt..

4.3 I nuovi annessi agricoli minimi non devono essere dotati di impianti finalizzati all'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

5. Manufatti temporanei e altri manufatti ad uso agricolo dell'impresa agricola

5.1 Si tratta dei "Manufatti temporanei" e degli "Ulteriori manufatti ad uso agricolo" da realizzarsi da parte dell'impresa agricola in assenza di Programma Aziendale (PAPMAA) che non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali, di cui all'art. 70 della LR 65/2015.

L'imprenditore agricolo si impegna a mantenerli per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione prima della presentazione o del rilascio del titolo abilitativo in cui si obbliga alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

6. Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie

6.1 Si tratta dei "Nuovi manufatti agricoli" realizzabili da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 78 della LR 65/2014 e agli ar.li 12 e 13 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016, ovvero:

  • - "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale";
  • - "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici";
  • - "Nuovi manufatti per esigenze venatorie".

6.2 I Nuovi manufatti agricoli di cui al precedente elenco, cumulabili esclusivamente per tipologia nell'ambito del medesimo fondo agricolo, devono rispettare le seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • 6.2.1 per i "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale":
    • - il fondo agricolo oggetto di intervento deve essere effettivamente coltivato (documentando le attività agricole in essere) ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 3.000. I manufatti agricoli non potranno avere, una Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a mq. 30 e un'altezza non superiore a mt 2,40;
    • - per fondi di dimensione minima catastale inferiore a mq. 3.000, i manufatti agricoli non potranno avere un'altezza superiore a mt. 2,40 e una Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 10;
    • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali;
    • - i manufatti agricoli devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale. L'ancoraggio deve essere comunque facilmente rimovibile;
    • - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
    • - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno e/o cannicciato o altro materiale leggero, con copertura ad una o due falde in legno con al massimo due livelli di orditura, scempiato in listoni di legno e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, paesaggisticamente compatibile;
    • - il pavimento dovrà essere realizzato esclusivamente in legno, pietra locale o laterizio, semplicemente appoggiato su un letto di sabbia o vespaio di conglomerato compattato "a secco"; gli infissi esterni devono essere realizzati in legno trattato con impregnate trasparente, o ferro - acciaio verniciato;
  • 6.2.2 per i "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici":
    • 6.2.2.a) per le sole attività concernenti la "Tutela degli animali", nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti minimi previsti dalla LR 59/2009 e dal Regolamento di cui al DPGR n° 38R/2011, ovvero per l'esclusivo ricovero delle specie - famiglie di "canidi", delle specie - famiglie di "equini", anche finalizzate ad attività sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero senza scopo di lucro e fatto salvo quanto ulteriormente disposto dall'autorità competente ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie, i manufatti per il ricovero di animali domestici devono avere le seguenti caratteristiche:
      • - il fondo agricolo oggetto di intervento deve avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000;
      • - i manufatti non potranno avere un'altezza massima in gronda superiore a 4,50 mt e una superficie coperta non superiore a 15 mq ogni 500 mq di superficie del fondo e comunque fino ad un massimo di 100 mq di Superficie Coperta;
      • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con la maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali;
      • - i manufatti devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee, fatta salva l'installazione di manufatti e strutture necessarie al rispetto di norme igienico sanitarie. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale;
      • - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo
      • - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno, con copertura ad una o due falde in legno con al massimo due livelli di orditura, scempiato in listoni di legno e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, paesaggisticamente compatibile;
      • - per questi interventi deve essere presentata idonea documentazione volta a dimostrare le finalità sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero sopraindicate, le modalità e le tecniche costruttive dei manufatti che costituiscono oggetto specifico della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al successivo comma 6.3.
      • L'intervento può anche prevedere parametri di superficie coperta maggiori rispetto a quelli indicati e caratteristiche dei manufatti differenti rispetto a quanto sopra in elenco, se adeguatamente motivate in rapporto alle finalità precedentemente indicate e, in questo caso, la convenzione o l'atto d'obbligo esplicitandone gli interessi di natura generale, dovrà individuare gli aspetti e le modalità di uso ed interesse pubblico connessi alla realizzazione dei manufatti.
    • 6.2.2.b.) per tutte le altre categorie e specie - famiglie di animali domestici (avicunicoli, ovicaprini, bovini, suini), comunque diversi da quelli di cui al precedente punto 6.2.2.a) si applicano le prescrizioni dimensionali e tipologiche massime di cui precedente punto 6.2.1).
  • 6.2.3 per i "Nuovi manufatti per esigenze venatorie":
    • 6.2.3.a) fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla LR 12 gennaio 1994, n° 3/1994 e delle ulteriori indicazioni e prescrizioni a tal fine impartite dalla pianificazione, regolamentazione e programmazione settoriale in materia venatoria, i manufatti non potranno avere una Superficie Coperta superiore a 4 mq e un'altezza massima in gronda superiore a 2,20 mt;
    • 6.2.3.b) fermo restando la disciplina e le disposizioni settoriali in materia, la realizzazione dei presenti manufatti, esclusivamente in legno e/o cannicciato, non deve comportare modifiche allo stato dei luoghi, all'orografia e alla morfologia dei terreni, né comportare sbancamenti o altri interventi di impatto sulle eventuali sistemazioni idraulico agrarie tradizionali presenti.

6.3 Per tutte le categorie di manufatti di cui ai precedenti punti 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., gli interventi sono subordinati alla formazione di un titolo abilitativo, convenzionato o in alternativa corredato di atto d'obbligo, che preveda l'impegno del proponente agli interventi alla rimozione dei manufatti e al ripristino dei luoghi nello stato originario in caso di cessazione dell'attività e dell'uso.

6.4 Nel caso in cui i volumi dei manufatti preesistenti risultino di dimensioni inferiori a quelle consentite dal presente articolo è comunque consentito il raggiungimento della dimensione massima ammessa dal PO, nelle forme ed alle condizioni indicate ai precedenti commi ed a condizione che gli interventi risultino migliorativi della situazione preesistente ed assicurino un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico.