QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 53. Aree agricole intercluse (E6)

1. Definizione Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane" corrispondenti alle "Aree agricole intercluse" ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR 65/2014, costituite prevalentemente da aree rurali marginali e residuali interne al territorio urbanizzato che, in ragione dei valori specificatamente riconosciuti dallo stesso PS, qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico o presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Si prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti e inedificati, ancorché questi risultino di pertinenza di edifici esistenti, con l'esclusione di interventi di trasformazione urbanistica, fatti salvi esclusivamente gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme e secondo quanto previsto ai commi che seguono.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi i seguenti interventi:

  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;

Sono vietati i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.1. delle presenti Norme.
  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.
  • - l'installazione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.3. delle presenti Norme.

5. Categorie di intervento. Prescrizioni di dettaglio. Sono altresì consentite le opere pubbliche o di pubblico interesse di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche, quali boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.