QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 54. Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente ecosistemiche" corrispondenti alle "Aree umide, fluviali e perifluviali", ovvero le aree naturali caratterizzate per la prevalenza delle morfologie di origine o di pertinenza fluviale quali paleoalvei, paleogolene, aree bonificate o regimate, aree umide, ambiti di naturale esondazione, argini, orli di scarpata e bancate naturali. In queste "Zone" prevalgono le forme vegetazionali mesofile, le macchie di bosco e le fasce ripariali, talvolta alternate ad aree agricole residuali o marginali. Per la caratterizzazione ambientale di queste "Zone", il PO garantisce l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali, anche attraverso specifiche azioni di tutela e conservazione.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Ferme restando le apposite disposizioni normative contenute nelle "Indagini idrogeologiche e simiche" (QG) di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme, con particolare riferimento a quelle di vulnerabilità idraulica (pericolosità, rischio e fattibilità), gli interventi ammissibili non possono pregiudicare o produrre la trasformazione degli elementi naturali e delle componenti di natura forestale e di valore ecosistemico della strutture morfologiche e idrogeologiche costitutive delle aree umide e dei contesti fluviali e perifluviali.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" (nuovi edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi dell'impresa agricola) e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonchè l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.

E' esclusivamente ammessa dal PO, la sola realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 delle presenti Norme.

5. Prescrizioni di dettaglio. Le presenti disposizioni normative si integrano con quelle più restrittive e sovraordinate concernenti il reticolo idrografico di cui all'art. 63 delle presenti Norme. Non sono consentite le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatti salvi quelli di opera pubblica o comunque di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.