QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 55. Parco fluviale del Serchio (P1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale" corrispondenti, più in dettaglio, agli "Ambiti del Parco fluviale (interprovinciale) del Serchio". Il Parco è costituito dall'asta del fiume e dai canali di controllo e regimazione secondari, dalle infrastrutture ed opere idrauliche ad esso collegate come briglie, argini, chiuse, sbarramenti, opere di presa, casse di laminazione, nonché dagli ambiti territoriali di stretta pertinenza sia dal punto di vista idraulico, che dal punto di vista paesaggistico, storico-culturale e ambientale.

2. Previsioni di dettaglio. Il parco fluviale deve intendersi quale grande connessione naturale e corridoio ecosistemico di livello territoriale e ambito di rigenerazione ambientale dei territori urbanizzati, pertanto il PO individua con apposta simbologia, codice univoco alfa numerico e caratterizzazione grafica le seguenti "Previsioni di dettaglio" finalizzate alla migliore organizzazione e valorizzazione del parco fluviale:

  • - i parchi urbani, le aree a verde attrezzato e le porte di accesso al parco (P1.a);
  • - le aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva (P1.b);
  • - le aree verdi prevalentemente naturali di interesse ambientale ed ecosistemico (P1.c)
  • - le aree con funzioni e attività ritenute incompatibili con il parco fluviale (P1.d).
  • - le aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali tipicamente agricole e rurali (P1.e).

3. Categorie di intervento. Fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 5 e 7, nonché l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono:

  • 3.1 per i "parchi urbani, le aree a verde attrezzato e le porte di accesso al parco" (P1.a), la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi che devono essere adibiti e progettati come luoghi di incontro ed accoglienza, anche con piccole attrezzature ed impianti in dotazione o di supporto alle attività collettive e all'associazionismo finalizzate al riconoscimento del parco e delle sue valenze ambientali e paesaggistiche, nonché di aree di sosta attrezzata adeguatamente urbanizzate e infrastrutturate purché non comportanti la realizzazione di nuovi edifici ovvero nuova superficie edificabile.
  • Gli interventi e le opere realizzabili devono essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o di iniziativa privata tramite titolo abilitativo convenzionato finalizzato a definire la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato, gli elementi di arredo, le attrezzature, i manufatti e gli impianti di supporto alle attività di accoglienza con strutture non fisse, configurate e qualificate in maniera coerente con i contesti fluviali a forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica.
  • Nelle aree date in concessione, gli interventi possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati qualora ci sia concessione di aree e spazi pubblici, fermo restando, in questo caso, la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
  • Per gli edifici ed i manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
      • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
      • - la "manutenzione straordinaria";
      • - il "restauro e risanamento conservativo";
      • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
      • - gli "interventi pertinenziali";
    • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a):
      • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
      • - la realizzazione di "impianti sportivi", limitatamente a impianti per il gioco e l'attività fisica all'aperto privi di volume.
      • E' inoltre ammessa la realizzazione di strutture e manufatti di servizio alla porta del parco aventi le caratteristiche dell'attività edilizia libera.
  • 3.2 per le "aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva" (P1.b), la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, per il miglioramento, il potenziamento e la qualificazione degli impianti esistenti o per quelli di progetto circoscritti alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, secondo una configurazione degli spazi e dei manufatti qualificata e coerente con i contesti fluviali a forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica.
  • Gli interventi e le opere realizzabili devono essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o di iniziativa privata tramite titolo abilitativo convenzionato. Nelle aree date in concessione, gli interventi possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati qualora ci sia concessione di aree e spazi pubblici, fermo restando, in questo caso, la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
  • Per gli immobili esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
    • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
      • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
      • - la "manutenzione straordinaria";
      • - il "restauro e risanamento conservativo";
      • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • b) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
      • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
      • - gli "interventi pertinenziali";
      • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 50% di quella esistente;
      • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto;
      • - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi".
  • E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all'impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l'adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • E' inoltre ammessa, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 5%, della superficie territoriale per la realizzazione di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all'impianto di non più di un piano fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, locali di servizio quali ad esempio servizi igienici, magazzini, nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • Il PO ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all'aperto per la pratica sportiva per una superficie coperta massima non superiore al 60% della superficie territoriale.
  • Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l'utenza debole e diversamente abile.
  • 3.3 per le "aree verdi prevalentemente naturali di interesse ambientale ed ecosistemico" (P1.c), ferme restando le apposite disposizioni normative contenute nelle "Indagini idrogeologiche e simiche" (QG) di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme, con particolare riferimento a quelle di vulnerabilità idraulica (pericolosità, rischio e fattibilità), gli interventi ammissibili non possono pregiudicare o produrre la trasformazione degli elementi naturali, delle componenti di natura forestale e di valore ecosistemico, delle strutture morfologiche e idrogeologiche costitutive delle aree umide e dei contesti fluviali e perifluviali.
  • Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" (nuovi edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi dell'impresa agricola) e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonché l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.
  • E' ammessa, la sola realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 delle presenti Norme.
  • Le presenti disposizioni normative si integrano con quelle più restrittive e sovraordinate concernenti il reticolo idrografico di cui all'art. 63 delle presenti Norme. Non sono consentite le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatti salvi quelli di opera pubblica o comunque di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.
  • 3.4 per le "le aree con funzioni e attività ritenute incompatibili con il Parco fluviale" (P1.d), fatto salvo quanto disposto al comma 4, è ammessa la sola manutenzione ordinaria.
  • 3.5 Per le "aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali tipicamente agricole e rurali" (P1.e), relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • Sono altresì ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
    • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
    • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
    • - "la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.
  • Sono inoltre ammesse:
    • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
    • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

4. Categorie di intervento. Ulteriori norme di dettaglio. Per le "le aree con funzioni e attività ritenute incompatibili con il Parco fluviale" (P1.d), nel caso di totale demolizione degli edifici e manufatti legittimamente esistenti in base ai relativi titoli abilitativi previa stipula di un'apposita Convenzione, la "superficie edificata" legittima potrà essere recuperata, quale "credito edilizio", nelle aree di trasformazione secondo le previsioni contenute nelle "schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b.

5. Ulteriori strumenti attuativi per la gestione del Parco. "Le previsioni di dettaglio" di cui al comma 2 e le categorie di intervento di cui ai commi 3 e 4 possono essere integrate e puntualizzate, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" di iniziativa pubblica, oppure interventi diretti di iniziativa pubblica che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, circa le analisi ambientali, paesaggistiche e agronomiche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato quadro progettuale. In particolare gli strumenti sopra richiamati, nell'articolare le previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 1 al fine di meglio perseguire le finalità del parco, possono definire ulteriori localizzazioni di spazi pubblici e/o di uso pubblico, comprendenti punti, aree di osservazione e approdo per la fruizione del fiume, aree di sosta e parcheggi, nonché attrezzature finalizzate all'esclusiva e migliore fruizione e godimento del parco, mediante il prioritario recupero degli edifici e dei manufatti esistenti, ovvero di aree e spazi degradati e dequalificati in ragione di precedenti trasformazioni urbanistico edilizie ritenute incompatibili con i contesti fluviali.

6. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni e condizioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con le dinamiche ambientali caratterizzanti questa specifica "Zona", sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco fluviale o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

7. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla categoria funzionale e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è ammesso per le sole categorie funzionali precedentemente indicate. Limitatamente alle previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 3, punto 3.5, il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Per meglio promuovere le finalità del parco, per le sole aree identificate come P1.a è ammessa la categoria funzionale turistico - ricettiva limitatamente alle "aree sosta attrezzate, aree di sosta per autocaravan con dotazioni di servizio" nei limiti delle categorie di intervento di cui al precedente comma 3 punto 3.1.

8. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 3 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi ammessi di cui al precedente comma 3 devono soddisfare le esigenze di conservazione e di potenziamento delle risorse vegetazionali degli ambienti naturali, anche di zona umida e debbono tendere alla tutela ed al riequilibrio ecologico, anche per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
  • - Al fine del perseguimento delle finalità del parco e del consolidamento delle sue funzioni, privilegiando prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa, nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui al comma 3 e in relazione al consolidamento delle "previsioni di dettaglio" di cui al comma 1, l'utilizzazione di strutture temporanee, rimovibili, che non comportino occupazioni d suolo permanente, semplicemente ancorate a terra e senza alterazione dei piani di campagna e degli assetti morfologici dei suoli, le cui caratteristiche dimensionali e qualitative sono definite dal RE.
  • - I percorsi esistenti di tipo campestre dovranno mantenere la superficie permeabile e il fondo drenante, lasciando tali superfici inerbite, o inghiaiate, o in terra stabilizzata, ovvero con una caratterizzazione formale assimilabile alle "strade bianche" a forte connotazione paesaggistica. Sono pertanto vietate le asfaltature.
  • - Tutte le infrastrutture lineari siano esse pedonali che ciclabili devono essere realizzate con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico del parco;
  • - Negli edifici esistenti e nelle funzioni esistenti interne al parco corrispondenti alle "determinazioni progettuali" di cui al comma 1, le recinzioni esterne devono essere realizzate con adeguate strutture vegetali in forma di siepe o filare, o in depressione mediante trincee.
  • - Le aree di sosta per la fruizione del parco in aggiunta a quelle esistenti, rientranti nell'attività edilizia libera di cui al comma 3, devono essere identificate attraverso il mero equipaggiamento verde e la semplice stabilizzazione del fondo, senza alcuna asfaltatura, assumendo dunque la configurazione di un'area libera dedicata alla sosta temporanea. Altre e diverse aree di sosta e di approdo al parco di cui al precedente comma 5 possono essere previste previa approvazione di un PA.
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo, ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia idraulica e geomorfologica.

Sulla base delle prescrizioni di cui al precedente punto elenco, i materiali tecnici a corredo dei titoli abilitativi devono comprendere una specifica sezione che argomenti, attraverso un'apposita documentazione grafica, cartografica, fotografica e testuale (relazione), il rispetto delle sopra richiamate prescrizioni.