QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 56. Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto (P2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale" e corrispondenti, più in dettaglio, agli "Ambiti del Parco fluviale (comprensoriale) delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri". Costituito dal canale Ozzeri e dai relativi spazi agricoli di pertinenza, assume particolare rilevanza paesistica e ambientale per la compresenza di risorse naturalistiche e beni patrimoniali a carattere antropico e agro - forestale.

2. Previsioni di dettaglio. Il parco fluviale dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto deve intendersi quale connessione naturale e corridoio ecosistemico principale della Piana di Lucca e dei sui ambiti pedecollinari. In particolare, al fine di perseguire gli obiettivi specifici e dare compiuta attuazione alle corrispondenti disposizioni applicative definiti dal PS, il PO individua con apposta simbologia, codice univoco alfa numerico e caratterizzazione grafica le seguenti "Previsioni di dettaglio" finalizzate alla migliore organizzazione e valorizzazione del parco fluviale:

  • - le aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva (P2.a);
  • - le aree verdi prevalentemente naturali di interesse ambientale ed ecosistemico (P2.b).
  • - le aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali tipicamente agricole e rurali (P2.c)

3. Categorie di intervento. Fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 4 e 7, nonché l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono:

  • 3.1 per le "aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva" (P2.a), la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, per il miglioramento, il potenziamento e la qualificazione degli impianti esistenti o per quelli di progetto circoscritti alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, secondo una configurazione degli spazi e dei manufatti qualificata e coerente con i contesti fluviali a forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica.
  • Gli interventi e le opere realizzabili devono essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o di iniziativa privata tramite titolo abilitativo convenzionato. Nelle aree date in concessione, gli interventi possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati qualora ci sia concessione di aree e spazi pubblici, fermo restando, in questo caso, la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
  • Per gli immobili esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
      • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
      • - la "manutenzione straordinaria";
      • - il "restauro e risanamento conservativo";
      • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • b) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a):
      • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
      • - gli "interventi pertinenziali";
      • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 50% di quella esistente;
      • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto;
      • - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi".
  • E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all'impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l'adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • E' inoltre ammessa, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 5%, della superficie territoriale per la realizzazione di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all'impianto di non più di un piano fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, locali di servizio quali ad esempio servizi igienici, magazzini, nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • Si ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all'aperto per la pratica sportiva per una superficie coperta massima non superiore al 60% della superficie territoriale.
  • Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l'utenza debole e diversamente abile.
  • 3.2 per le "aree verdi prevalentemente naturali di interesse ambientale ed ecosistemico" (P2.b) del parco fluviale, ferme restando le apposite disposizioni normative contenute nelle "Indagini idrogeologiche e simiche" (QG) di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme, con particolare riferimento a quelle di vulnerabilità idraulica (pericolosità, rischio e fattibilità), gli interventi ammissibili non possono pregiudicare o produrre la trasformazione degli elementi naturali e delle componenti di natura forestale e di valore ecosistemico della strutture morfologiche e idrogeologiche costitutive delle aree umide e dei contesti fluviali e perifluviali.
  • Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" (nuovi edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi dell'impresa agricola) e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonchè l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.
  • E' esclusivamente ammessa dal PO, la sola realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 delle presenti Norme.
  • Le presenti disposizioni normative si integrano con quelle più restrittive e sovraordinate concernenti il reticolo idrografico di cui all'art. 63 delle presenti Norme. Non sono consentite le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatti salvi quelli di opera pubblica o comunque di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.
  • 3.3 Per le "aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali tipicamente agricole e rurali" (P2.c) del parco fluviale, relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • Sono altresì ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
    • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
    • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
    • - "la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.
  • Sono inoltre ammesse:
    • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
    • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

4. Ulteriori strumenti attuativi e di gestione. Le "previsioni di dettaglio" di cui al comma 2 e le categorie di intervento di cui al comma 3, possono essere integrate e puntualizzate, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (PA - Piani Particolareggiati o Piani di Recupero), di cui al Titolo V Capo II Sezione III della LR 65/2014 di iniziativa pubblica che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, circa le analisi ambientali, paesaggistiche e agronomiche, propedeutiche alla definizione di un dettagliato quadro progettuale. In particolare gli strumenti sopra richiamati, nell'articolare le previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 1, al fine di meglio perseguire le finalità del parco, possono definire ulteriori localizzazioni di spazi pubblici e/o di uso pubblico, comprendenti punti, aree di osservazione e approdo per la fruizione del fiume, aree di sosta e parcheggi, nonché attrezzature finalizzate all'esclusiva e migliore fruizione e godimento del parco, mediante il prioritario recupero degli edifici e dei manufatti esistenti, ovvero di aree e spazi degradati e dequalificati anche in ragione di precedenti trasformazioni urbanistico edilizie ritenute incompatibili con i contesti fluviali.

5. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con le dinamiche ambientali caratterizzanti questa specifica "Zona"; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco fluviale o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è ammesso per le sole categorie funzionali precedentemente indicate. Limitatamente alle previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 3, punto 3.3, il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

7. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 3 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi ammessi di cui al precedente comma 3 devono soddisfare le esigenze di conservazione e di potenziamento delle risorse esistenti proprie degli ambienti naturali, anche di zona umida e debbono tendere alla tutela ed al riequilibrio ecologico, anche per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
  • - Al fine del perseguimento delle finalità del parco e del consolidamento delle sue funzioni, privilegiando prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa, nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui al comma 3 e in relazione al consolidamento delle "Previsioni di dettaglio" di cui al comma 1, l'utilizzazione di strutture temporanee, comunque rimovibili, che non comportino occupazioni d suolo permanente, semplicemente ancorate a terra e senza alterazione dei piani di campagna e degli assetti morfologici dei suoli, le cui caratteristiche dimensionali e qualitative sono definite nel RE.
  • - I percorsi esistenti di tipo campestre dovranno mantenere la superficie permeabile e il fondo drenante, lasciando tali superfici inerbite, o inghiaiate, o in terra stabilizzata, ovvero con una caratterizzazione formale assimilabile alle "strade bianche" a forte connotazione paesaggistica. Sono pertanto vietate le asfaltature.
  • - Tutte le infrastrutture lineari siano esse pedonali o ciclabili devono essere realizzate con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico;
  • - Negli edifici e nelle funzioni esistenti interne al parco corrispondenti alle "previsioni di dettaglio" di cui al comma 1, le recinzioni esterne devono essere realizzate con adeguate strutture vegetali in forma di siepe o filare, o in depressione mediante trincee.
  • - Le aree di sosta per la fruizione del parco in aggiunta a quelle esistenti, rientranti nell'attività edilizia libera di cui al comma 3, devono essere identificate attraverso il mero equipaggiamento verde e la semplice stabilizzazione del fondo, senza alcuna asfaltatura ed impiantistica, assumendo dunque la configurazione di un'area libera dedicata alla sosta temporanea. Diversamente, si deve prevedere un PA di cui al precedente comma 4 dedicato all'individuazione di altre e diverse aree di sosta e di approdo al parco
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo, ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia idraulica e geomorfologica.

Sulla base delle prescrizioni di cui al precedente punto elenco, i materiali tecnici a corredo dei titoli abilitativi devono comprendere una specifica sezione che argomenti, attraverso un'apposita documentazione grafica, cartografica, fotografica e testuale (relazione), il rispetto delle sopra richiamate prescrizioni.