QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 58. Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Tipi insediativi di valore storico - documentale" corrispondenti alle corti lucchesi di impianto storico ed origine prevalentemente rurale aventi valenza storico testimoniale, ubicate in territorio rurale. Il PO, in forma complementare alla disciplina definita per le analoghe "Zone" poste nel territorio urbanizzato, distingue la seguente classificazione storico - tipologica, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
  • - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
  • - Edificato di recente formazione e/o degradato o decontestualizzato
  • - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;.

Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica, gli:

  • - Spazi aperti di valenza funzionale,

2. Categorie di intervento. Edificato, rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, le categorie di intervento ammesse dal PO, secondo la differente classificazione storico - tipologica di quadro progettuale, sono quelle ammesse per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26 delle presenti Norme. In particolare:

  • - per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui al all'art. 26 comma 2, linea 2.1 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.2 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.3 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.4 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di recente formazione e/o degradato o decontestualizzato, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.5 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono; le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.6 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali, rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento ammesse sono quelle del corrispondente edificato a cui gli spazi aperti risultano funzionalmente e tipologicamente collegati e di cui costituiscono pertinenza. In ragione degli analoghi caratteri costitutivi, si applicano inoltre le ulteriori prescrizioni definite per i corrispondenti edifici posti nei "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26 delle presenti Norme.

4. Ulteriori diposizioni. Rinvio ad analoga disciplina. Si applicano, in coerenza con le disposizioni di cui al precedente comma 2, le disposizioni normative concernenti i "Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio" e le "Ulteriori prescrizioni e condizioni" degli analoghi edifici posti nei "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26, commi 3 e 4 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Le funzioni di cui al punto e) sono, fatto salvo l'esistente, ammissibili solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla strada pubblica.

6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 comma 7.