QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 60. Nuclei rurali di matrice storica (Nm)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale" corrispondenti agli "Ambiti dei Nuclei rurali di matrice storica", rappresentati dalle forme della dispersione insediativa nel territorio rurale (campagna abitata, campagna urbanizzata, agglomerati extraurbani, secondo la definizione tematica data dal PIT/PPR). Il PO riconosce e distingue la seguente classificazione storico- tipologica degli insediamenti, indicata con apposita simbologia e codice alfa - numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato di impianto storico (Nm.a);
  • - Edificato di recente formazione (Nm.b).

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato di impianto storico (Nm.a):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
  • - Gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari e accessori come in titoli e in atti - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, senza accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, senza creare una UI funzionalmente autonoma e con la sola funzione residenziale
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
  • E' sempre e comunque vietata:
  • - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino il prospetto principale e/o fronte strada dell'edificio;
  • - la realizzazione di balconi e terrazzi
  • - la realizzazione di terrazze a tasca e/o a vasca;
  • - la modifica della tipologia della copertura.

2.2. Per l'Edificato di recente formazione (Nm.b):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva",
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essa adiacenti ed aderenti;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 20 di Superficie edificabile (o edificata) (Se);
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nella "addizione volumetrica" e negli "interventi pertinenziali" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Al fine di assicurare il corretto inserimento paesaggistico e la tutela dei valori storici riconosciuti, i suddetti "interventi pertinenziali", nonché le "piscine e gli impianti sportivi", devono essere realizzati ad adeguata distanza degli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario e/o la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale. I suddetti "interventi pertinenziali" e le "piscine e gli impianti sportivi" non devono altresì compromettere la lettura e la conservazione degli impianti storici dei giardini e degli spazi aperti, devono mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti, secondo quanto adeguatamente documentato nell'ambito della formazione dei relativi titoli abilitativi.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli artt. 81,82 e 83 della LR 65/2014 e smi.