QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 62. Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale", corrispondenti alle "Grandi strutture architettoniche", comprendenti, oltre ai complessi architettonici, gli spazi aperti pertinenziali di valore paesaggistico, monumentale o testimoniale. In particolare il PO individua le seguenti "Grandi strutture architettoniche": Ex preventorio di Arliano, Ex Manicomio provinciale di Maggiano; Ex colonia solare; Monte Catino; Certosa di Farneta, Convento dell'Angelo, Convento di San Cerbone, Ex convento delle Suore Agostiniane di Vicopelago, Seminario arcivescovile.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del quadro conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.7 "Grandi strutture architettoniche". Schedatura di dettaglio:

  • - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico e monumentale;
  • - gli edifici secondari di interesse storico e documentale;
  • - gli edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati;
  • - i manufatti, le opere e le strutture minori di interesse storico testimoniale;
  • - gli spazi aperti variamente configurati e le infrastrutture pertinenziali.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • Limitatamente ai soli "edifici secondari di interesse storico e documentale", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono ammesse dal PO:
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • Limitatamente ai soli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono ammesse dal PO:
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva"
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e nella "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. Nei soli casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la UI oggetto di intervento o, in alternativa, a quella degli edifici ad essa aderenti.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso solo per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale" secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme.

Il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali è ammesso per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale", nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali e non residenziali degli "edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" non è ammesso.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

6. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero e valorizzazione delle suddette strutture, le categorie di intervento di cui al comma 2, i parametri urbanistico edilizi e le prescrizioni di dettaglio di cui al comma 3 e la dimensione e frazionamento delle unità immobiliari di cui al comma 4, possono essere integrate e puntualizzate, rese cedevoli, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della LR 65/2014, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato quadro progettuale.