QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 64. Paesaggi, discontinuità e altri elementi di tutela o attenzione

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei paesaggi ad elevato valore paesaggistico e naturale", corrispondenti, più in dettaglio, agli "Ambiti dei Paesaggi agrari degli insediamenti in villa", agli "Ambiti dei Paesaggi agrari storici e relative strutture insediative", agli "Ambiti dei Paesaggi agrari e pastorali di valore storico-testimoniale", agli "Ambiti dei Paesaggi agrari degli apicali della Brancoleria". Per la tipicità dei propri caratteri costituitivi e la stretta relazione con gli insediamenti storici di antica origine rurale, i paesaggi agrari godono di un mosaico agrario configurato dalla permanenza di antiche trame colturali, di attività agricole tradizionali e di colture agrarie tipiche dei contesti pedecollinari e collinari della Lucchesia, nonché di ampie superfici a copertura forestale.

2. Previsioni di dettaglio. Il PO distingue con apposta simbologia, codice alfa numerico e caratterizzazione grafica, la seguente sub-articolazione:

  • - Paesaggi delle aree agricole e forestali di valore;
  • - Discontinuità, varchi inedificati e visuali libere;
  • - Paesaggi a vocazione tartufigena;
  • - Aree di salvaguardia, idrogeologica del territorio. Casse di espansione del PAI e del PGRA.

3. Disposizioni normative. Rinvio ad altre "Zone" e specifiche limitazioni e condizioni. Nelle suddette sub-articolazioni si applicano le disposizioni delle diverse "Zone" del Territorio rurale (di cui a questo stesso Titolo III, Capo I, II, III e IV) entro cui risultano rappresentate, fatte salve le limitazioni e condizioni di cui ai successivi commi di questo stesso articolo.

4. Categorie di intervento. Prescrizioni e condizioni di dettaglio. La realizzazione di qualsiasi intervento edilizio e urbanistico, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, è tenuto ad assicurare la tutela e la conservazione degli spazi aperti e delle continuità ambientali e paesaggistiche. A tal fine gli interventi non devono pregiudicare o produrre la trasformazione di:

  • - siepi, formazioni arboree e arbustive non colturali, alberature di alto fusto ed individui arborei di carattere monumentale, filari alberati, macchie di bosco, aree boscate;
  • - sistemazioni idraulico agrarie quali terrazzamenti, ciglionamenti e lunette, muri a retta, fossi e canalette di scolo, reticolo idrografico e rete scolante principale e secondaria;
  • - viabilità minore, vie vicinali, sentieri poderali, mulattiere e antiche percorrenze e relativi manufatti o opere d'arte quali croci, cippi, tabernacoli, edicole.

Le recinzioni e gli elementi di protezione dei fondi agricoli devono essere realizzati con materiali traguardabili ed elementi di sostegno infissi al suolo; i pali possono essere fissati al suolo anche mediante calcestruzzo. Da evitare l'introduzione di elementi, componenti e manufatti che precludano l'intervisibilità e la percezione delle principali visuali sul territorio aperto.

Non sono ammessi, ancorché strumentali o funzionali all'attività agricola, gli interventi di realizzazione di nuove serre e vivai e di altri manufatti temporanei di cui all'art. 47 comma 5 o rientranti nell'attività edilizia libera.

5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Ulteriori disposizioni. La realizzazione di "nuovi edifici" e di "nuovi manufatti" di cui all'art. 47 delle presenti Norme, qualora ammessa per le diverse "Zone", è subordinata alla dimostrazione, in termini grafici, cartografici e fotografici, mediante apposita relazione asseverata e nell'ambito della definizione dei Programmi aziendali (PAPMAA) o dei titoli abilitativi e autorizzativi, che non sussistono alternative localizzative e di ubicazione spaziale diverse da quella proposta, ovvero esterne ai paesaggi, discontinuità e altri elementi di tutela e di attenzione individuati dal PO, in rapporto al fondo agricolo interessato. L'eventuale localizzazione di edifici e manufatti non deve precludere la fruizione paesistico percettiva delle aree interessate e non deve interferire significativamente con le componenti di "patrimonio territoriale" ritenute qualificative dal PS.

6. Ulteriori prescrizioni per le diverse determinazioni progettuali. Il PO definisce altresì le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • - I "Paesaggi delle aree agricole e forestali di valore" sono riconosciuti dal PO quali paesaggi agrari e pastorali di interesse storico e di valore testimoniale, coinvolti da processi di forestazione, naturale o degradazione agricola. Sono ammessi gli interventi di recupero e ripristino all'attività agricola secondo quanto a tal fine disposto dall'art. 64 comma 3 della LR 65/2014. Non vi possono essere realizzati nuovi edifici e nuovi manufatti, ancorché funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, con esclusione di quelli aventi natura accessoria o pertinenziale.
  • - Le "Discontinuità, varchi inedificati e visuali libere" sono riconosciuti dal PO in coerenza e conformità alla disciplina del PIT/PPR: a tal fine, non vi possono essere realizzati nuovi edifici e nuovi manufatti, ancorché funzionali alla conduzione dei fondi agricoli, con esclusione di quelli aventi natura accessoria o pertinenziale.
  • - I "Paesaggi a vocazione tartufigena", sono riconosciuti dal PO come paesaggi vocati all'applicazione delle disposizioni di cui alla LR 50/1995, destinati alla tutela e alla valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni secondo le indicazioni di cui alla DCR n. 242/1999.
  • - Le "Aree di salvaguardia, idrogeologica del territorio (Casse di espansione del PAI e del PGRA), esistenti e di progetto, sono individuate dal PO tenendo conto delle Indagini di pericolosità idrogeologica e sismica del PS, come integrate dallo stesso PO, nel rispetto di specifiche disposizioni dei PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio, nonchè del PGRA del Distretto Appennino Settentrionale. Queste aree sono inedificabili in quanto destinate alla realizzazione degli interventi di contenimento, riduzione e prevenzione del rischio idraulico, ovvero per gli interventi infrastrutturali ritenuti necessari alla conseguente realizzazione di casse di laminazione e/o espansione. Non vi possono essere realizzati nuovi edifici e nuovi manufatti, ancorché funzionali alla conduzione dei fondi, ovvero aventi natura accessoria o pertinenziale.