QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 65. Definizione tematica, articolazione e "Zone" delle attrezzature, dotazioni e servizi

1. La disciplina delle "Trasformazioni. Attrezzature, dotazioni e servizi territoriali", si applica alle seguenti "Zone" individuate dal PO:

Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F - S)

  • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (F1) (esistenti e di progetto)
  • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (F2) (esistenti e di progetto)
  • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione e l'educazione (F3) (esistenti e di progetto)
  • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4) (esistenti e di progetto)
  • - Poli specializzati per le funzioni prevalentemente pubbliche e sovracomunali (S) (esistenti e di progetto)
  • Servizi ed impianti per l'efficienza del territorio (G)
  • - Impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
  • - Cimiteri, spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)
  • Parchi urbani e Aree di riqualificazione e valorizzazione urbana (Q)
  • - Parco urbano delle Mura della città antica (Qm)
  • - Parco lineare del Condotto Pubblico (Qc)
  • - Giardini e Parchi urbani di quartiere (Qq)

2. Trattasi delle zone assimilabili a quelle indicate alla lettera f) dell'articolo 2 del DM 1444/68, destinate a spazi pubblici e di uso pubblico che concorrono al perseguimento degli obiettivi e all'attuazione delle disposizioni applicative definiti dal PS ai fini del soddisfacimento dei servizi, delle dotazioni territoriali e degli Standard Urbanistici riferiti all'intero territorio comunale e alle singole UTOE, nonché all'applicazione delle disposizioni sulla qualità degli insediamenti definite dal Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007 come da ultimo modificato dal DPGR n° 32R/2017.

3. Ai fini del soddisfacimento degli Standard Urbanistici di cui al precedente comma 2, le previsioni che seguono si integrano con la disciplina di gestione degli insediamenti esistenti di cui all'art. 8 e con la disciplina delle trasformazioni di cui all'art. 9 delle presenti norme, secondo quanto ulteriormente disposto al successivo Titolo VII.