QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 69. Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (F4)

1. Definizione. Comprendono le zone esistenti e/o di nuova previsione destinate a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle attrezzature amministrative, religiose, sociali, culturali, associative ed aggregative, sanitarie, assistenziali, ricreative e, in generale, le attrezzature pubbliche e di uso pubblico, corrispondenti a quelle indicate con la lettera b) dell'articolo 3 dal D.M. 1444/1968.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti (previsioni esistenti), identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

Le opere sugli immobili esistenti possono essere realizzate mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica e, per gli immobili in proprietà privata o dati in concessione, privata.

Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base delle esigenze funzionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le nuove previsioni possono essere realizzate anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati, ferma restando, in questo caso, la garanzia di mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Per gli edifici ed i manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria;
    • - il "restauro e di risanamento conservativo";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
  • b) per gli altri edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale;
    • - la "sostituzione edilizia", alternativa alle addizioni volumetriche di cui al precedente punto, con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto;

E' sempre ammessa la realizzazione di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, di aree di sosta e parcheggio, di magazzini, spazi variamente attrezzati, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi generali e di interesse collettivo, ovvero di uso pubblico, che si intendono erogare.

Per le eventuali aree di nuova previsione, da attuarsi e realizzarsi esclusivamente mediante progetto di opera pubblica, sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque in grado di assicurare gli standard minimi prestazioni per il servizio collettivo e di interesse generale che deve essere erogato.

In queste "Zone" possono anche realizzate, in regime di proprietà pubblica o privata, in questo caso previa convenzione che assicuri il mantenimento della destinazione d'uso e previa verifica del rispetto degli standards urbanistici previsti per legge e dal PS per le singole UTOE, opere, manufatti ed edifici aventi finalità sociali comprensivi di quelle destinate all'emergenza abitativa e la residenza pubblica quali ad esempio, case parcheggio, case volano, residenze sociali, residenze assistite, progetto "dopo di noi", in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (articoli 258 e 259).

4. Disciplina delle funzioni. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b. 2; e.b.3; e.b.4.; e.b.5.i

Restano altresì salve le categorie funzionali di cui al precedente comma 3.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici dismessi o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità circa l'uso cui sono preposti, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale (amministrative, ricreative, culturali, assistenziali) compatibili con le condizioni degli immobili.

È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al PO, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici previsti per legge e dal PS per le singole UTOE:

  • - la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alla categoria funzionale precedentemente indicata;
  • - la dismissione e il mutamento della destinazione d'uso in altre categorie funzionali purché compatibili con quelle del relativo ambito urbano di appartenenza, ovvero quelle assimilabili alle categorie funzionali ammesse nelle zone contermini ed adiacenti.

I proventi che perverranno dalla realizzazione degli interventi precedentemente elencati sono obbligatoriamente impiegati dal Comune per la costruzione di nuove attrezzature pubbliche o di interesse generale o per l'adeguamento o l'ampliamento di quelle esistenti.