QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 72. Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2)

1. Definizione. Comprendono i cimiteri presenti nel territorio comunale, comprensivi degli spazi aperti pertinenziali e di stretta relazione funzionale che corrispondono anche a strutture e manufatti di impianto storico, in alcuni casi successivamente ampliati e trasformati rispetto all'impianto originario.

2. Modalità e categorie di intervento. Per queste "Zone", fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare: art. 338 del RD 27.07.1934 n° 1265 - T.U.LL.SS. art. 57 del DPR 10.09.1990, n° 285 e art. 28 della L. 1.8.2002 n° 166 e fatte salve le eventuali deroghe ammesse sulla base delle disposizioni legislative precedentemente richiamate, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO, sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

In queste "Zone" è inoltre ammessa la realizzazione di "Cimiteri per animali di affezione", di cui alla LR 9/2015 e secondo le disposizioni del relativo Regolamento di cui alla DPGR n. 73R/2016.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO individua negli elaborati del quadro conoscitivo "QC.VI. Vincoli igienico - sanitari" (cartografie in scala 1:10.000), di cui al precedente art. 3 comma 2, le fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, per le quali valgono le norme di tutela e i vincoli corrispondenti, anche di inedificabilità assoluta o condizionata, secondo le disposizioni legislative vigenti ed in particolare per i cimiteri: art. 338 del RD 27.07.1934 n° 1265 - T.U.LL.SS. art. 57 del DPR 10.09.1990, n° 285 e art. 28 della L. 1.8.2002 n° 166, fatte salve le deroghe sulla base delle disposizioni di legge.

Per le diverse "Zone" del PO ricadenti all'interno delle fasce precedentemente richiamate, valgono le previsioni e gli interventi ammessi dallo stesso PO secondo quanto disposto nelle presenti norme, fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni imposte dalla legislazione sopra richiamata, di cui al precedente comma 2. Nelle fasce corrispondenti ai cimiteri esistenti, ai sensi e secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, con progetto di opera pubblica, è sempre ammessa la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, previo parere delle autorità competenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, nonché quelle previste dalla disciplina delle zone di cui al comma precedente, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) di servizio limitatamente alla sub categoria funzionale e.b.12).