QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 73. Parco urbano delle Mura della città antica (Qm)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti di valenza storica e interesse ambientale" corrispondenti, in particolare, agli "Ambiti del Parco urbano delle Mura, dei baluardi, degli spalti e del verde interno alla città". E' la "Zona" destinata dal PO alla formazione di un Parco urbano di valenza monumentale, quale completamento e miglioramento delle parti già esistenti. Di valore strategico, il Parco è funzionale all'ampliamento ed incremento delle dotazioni verdi della città, nonché alla conservazione e/o al ripristino dei rilevanti valori archeologici, storici e documentali formalmente riconosciuti.

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questa "Zona" il PO, prevede la realizzazione di interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privati convenzionati finalizzati alla manutenzione e al recupero architettonico, funzionale e tipologico delle aree, delle strutture, dei manufatti, degli edifici e degli spazi aperti esistenti, per la tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico culturali dati dalla particolarità e tipicità dei caratteri costituitivi del monumento fortificato, ovvero dalle relazioni funzionali, culturali, storiche, documentali, paesaggistiche, ecologiche ed ambientali che le mura e i relativi spalti instaurano con la città antica.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Per gli edifici, le strutture ed i manufatti esistenti, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria;
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

Le aree e gli spazi aperti devono essere adibiti e progettati come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, attività non organizzate e per il tempo libero. E' inoltre ammessa la realizzazione di percorsi lenti ciclo - pedonali, anche interrati, volti anche a favorire l'utilizzo e le esigenze degli animali da compagnia, comprensivi del completamento, del recupero e del ripristino delle sortite e degli accessi di origine antica e di impianto storico.

In ragione del recente impianto del complesso edilizio denominato "Villaggio del fanciullo", esclusivamente per tali immobili sono ammessi anche interventi di "ristrutturazione edilizia conservativa", "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico finalizzati al miglior inserimento degli immobili nel contesto storico - monumentale delle mura e al consolidamento del presidio esistente.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b2; eb.3; e.b.4; e.b.7; e.b.10;
  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionali c.4; c.5.; c.14); c.15.

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi ammessi di cui al precedente comma 3, nel soddisfare le esigenze di conservazione e tutela degli spazi aperti e dei manufatti facenti parte integrante e sostanziale del monumento, di mantenimento e conservazione del contesto paesaggistico di cui gode la presenza monumentale della struttura fortificata, di valorizzazione del monumento e di incentivazione della fruizione del parco, non devono in nessun caso interferire con le visuali aperte e libere sul monumento, occludere o limitare i coni visivi e le visuali dirette verso il monumento o la città antica, produrre elementi ed opere - anche a corredo degli edifici, dei manufatti e dei percorsi di fruizione esistenti - che creino barriere visive limitanti ed interferenti con la percezione del monumento e gli scorci prospettici di valenza paesistica relativi all'opera monumentale e alla città antica.
  • - Al fine del perseguimento delle finalità del parco, attraverso l'esclusivo recupero e restauro del patrimonio edilizio esistente e delle strutture fortificate, è ammessa, nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui al comma 3, in relazione al consolidamento delle funzioni esistenti e alla promozione di quelle compatibili con il monumento, l'utilizzazione di strutture temporanee, comunque rimovibili, che non comportino occupazioni di suolo permanente, semplicemente ancorate a terra e senza alterazione dei piani di campagna e degli assetti dei suoli, le cui caratteristiche dimensionali e qualitative sono definite dal RE e con i soggetti preposti alla tutela del bene monumentale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto elenco.
  • - I percorsi di fruizione del monumento e le infrastrutture di accesso (rampe di risalita, sortite, ecc.) devono essere realizzate con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico, coerenti e compatibili con i caratteri architettonici e storico monumentali costitutivi del parco.
  • - Le funzioni esistenti e quelle ammesse di cui al precedente comma 4 interne al parco devono inserirsi nel contesto storico monumentale attraverso sistemazioni, arredi e modulazione degli interventi compatibili con il monumento e il quadro paesistico storicamente consolidatosi, che sono inderogabilmente prevalenti rispetto alle esigenze d'uso.
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, dei suoli e della struttura fortificata (terrapieni, contrafforti, ecc.), è altresì vietata l'alterazione e la detrazione degli arredi storici, del sistema del verde e del relativo equipaggiamento arboreo, pertanto gli interventi sono orientati alla rimessa in pristino degli spazi aperti e dei relativi assetti ed impianti storici ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia e consolidamento del monumento stesso.
  • - Nel soddisfare le esigenze di tutela degli spazi aperti e dei manufatti facenti parte integrante e sostanziale del monumento, di mantenimento e conservazione del contesto paesaggistico di cui gode la presenza monumentale della struttura fortificata e di valorizzazione del monumento non è ammessa l'installazione di cartelli pubblicitari in forma permanente.