QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 74. Parco lineare del Condotto pubblico (Qc)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti di valenza storica e interesse ambientale" corrispondenti, in particolare, agli " Ambiti del Parco urbano del Condotto Pubblico e degli spazi contermini". Sono "Zone" destinate dal PO alla formazione di un parco lineare funzionale all'incremento degli itinerari di mobilità lenta ciclo - pedonale e delle dotazioni verdi dei contesti urbani interessati dall'infrastruttura idraulica del Condotto Pubblico. Di valore strategico, il Parco sviluppa in forma complementare alla qualificazione modale, azioni di mantenimento e/o ripristino dei numerosi valori storici e documentali riconosciuti dal quadro conoscitivo del PS e del PO.

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per questa "Zona" il PO, prevede la realizzazione di interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privati convenzionati (PdC) finalizzati alla manutenzione e al recupero architettonico, funzionale e tipologico, delle strutture, dei manufatti, degli edifici esistenti, finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei valori paesaggistici e storico culturali dovuti alla particolarità del Condotto Pubblico, ovvero alle relazioni paesaggistiche e funzionali che questa infrastruttura idraulica ha instaurato nel tempo con gli insediamenti contermini e la città antica entro il perimetro delle mura.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Per gli edifici, le strutture ed i manufatti esistenti, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria;
  • - il "restauro e il risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

Per le specifiche parti costitutive della condotta idrica si applicano inoltre le disposizioni concernenti il "Reticolo idrografico" di cui all'art. 63 delle presenti norme. Per le restanti aree e gli spazi aperti contermini, il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica degli spazi facenti parte del parco, finalizzati al recupero e alla valorizzazione della presenza dell'opera idraulica di carattere storico - monumentale da considerare principale oggetto del progetto e degli interventi ammessi, in quanto elemento generatore del parco. Gli spazi afferenti al parco devono essere adibiti e progettati come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, gioco, attività spontanee per il tempo libero e per l'attività fisica, anche con piccole attrezzature ed impianti in dotazione o di supporto alle attività collettive e all'associazionismo per la conoscenza dell'opera idraulica, conservazione della memoria storica e promozione della cultura del territorio. In queste aree possono anche trovare collocazione complementari camminamenti, spazi per la sosta e il parcheggio, debitamente integrati nel verde e resi accessibili per utenze allargate. E' inoltre ammessa la realizzazione di percorsi lenti ciclo - pedonali, con prioritario riferimento al recupero e al ripristino di viabilità e percorsi di origine antica e di impianto storico.

Le opere sugli immobili esistenti possono essere realizzate mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica e, per gli immobili in proprietà privata o dati in concessione, privata finalizzato a definire la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo, le attrezzature, i manufatti e gli impianti fissi con particolare riferimento alla fruizione lenta ciclabile e pedonale.

Le nuove previsioni possono essere realizzate anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati, ferma restando, in questo caso, la garanzia di mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b.7; e.b.10

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 3 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi, nel soddisfare le esigenze di conservazione e tutela degli spazi aperti e dei manufatti facenti parte integrante e sostanziale dell'antica infrastruttura idraulica, di mantenimento e conservazione del contesto paesaggistico di cui gode il Condotto Pubblico, di valorizzazione del suo carattere monumentale e di incentivazione della fruizione del parco, non devono in nessun caso interferire con le visuali aperte e libere sull'infrastruttura lineare del Condotto Pubblico, occludere o limitare i coni visivi e le visuali aperte esistenti lungo la sopra richiamata infrastruttura, produrre elementi ed opere - anche a corredo degli edifici, dei manufatti e dei percorsi di fruizione esistenti - che creino barriere visive limitanti ed interferenti con la percezione dell'infrastruttura e gli scorci prospettici di valenza paesistica relativi all'opera idraulica.
  • - I percorsi di fruizione del Parco devono essere realizzati con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico e coerenti e compatibili con i caratteri architettonici e storico monumentali dell'infrastruttura idraulica.
  • - Le funzioni esistenti e quelle ammesse di cui al precedente comma 4 interne al parco devono inserirsi nel contesto di valore storico - documentale attraverso sistemazioni, arredi e modulazione degli interventi compatibili con il quadro paesistico storicamente consolidatosi, che sono inderogabilmente prevalenti rispetto alle esigenze d'uso.
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, dei suoli e della struttura idraulica, ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia e consolidamento del monumento e della fruizione allargata alle utenze deboli.