QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 75. Giardini e Parchi urbani di quartiere (Qq)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti di valenza storica e di interesse ambientale" corrispondenti, in particolare, agli "Ambiti dei Giardini - Parco urbani" interni ai quartieri della città consolidata e a servizio del territorio urbanizzato delle UTOE. Sono "Zone" destinate dal PO alla formazione di parchi urbani, di qualificazione e potenziamento del gradiente verde e dell'impronta ecologica dei quartieri anche in ampliamento ed integrazione degli spazi pubblici esistenti, con destinazioni d'uso quali gli orti sociali ed urbani, i boschi e le aree vegetate urbane, i servizi e le attrezzature sportive e ricreative, le aree a verde attrezzato, gli spazi per la ricreazione lo svago e il tempo libero. In particolare il PO distingue la seguente classificazione, cui corrisponde una sub-articolazione della "Zona" indicata con apposita simbologia e codice alfa-numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Aree e spazi del quartiere di S. Anna (Qq.1);
  • - Aree e spazi del quartiere di S. Concordio (Qq.2);
  • - Aree e spazi del quartiere di S. Filippo (Qq.3);
  • - Aree e spazi del quartiere di S. Vito (Qq.4);
  • - Aree e spazi del quartiere di Antraccoli (Qq.5);

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. Per queste zone il PO prevede l'intervento diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato, che assicuri tra l'altro l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, al fine di fornire adeguate informazioni urbanistiche, infrastrutturali ed ecosistemtiche propedeutiche alle definizione di interventi ed opere finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio pubblico e ad accogliere prevalenti funzioni ludico - ricreative e sportive, ovvero "agricole multifunzionali".

3. Categorie di intervento, disposizioni di dettaglio. L'intervento diretto di iniziativa pubblica dettaglia in particolare gli interventi e le opere da realizzare per la formazione di un parco urbano e di una unitaria area a verde attrezzato e centro di servizi culturali e ludico - ricreativi di quartiere, per la quale devono essere individuati:

  • - le parti destinate ad orti e/o giardini urbani e sociali, ovvero a vivai di servizio alle attività di manutenzione del verde comunali;
  • - le parti destinate alla riforestazione (boschi urbani) o alla creazione di macchie e stanze verdi, privilegiando il mantenimento della vegetazione di alto fusto già esistente;
  • - le parti attrezzate per attività ludico ricreative e per il tempo libero, anche equipaggiate per attività temporanee (manifestazioni, feste, mercati rionali) e aule didattiche all'aperto;
  • - le parti attrezzate per lo svolgimento delle attività sportive individuali e spontanee, anche equipaggiate con arredi fissi ed altre sistemazioni idonee allo svolgimento della pratica sportiva;
  • - gli itinerari ed i percorsi della mobilità lenta ciclo - pedonale, privilegiando il recupero di quelli esistenti ed il ripristino di quelli rintracciabili sui catasti storici ("redole"), nonché la loro collocazione in fregio al reticolo idrografico superficiale.

E' ammessa dal PO la realizzazione, attraverso interventi di "nuova edificazione", di parcheggi pertinenziali del parco da realizzare con soluzioni progettuali integrate e conformi con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del parco medesimo, di manufatti accessori (chioschi) e di strutture di servizio, quali ad esempio servizi igienici, magazzini e ripostigli, comprensivi dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande, delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione primaria quali, ad esempio, illuminazione, impianto di irrigazione, regimazione reticolo superficiale, integrazione dei servizi di rete.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionale c.5 e c.6
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante non è ammesso.