QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 76. Definizione tematica, articolazione e "Zone" della Rete infrastrutturale

1. La disciplina delle "Trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali della mobilità", si applica alle seguenti "Zone" individuate dal PO:

Rete, servizi della mobilità e parcheggi (I)

  • - Rete viaria e assi di collegamento di area vasta e locali pubblici o di uso pubblico(I1)
  • - Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (I2)
  • - Linea, stazione, spazi per la logistica ferroviari e fermate (esistenti e di progetto) (I3)
  • - Distributori di carburante e servizi alla mobilità (esistenti e di progetto) (I4)
  • - Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale

Altre infrastrutture per la mobilità lenta

  • - Rete dei percorsi di fruizione lenta ciclo - pedonale
  • - Antiche percorrenze, sentieri CAI e altri percorsi escursionistici
  • - Contesti di miglioramento e efficientamento dei livelli di accessibilità

2. La "Disciplina delle trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali della mobilità", limitatamente ai "Parcheggi e aree di sosta (I2)" comprende zone assimilabili a quelle indicate alla lettera f) dell'articolo 2, del DM 1444/68, destinate a spazi a parcheggi pubblici e di uso pubblico che concorrono al perseguimento di obiettivi e all'attuazione di disposizioni applicative definiti dal PS, ai fini del soddisfacimento degli Standard Urbanistici riferiti all'intero territorio comunale e alle singole UTOE, nonché all'applicazione delle disposizioni sulla qualità degli insediamenti definite dal Regolamento di cui al DPGR n° 2R/2007 come da ultimo modificato dal DPGR n° 32R/2017.

3. Ai fini del soddisfacimento degli Standard Urbanistici di cui al precedente comma 2, le previsioni del PO concernenti la disciplina delle "Trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali della mobilità" si integrano con quelle della disciplina di gestione degli insediamenti esistenti di cui all'art. 8 delle presenti norme e con quelle della disciplina delle trasformazioni di cui all'art. 9 delle presenti norme, secondo quanto ulteriormente disposto al successivo Titolo VII.