QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 77. Rete viaria e assi di collegamento di area vasta e locali (I1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria" del PS. Il PO individua con specifica simbologia grafica, in ragione della gerarchia definita dagli strumenti di pianificazione territoriale:

  • - Autostrade A12 e A11 e relativi caselli e aree di servizio;
  • - Rete viaria e assi di collegamento principali e locali pubblici o di uso pubblico.

Il PO distingue inoltre la rete viaria e gli assi di collegamento principali e locali esistenti (tratto nero con fondo bianco) da quelli di progetto (tratto rosso con fondo arancio), sia di nuovo impianto, sia di integrazione, che di ampliamento, ristrutturazione o miglioramento prestazionale e funzionale (sottopassi, spartitraffico e piattaforme) dei tracciati esistenti.

2. Categorie e modalità di intervento. Disposizioni generali. Per queste "Zone" e comunque per la viabilità esistente pubblica o di uso pubblico di qualsiasi rango, il PO prevede:

  • - la manutenzione, la riqualificazione funzionale, infrastrutturale e tipologica, della viabilità esistente appositamente identificata nelle cartografie del quadro progettuale;
  • - la nuova edificazione per le viabilità di progetto (nuove previsioni), in questo caso sottoposte a vincolo espropriativo, appositamente identificate nelle cartografie del quadro progettuale.

I parametri e le caratteristiche tecnici e prestazionali per la definizione degli interventi sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il PO riporta con valore ricognitivo nell'elaborato QC.VII. "Vincoli igienico - sanitari" (cartografie in scala 1:10.000) di cui al precedente art. 3 comma 3, le indicazioni tecniche per il calcolo e la verifica delle fasce di rispetto stradale secondo quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia, dai piani e regolamenti comunali e dai criteri applicativi eventualmente determinati dai preposti uffici comunali. Per le suddette fasce si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dal Codice della strada (di cui D.Lgs n. 285/1992, come da ultimo modificato dalla L. n. 145/2018) e dal relativo Regolamento di attuazione (di cui al DPR n. 495/1992 e smi).

4. Fasce di rispetto. Ulteriori previsioni del PO. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché dai piani e regolamenti comunali di Settore, costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di trasformazione e utilizzazione ai fini dell'adeguamento infrastrutturale dei tracciati viari, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli effetti e/o corretta ambientazione paesaggistica. A tal fine nelle fasce di rispetto stradale sono ammissibili le trasformazioni fisiche volte a realizzare:

  • - adeguamenti stradali ed opere infrastrutturali di interesse pubblico a servizio dell'edificato posto all'esterno della fascia di rispetto;
  • - adeguamenti delle opere infrastrutturali di raccordo o di integrazione delle intersezioni tra i diversi tracciati viari;
  • - percorsi ed itinerari di viabilità lenta (ciclo - pedonale), opere di mitigazione del traffico e di riqualificazione della viabilità esistente;
  • - reti e dotazioni tecnologiche e di servizio agli insediamenti (acquedotti, fognature, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati);
  • - sostegni, cabine, armadi, stazioni di supporto e gestione delle suddette reti;
  • - canalizzazioni irrigue e altre sistemazioni idrauliche o di gestione del reticolo superficiale;
  • - recinzioni, aiuole, siepi, alberature segnaletiche ed altri allineamenti arborei funzionali e complementari alla viabilità pubblica.

Per le "Aree di salvaguardia infrastrutturale per la viabilità di progetto" ricomprese nel perimetro del territorio urbanizzato si fa salvo quanto disposto al successivo art. 98.

5. Disciplina delle funzioni. La sola categoria funzionale ammessa è e) "Direzionale e di servizio", limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio" limitatamente alla e.b.9, e.b.10.; e.b.11.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante non è ammesso.