QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 78. Parcheggi e aree di sosta (I2)

1. Definizione. Comprendono le "Zone" destinate a parcheggi e aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, ovvero ad attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, interscambio modale, noleggio, spazi e attività di car sharing, finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelli indicati alla lettera d) dell'articolo 3 del DM 1444/1968. In particolare il PO distingue con specifica simbologia grafica, le seguenti tipologie di parcheggio:

  • - Parcheggi e aree di sosta di rilevanza strategica e strutturale esistenti e di progetto (I2.s);
  • - Parcheggi e aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (I2.i).

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Per queste zone il PO, oltre all'attività edilizia libera, prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica dei parcheggi e delle aree di sosta esistenti, identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione dei parcheggi e delle aree di sosta di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo e identificati nelle cartografie del quadro progettuale con codice alfanumerico di colore rosso.

Gli interventi e le opere realizzabili, sia sulle aree e gli spazi esistenti che su quelle di progetto dovranno essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato.

La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sui parcheggi ed aree di sosta esistenti, potranno essere realizzati anche su iniziativa privata previa concessione delle aree e degli spazi pubblici e il rilascio di un Permesso di Costruire (PdC) Convenzionato.

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole "Zone" sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell'interazione con le adiacenti zone destinate alla viabilità pubblica o di uso pubblico, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

3. Categorie di intervento. Per gli eventuali edifici e manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva"
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento volumetrico "una tantum" anche all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 50% di quella esistente per ogni UI esistente;
  • - la "sostituzione edilizia", in alternativa alle "addizioni volumetriche", con contestuale incremento volumetrico della misura pari all'addizione volumetrica indicata al precedente punto (50% di Superficie coperta esistente o in alternativa Superficie edificabile (o edificata) (Se)).

Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" anche con strutture interrate e multipiano, secondo quanto indicato al precedente comma 2, nonché la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune" secondo i parametri edilizi e urbanistici di cui al precedente comma 2 e comunque secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti. dalle eventuali specifiche dalle norme e regolamenti di settore in materia relativamente alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture di sosta.

E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, volumi, strutture e manufatti tecnici e di servizio delle dotazioni territoriali e delle reti tecnologiche, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% rispetto al suo lotto urbanistico. E' altresì ammessa la nuova edificazione di manufatti accessori (chioschi) e strutture di servizio destinati a servizi per la mobilità, a spazi per piccole attività commerciali al dettaglio come ad esempio edicole, somministrazione alimenti e bevande, nonché di locali e altri manufatti di servizio (servizi igienici), secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 10% rispetto al suo lotto urbanistico.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.11 e ad esse assimilabili, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.
  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente c.5); c.6).

5. Ulteriori prescrizioni per i progetti. Il PO individua le seguenti prescrizioni:

  • - i parcheggi a raso devono essere corredati di filari alberati e/o alberature di alto fusto, piante ornamentali o arbusti. Ove possibile deve essere altresì garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'area interessata e assicurata la massima superficie filtrante del terreno;
  • - i progetti, nell'osservanza delle indicazioni desumibili dall'allegato QC.Sb. "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano" e delle vigenti leggi in materia di accessibilità, devono garantire soluzioni progettuali integrate secondo i principi del "design for all" al fine di concretizzare nella progettazione dell'opera pubblica azioni inclusive del concetto di comunità.