QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 80. Distributori di carburante e servizi alla mobilità (I4)

1. Definizione. Il PO individua le "Zone" esistenti e di progetto destinate ad Impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti e ad altre attività e servizi funzionali alla mobilità, come ad esempio gli autolavaggi. Tali zone, individuate tenendo conto dei requisiti di seguito elencati, costituiscono le localizzazioni da ritenersi idonee ad ospitare impianti per la distribuzione dei carburanti, ovvero attività ad esse complementari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018

2. Previsioni del PO. Criteri localizzativi. Le "Zone" individuate dal PO corrispondono ai seguenti criteri generali di localizzazione:

  • - relazione funzionale con le principali direttrici viarie che per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell'intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale;
  • - compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare;
  • - assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito;
  • - compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie;
  • - condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico.

3. Nuove previsioni. Indicazioni e criteri localizzativi. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti in "Zone" diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di PO è ammessa nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma che dovranno essere puntualmente verificati, caso per caso, in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018. In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio di Lucca, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale di riferimento, nei seguenti casi:

  • - Aree a vincolo paesaggistico ex actu di cui all'art. 136 del D.Lgs n. 42/2004;
  • - Aree a vincolo paesaggistico ex lege (ex Galasso), di cui all'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004;
  • - Aree ricomprese nelle zone omogenee "A" di cui al DM 1444/68, elencate al precedente art. 8;
  • - Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata e molto elevata, come indicate dalle apposite indagini del PS vigente così come indicate all'art.3 comma 4 delle presenti norme e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (PAI e PGRA).

4. Categorie di intervento e ulteriori indicazioni. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, se convenzionati ed iscritti all'apposita anagrafe di cui all'art. 1, comma 100, della L. 124/2017, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della LR 62/2018 e più in dettaglio nel Regolamento di cui al DPGR n. 23R/2020.

Alla scadenza delle convenzioni in essere, in assenza di specifici interventi di riqualificazione paesaggistica e di adeguamento funzionale e della contestuale stipula di una nuova convenzione, è prevista la dismissione e la bonifica degli impianti e la conseguente formazione di spazi pubblici o di uso pubblico di cui all'art. 78 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. La sola categoria funzionale ammessa è c) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub categoria funzionale c.9. e alla sola destinazione d'uso dei Distributori di carburante di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018.