QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 81. Aree di corredo ed ambientazione della rete infrastrutturale

1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria". In particolare si tratta degli spazi a verde, delle aree inedificate poste a corredo o di pertinenza funzionale della viabilità e delle altre infrastrutture esistenti, generalmente viarie, come ad esempio spartitraffico, argini e scarpate, ovvero ambiti marginali e/o interclusi tra gli insediamenti esistenti e le stesse infrastrutture viarie, di norma non utilizzati o trasformati. Costituiscono "Zone" destinate al potenziale miglioramento delle prestazioni funzionali e delle dotazioni delle infrastrutture di cui sono a corredo, ovvero al miglioramento paesaggistico e degli elementi di ambientazione

2. Categorie di intervento. Fatta salva l'attività edilizia libera, nell'esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, tra cui la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta pubblici e/o di uso pubblico, secondo le disposizioni di cui all'art. 78 delle presenti Norme, nell'adeguamento della viabilità esistente e nella realizzazione di itinerari e percorsi ciclo-pedonali di cui all'art. 77 delle presenti norme, sono ammessi i seguenti interventi:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la realizzazione di "opere di urbanizzazione primaria e secondaria";
  • - la realizzazione "di infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

3. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle subcategorie funzionali c.5); c.6).
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b. 9, e.b.10, e.b.11, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.