QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 82. Rete dei percorsi di fruizione lenta (ciclo - pedonale), antiche percorrenze e sentieri CAI

1. Definizione. Comprendono gli immobili qualificati dal PS come "Determinazioni spaziali della rete infrastrutturale e della mobilità" corrispondenti, in particolare, alla "Rete della mobilità lenta ciclabile e pedonale". In particolare il PO individua con apposita simbologia e carattere grafico i "Percorsi di mobilità lenta ciclo - pedonale" che costituiscono elementi di organizzazione e fruizione degli insediamenti e delle aree urbane con particolare riferimento all'accessibilità agli spazi pubblici, ovvero di fruizione del territorio aperto, con particolare riferimento ai Parchi e siti di valenza naturalistico - ambientale, i Parchi urbani e le aree di riqualificazione e valorizzazione urbana), aventi lo scopo di costituire, nel loro insieme, una rete diffusa di percorsi protetti ad accessibilità differenziata, dedicati alla mobilità alternativa a quella carrabile. In particolare il PO distingue, con valore indicativo ed indipendentemente dalla "Zona" interessata:

  • - la "Rete dei percorsi di fruizione lenta (ciclo - pedonale)";
  • - le "Antiche percorrenze, sentieri CAI e altri percorsi escursionistici".

2. Categorie di intervento. Il PO, mediante interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privata convenzionati, prevede interventi, opere e sistemazioni di ripristino, recupero, riqualificazione, miglioramento prestazionale e adeguamento funzionale, per i percorsi e gli itinerari esistenti, nonché la realizzazione di nuovi percorsi, attraverso interventi di nuova edificazione, nelle zone di cui agli art. 77 e 81 delle presenti norme.

I progetti devono definire soluzioni e caratteristiche tipologiche e funzionali dei percorsi in grado di garantire l'accessibilità anche alle utenze deboli o diversamente abili secondo la normativa vigente in materia, tenendo a riferimento gli indirizzi di carattere generale contenuti nel quadro conoscitivo ed in particolare nell'allegato QC.Sb. "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano", di cui all'art. 3 delle presenti Norme.

3. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I percorsi ciclabili e pedonali devono essere realizzati preferibilmente separati fra loro e dalle carreggiate stradali. Nei soli tratti extraurbani si potranno avere itinerari promiscui ciclo - pedonali di larghezza e caratteristiche tecniche e funzionali da individuare caso per caso, anche sulla base di specifiche definite dal RE.

Gli altri itinerari ed i percorsi individuati dal PO come "Sentieri CAI e altri percorsi escursionistici", costituiscono indicazioni generali di orientamento per l'organizzazione e programmazione degli interventi per la fruizione del territorio e del paesaggio locale, aventi lo scopo di costituire una rete diffusa di accessibilità e fruizione del territorio aperto e rurale.

I "Sentieri CAI e altri percorsi escursionistici" costituiscono il riferimento prioritario per la definizione dei progetti e delle modalità di gestione e manutenzione dei percorsi individuati nell'ambito della Rete escursionistica Toscana (RET) per la quale si applicano espressamente le disposizioni di cui alla LR 17/1998 e del relativo Regolamento attuativo di cui alla DPGR n. 61R/2006.

Per le "Antiche percorrenze", fermo restando quanto precedentemente indicato, il Comune attraverso specifici progetti di iniziativa pubblica assicura, nel limite del miglioramento delle prestazioni funzionali, la conservazione degli elementi di rilevanza storica e/o paesaggistica, individuando specifici elementi di arredo, cartellonistica, equipaggiamento verde compatibile e conforme ai contesti rurali ed urbani interessati.