QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 87. Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv). Schede norma

1. Definizione. Comprendono aree inedificate e lotti liberi interclusi, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, posti esclusivamente all'interno del "Territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi specifici ed attuare disposizioni applicative concernenti la disciplina degli "Ambiti per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti" ovvero degli "Ambiti delle urbanizzazioni recenti e contemporanee" del PS.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "nuova edificazione", da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, ovvero di Permessi di Costruire (PdC) convenzionati o interventi diretti di iniziativa pubblica, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 Disciplina di piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'esecuzione di specifiche misure di "Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il PO definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", facente parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, specifiche disposizioni attuative per la formazione dei PA, o dei PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate la realizzazione e cessione di spazi, interventi ed opere, secondo quanto indicato agli articoli 9 e 84 delle presenti Norme. In particolare nelle "schede norma" sono riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento geografico;
    • - Identificazione catastale;
    • - Riferimenti catastali;
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio del PO.
  • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  • e) Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici;
    • - Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di PO e quanto rappresentato nelle cartografie delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e la perimetrazione riportata su base catastale prevale quest'ultima, tenendo conto in questo caso degli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nella stessa scheda - norma. E' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 84 comma 5.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 84 comma 5, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano vincolanti ai fini della formazione del PA, del PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica. Per ogni singola "Zona", nelle specifiche "Schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", il PO indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio del PO", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA, dei PUC, ovvero del PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  • a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  • b) Le altre Superfici destinate a spazi pubblici "di progetto" da realizzare e cedere gratuitamente al Comune

Per queste "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze dai confini non inferiori a mt. 5;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 35% della fondiaria.

Sono ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "schede norma" di cui all'elaborato "QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche.

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC, ovvero dei PdC e degli interventi diretti di iniziativa pubblica per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In mancanza di attivazione della scheda norma, fermo restando l'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria", senza cambio di destinazione d'uso degli immobili.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla attuazione o alla decadenza dei PA, dei PUC, ovvero dei PdC, non è ammesso il frazionamento delle UI realizzate e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto stabilito nelle singole schede - norma.