QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 90. Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)

1. Definizione. Comprendono tessuti edificati dequalificati o degradati caratterizzati da fenomeni di degrado tipologico e funzionale, posti all'interno del "Territorio urbanizzato" delle UTOE del PS, individuati dal PO al fine di perseguire obiettivi specifici ed attuare disposizioni applicative concernenti la disciplina degli "Ambiti abbandonati o decontestualizzati, ovvero dequalificati, destinati ad azioni di recupero e rinnovo urbano" del PS. In particolare il PO individua con apposita simbologia e codice unico alfanumerico le seguenti "Zone":

  • - Uq.1.1 Area degradata di via Borgo Giannotti
  • - Uq.2.1 Area dequalificata di via del Tiro a Segno a Sant'Anna
  • - Uq.2.2 Area dequalificata di viale Puccini a Sant'Anna
  • - Uq.3.1 Area dequalificata di via Ronco a Pontetetto
  • - Uq.3.2 Area dequalificata di viale S. Concordio
  • - Uq.4.1 Area degradata di via Chiasso Bernadesco
  • - Uq.8.1 Area degradata di via della Chiesa a Saltocchio

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il PO prevede interventi edilizi di "Sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico fino ad un aumento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 30% di quella esistente, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di "Progetto Unitario Convenzionati (PUC) di cui all'art. 5 delle presenti Norme, subordinato alle specifiche prescrizioni di seguito indicate e vincolate, ai sensi dell'art. 23 Disciplina di piano del PS e dell'art. 9 delle presenti Norme, alla contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei contesti urbani interessati.

Mediante il PUC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati gli interventi e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento alle aree di sosta e parcheggio e alle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate.

Tramite il PUC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici in relazione alle categorie funzionali esistenti o da insediare.

3. Prescrizioni attuative ed operative. La realizzazione degli interventi previsti al precedente comma 2 è subordinata alla realizzazione e cessione gratuita al comune delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:

  • 3.1 Per la "Zona" Uq.1.1 Area degradata di via Borgo Giannotti: realizzazione di aree di sosta e parcheggio, anche multipiano e interrate, della superficie non inferiore a mq 3.000, collegate tramite percorso pedonale a via Borgo Giannotti.
  • 3.2 Per la "Zona" Uq.2.1 Area dequalificata di via del Tiro a Segno a Sant'Anna: realizzazione di uno spazio pubblico all'aperto corredato di aree di sosta e parcheggio, della superficie non inferiore a mq 500, accessibili da via del Tiro a Segno.
  • 3.3 Per la "Zona" Uq.2.2 Area dequalificata di viale Puccini a Sant'Anna: realizzazione di percorso ciclo pedonale e spazio pubblico all'aperto di collegamento tra viale Puccini e la retrostante corte (posta a sud della Zona Uq), della superficie non inferiore a mq 300, funzionale ad assicurare l'accessibilità al "Parco urbano" (Qq.1) previsto dal PO.
  • 3.4 Per la "Zona" Uq.3.1 Area dequalificata di via Ronco a Pontetetto: realizzazione di aree di sosta e parcheggio della superficie non inferiore a mq 700 da dislocare nelle aree più prossime alla prospiciente corte rurale (posta a sud della Zona Uq).
  • 3.5 Per la "Zona" Uq.3.2 Area dequalificata di viale S. Concordio: realizzazione di aree di sosta e parcheggio, anche interrate, della superficie non inferiore a mq 1.000, collegate tramite percorso pedonale a viale S. Concordio e a Traversa di via Francesconi.
  • 3.6 Per la "Zona" Uq.4.1 Area degradata di via Chiasso Bernadesco: realizzazione di aree di sosta e parcheggio della superfice non inferiore a mq 700 da dislocare nelle aree più prossime alla via Chiasso Bernardesco (a nord della Zona Uq).
  • 3.7 Per la "Zona" Uq.8.1 Area degradata di via della Chiesa a Saltocchio: realizzazione di aree di sosta e parcheggio della superfice non inferiore a mq 1.500, collegate tramite percorso pedonale a via della Chiesa.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli interventi di "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 70% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 10,50 mt e comunque non superiore a quella massima degli edifici esistenti se più alti.

Per tutte le "Zone" sono ammesse le deroghe di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati).

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme le categorie funzionali ammesse dal PO per le diverse "Zone" sono

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della media struttura di vendita;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

7. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante e prescrittiva per la formazione dei PUC, per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti e per la realizzazione e la cessione degli spazi pubblici. In alternativa alla realizzazione dei progetti di "recupero e rinnovo urbano", fermo restando l'attività edilizia libera, sono ammesse le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" , senza cambio di destinazione d'uso delle aree, degli immobili e degli spazi.

Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 108, salvo quanto previsto al comma che segue.

Successivamente alla realizzazione anche parziale o decadenza dei PA e dei PUC, non è ammesso il frazionamento delle UI realizzate e sono invece esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".

Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato al precedente comma 6.