QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 100. Valutazione ambientale e strategica (VAS)

1. Il PO è sottoposto a specifica ed appropriata valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della LR 10/2010 e smi.

2. Le analisi, le verifiche e gli esiti della VAS sono contenuti nel Quadro valutativo (QV) e appositamente descritte nel Rapporto Ambientale (RA), di cui all'art. 3 comma 5 delle presenti Norme. Il RA, unitamente ai relativi allegati cartografici, grafici a documentali, costituisce parte integrante e sostanziale del PO e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale delle trasformazioni da esso previste.

3. Gli interventi comportanti incremento di carico urbanistico verificano il rispetto delle "Condizioni generali di fattibilità ambientale" dell'Appendice 2 del RA.

4. Gli strumenti urbanistici attuativi (PA o PUC) del PO, ovvero i titoli abilitativi ed autorizzativi conseguenti all'attuazione delle previsioni dello stesso PO, di cui al precedente art. 5, assicurano il rispetto delle prescrizioni e delle misure (di mitigazione, compensazione, perequazione) indicate nel RA. A tal fine, per le diverse previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni, di cui al precedente Titolo VII, l'Appendice 2 del RA contiene, oltre alle condizioni di cui al comma 3, la "Tabella delle Schede Norma del Piano, con indicazione delle criticità ambientali rilevate alla scala di pianificazione" e le "Schede di approfondimento degli aspetti ambientali relativamente alle singole aree assoggettate a Piano Attuativo".

5. In applicazione delle disposizioni e delle indicazioni impartite delle autorità competenti in materia di acque, qualora le opere di urbanizzazione da realizzare per l'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti per le d verse "Zone" di trasformazione di cui al Titolo VII delle presenti Norme, ed in particolare di quelle connesse con l'approvvigionamento e lo smaltimento idrico, non siano previste nel piano degli investimenti triennali approvato dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), esse dovranno essere obbligatoriamente realizzate a cure e spese dei proponenti nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del presente PO quali misure di mitigazione e compensazione degli effetti territoriali e ambientali e quindi oggetto di convenzione tra il soggetto attuatore, il Comune ed il Concessionario (soggetto gestore delle reti), secondo le prescrizioni che verranno preventivamente indicate e definite dal Servizio idrico integrato, sentito obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.