QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 102. Fattibilità idrogeologica e sismica. Rinvio alle apposite indagini e relative prescrizioni

1. Il PO è corredato del Quadro geologico- tecnico" (QG), ovvero delle Indagini idrogeologiche e sismiche, di cui al precedente art. 3 comma 4, redatte ai sensi dell'art. 104 della LR 65/2014, in conformità, oltre che al PS vigente, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati quali il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica", la "Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale", la L.R. n. 41/2018 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua", secondo le indicazioni e disposizioni contenute nel regolamento attuativo di cui alla DPGR n° 5R/2020.

2. Il Quadro geologico - tecnico contiene la valutazione delle classi di fattibilità relative alle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia individuate dal PO, effettuate sulla base delle disposizioni dettate dal DPGR n° 5R/2020, in coerenza con le leggi ed i piani sovraordinati elencati al precedente comma 1.

3. Gli strumenti attuativi del PO comunque denominati, le opere e gli interventi edilizi ed urbanistici concernenti i titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dal PO, sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e limitazioni riferite alle diverse condizioni di fattibilità (sismica, geomorfologica ed idraulica) così come individuate ed indicate nell'elaborato denominato "QG.I. Relazione generale di fattibilità geologico tecnica" e più in dettaglio nell'Appendice 1 "Schede di fattibilità geologica" al medesimo elaborato QG.I.