QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 105. Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione

1. Il PO recepisce e fa proprie le disposizioni concernenti la "Qualità degli insediamenti e delle trasformazioni" del PS (articolo 22 della Disciplina di piano) che costituiscono "direttive" ed indicazioni di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VII delle presenti Nome.

2. Il comune promuove la redazione di apposite "Linee guida per la sostenibilità e l'incremento delle prestazioni ambientali degli insediamenti e dell'ecosistema urbano" ad integrazione e specificazione di quanto indicato dal PS, da osservare nell'ambito della formazione degli strumenti attuativi di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento a:

  • - Clima acustico e rumore, fermo restando il controllo di conformità alla disciplina del Piano di classificazione acustica (PCA);
  • - Approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, scarichi e depurazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 delle presenti Norme.
  • - Gestione delle acque meteoriche, tutela delle acque superficiali, del reticolo idrografico e delle acque sotterranee, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 63 delle presenti Norme.
  • - Approvvigionamento energetico e uso di fonti energetiche rinnovabili, anche tenendo conto di quanto ulteriormente disposto all'art. 106 delle presenti Norme;
  • - Mobilità, traffico, interconnessione con la rete viaria pubblica, accessibilità e visitabilità agli edifici e agli spazi aperti; fermo restando quanto disposto all'art. 107 delle presenti Norme.
  • - Caratteristiche planivolumetriche e morfotipologiche dei nuovi edifici, anche in rapporto alle diverse destinazioni d'usi degli immobili da realizzare.
  • - Caratteristiche degli spazi aperti, del verde, delle opere accessorie e pertinenziali anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico e ambientale di opere e manufatti.

3. E' comunque sempre fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e delle misure definite dal RA di VAS, di cui all'art. 100, dello Studio di incidenza di cui all'art. 101, nonché delle prescrizioni e delle condizioni di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica) contenute nelle Indagini geologico - tecniche, di cui all'art. 102 delle presenti Norme.