QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 106. Edilizia sostenibile e promozione delle fonti energetiche rinnovabili

1. Il PO promuove la bioedilizia e più in generale l'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale, in coerenza con quanto disciplinato dal Titolo VIII Capo I della LR 65/2014 (Norme per l'edilizia sostenibile) e con il Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGR n. 32R/2017.

2. Il comune definisce specifici incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria, di cui all'art. 6 delle presenti Norme, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, secondo quanto a tal fine appositamente disposto nel RE comunale o in apposito regolamento.

3. Il RE comunale definisce altresì norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico anche per il PEE. A tal fine, contiene indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare negli interventi di trasformazione, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

4. Il RE definisce altresì le indicazioni e gli incentivi per la generazione e l'impiego di energia da fonti rinnovabili, tenendo a riferimento gli allegati del PIT/PPR denominati "Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio" e "Allegato 1b - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio", nonché delle "Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale-architettura, centri e nuclei storici ed urbani", redatto a cura del MIC.

5. Nelle more dell'approvazione delle Linee guida regionali, di cui all'art. 219 della LR 65/2014, per poter accedere agli incentivi la progettazione degli interventi di cui al precedente comma 2 dovrà tenere conto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", approvate con DGR n. 322/2005 e successivamente modificate con DGR n. 218/2006.