QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 107. Abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano

1. Il PO è corredato del "Programma per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano" (elaborato QC.Sb), prevalentemente riferito alla città antica e pianificata e che fornisce indicazioni tecniche e direttive di orientamento operativo ed attuativo aventi i contenuti di cui all'art. 95 comma 6 della LR 65/2014.

2. Il Comune, con apposito atto, integra il suddetto "Programma", estendendolo alle restanti parti del territorio urbanizzato e con particolare riferimento ai principali quartieri periferici e frazioni individuando i principali interventi ed opere finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture pubbliche e di uso pubblico, degli spazi comuni della città e delle principali infrastrutture per la mobilità.

3. Il programma di cui al precedente comma 2, previa ricognizione delle attività e degli interventi contenuti in altri strumenti di programmazione comunale aventi attinenza con le problematiche di accessibilità, è corredato (in continuità di contenuti e metodologia con quello contenuto nel quadro conoscitivo del PO):

  • - della ricognizione degli immobili e degli spazi di proprietà del comune, sulla base di quanto in via preliminare indicato ed individuato dal quadro conoscitivo del PO;
  • - dalla verifica puntuale delle condizioni di accessibilità dei suddetti immobili e spazi, con la conseguente identificazioni di eventuali condizioni e fattori di criticità o ridotta accessibilità, da considerarsi anche in relazione alle attività e alle funzioni che vengono in essi erogate;
  • - dall'indicazione sommaria degli interventi, delle misure e delle opere che si ritengono necessari ed adeguati ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e per la contestuale mitigazione delle criticità individuata;
  • - dalla definizione di un ordine di priorità nella esecuzione dei suddetti interventi, misure ed opere tenendo conto delle disponibilità di bilancio comunali e del programma delle opere pubbliche.

4. Le attività di monitoraggio del PO di cui all'art. 104 delle presenti Norme, danno conto dello stato di attuazione del programma di cui ai precedenti commi, individuando le indicazioni per il suo aggiornamento e la sua integrazione.

5. Gli strumenti attutivi (PA, PUC e PdC) delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VII delle presenti Norme, sono tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), tenendo a riferimento, secondo il criterio dell'analogia, le indicazioni contenute nel programma di cui ai precedenti commi. Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l'installazione di ascensori e piattaforme all'interno di fabbricati, nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l'accessibilità agli edifici e agli spazi aperti.