QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 109. Norme transitorie e di salvaguardia

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1. Ai sensi dell'art. 103 della LR 65/2014, a far data dalla delibera di consiglio comunale di adozione del PO, fino all'esecutività del medesimo, una volta approvato, il comune sospende ogni determinazione sulle domande di Permesso di costruire (PdC) qualora i loro contenuti siano in contrasto con la disciplina del PO adottato.

2. A far data dalla delibera di adozione del PO è altresì sospesa l'efficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL) presentate dopo la delibera di Consiglio Comunale di adozione del PO, o non ancora efficaci a tale data, qualora i loro contenuti siano in contrasto con la disciplina del PO adottato.

3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all'approvazione del PO e comunque non oltre tre anni dal provvedimento di adozione del PO.

4. In deroga a quanto indicato ai precedenti commi sono invece fatte salve le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Strumenti attuativi (piani e programmi) convenzionati e non decaduti (SAC)" recepiti, fatti propri e resi efficaci dal presente PO di cui all' art. 86 delle presenti Norme, per i quali possono essere rilasciati i titoli abilitativi da essi disciplinati.

5. Le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Strumenti attuativi (piani e programmi) convenzionati e non decaduti (SAC)" di cui al precedente comma 4, si applicano comunque nel prioritario rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT/PPR, di cui all'art. 103 delle presenti Norme.

6. Potranno essere approvate le varianti al RU già adottate alla data di adozione del PO, purché non in contrasto con il PO stesso.

7. Ai fini della corretta applicazione delle diverse disposizioni normative della disciplina di PO con riferimento alle diverse categorie di intervento ammesse, si intende per "edificio", "fabbricato", "unità immobiliare" - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - esistenti quelli effettivamente realizzati, e cioè per i quali sia compiutamente realizzato l'"involucro edilizio" (come definito dalla regolamentazione regionale in materia) o sia depositata la dichiarazione di ultimazione dei lavori opportunamente corredata di elaborati documentali finalizzati a dimostrare la reale consistenza planivolumetrica e le relative unità immobiliari, prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO.

8. Si intende per "categoria funzionale" o "destinazione d'uso" - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - esistente di un immobile quelle determinate da titoli abilitativi comunque denominati, rilasciati prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO, ovvero deducibili da atti pubblici comunque denominati registrati prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO.

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