QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 9. Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure

1. Il PO al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 21 e 22 della Disciplina di Piano del PS vigente, definisce specifiche prescrizioni per la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali e standard urbanistici, finalizzate alla qualità degli insediamenti e delle trasformazioni, poste a carico del proponente l'attuazione di previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo VII delle presenti Norme, riferite in particolare alle seguenti "Zone":

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)

  • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv);
  • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur);

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)

  • - Aree per nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp);
  • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf);
  • - Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr);

2. In particolare il PO per le previsioni di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto e prescritto per ogni singola "Zona" nelle presenti Norme e nelle relative "Schede norma", di cui all'elaborato QP.IV.b. Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", definisce una o più delle seguenti "Misure e prescrizioni per l'attuazione della previsione" (prescrizioni):

  • - 2.1. Urbanizzazioni primarie, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la superficie territoriale della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento di risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, ecc.).
  • - 2.2. Standard urbanistici e spazi pubblici, concernenti la cessione gratuita al Comune e l'eventuale contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la superficie territoriale della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal PO alla formazione di standard urbanistici e/o di spazi pubblici e di uso pubblico (verde, parcheggi, attrezzature, ecc.), ovvero di opere di urbanizzazione secondaria, anche eccedenti gli standard minimi di cui al DM 1444/68.
  • - 2.3. Mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici, concernenti la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti di interventi ed opere di corretto inserimento paesaggistico e/o di qualificazione ambientale delle trasformazioni, da realizzarsi sia sulle aree e/o gli immobili da cedere gratuitamente al comune indicati alle precedenti linee, sia sulle aree e/o gli immobili che rimangono di proprietà privata.

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 della LR 65/2014, preso atto che il Comune di Lucca è classificato dalla Regione Toscana tra quelli "ad elevata tensione abitativa", è sempre previsto dal PO l'ulteriore "onere aggiuntivo" concernente le realizzazione e cessione gratuita al Comune (quale standard urbanistico a destinazione vincolata) di quota parte della "superficie edificabile" (o edificata) residenziale, prevista per ogni singola "Zona" di cui al precedente comma 1, da destinarsi in via esclusiva all'edilizia residenziale sociale e pubblica, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 21 delle presenti Norme.

4. La realizzazione delle previsioni concernenti le "Zone" per le quali sono indicate le prescrizioni di cui ai precedenti commi, presuppone la redazione di uno strumento attuativo (PA o PUC), comprensivo della stipula della stipula della relativa convenzione a norma di legge, o di un titolo abilitativo diretto convenzionato. Il rilascio o l'efficacia dei conseguenti titoli abilitativi è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione della convenzione con la quale sono definite le modalità di intervento ed esecuzione delle opere e sono al contempo effettuate le permute o cessioni immobiliari tra il comune ed i soggetti aventi titolo. Il Comune può sempre richiedere idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula della convenzione.

5. Restano valide le modalità di scomputo dei "contributi" (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) eventualmente dovuti. Fermo restando l'eventuale cessione e/o permuta di beni ed immobili, lo scomputo è da applicarsi al solo costo di realizzazione degli interventi o delle opere.

6. In assenza di PA, PUC o titolo abilitativo diretto convenzionato, qualora il Comune, per motivi di interesse pubblico, intenda procedere alla realizzazione anticipata degli spazi pubblici previsti nell'elaborato QP. IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche", paragrafo b) Caratteri generali e identificativi della previsione con valore prescrittivo, può procedere all'esproprio delle aree per l'esecuzione delle opere mediante intervento diretto di iniziativa pubblica. In questo caso i proprietari che metteranno gratuitamente a disposizione le aree per la realizzazione delle opere pubbliche (con la relativa cessione o equivalente forma giuridica), rimarranno titolari dei diritti edificatori o di trasformazione, corrispondenti ai parametri urbanistici specificatamente indicati per le diverse "Zone" nelle relative "Schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche". In questo caso, ove non sia necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, l'intervento potrà essere effettuato mediante titoli abilitativi diretti, senza necessaria previa approvazione di un PA, di un PUC o di un PdC convenzionato. In assenza di cessione bonaria l'esecutore dell'intervento dovrà corrispondere all'Amministrazione, a titolo di monetizzazione per gli standard non realizzati, ai sensi dell'art. 14 delle presenti NTGA, un importo non inferiore all'indennità di espropriazione corrisposta.