QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 13. Attuazione del PO, definizioni ed interventi urbanistici ed edilizi

1. Si definisce "Lotto urbanistico di riferimento" la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni del PO. E' altresì considerata "Lotto urbanistico di riferimento" l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edifico o complesso edilizio medesimo. Vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso di edifici.

2. Si definisce "Resede di pertinenza" indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, l'area delimitata da un limite massimo ricompreso in un raggio di 50 mt. dall'impronta a terra determinata dalle murature portanti esterne dell'edifico o complesso di edifici, con esclusione dei manufatti accessori e/o pertinenziali. Per gli "edifici specialistici con funzioni non agricole" e per gli "Insediamenti del territorio rurale" di cui al Titolo III capo IV, il resede di pertinenza corrisponde invece alla perimetrazione appositamente indicata nelle cartografie di PO (QP.I. Quadro generale delle previsioni (cartografie in scala 1:2.000).

3. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all'art. 47 delle presenti norme, le previsioni del PO e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di pertinenza", come di seguito indicato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III, V e VI delle presenti Norme:

  • a) Nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
  • b) Nell'ambito della " Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III) , gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PPE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 della LR 65/2014, all'interno del "Resede di pertinenza".
  • c) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, dotazioni e servizi" (di cui al successivo Titolo V) gli interventi si attuano all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO.
  • d) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Reti e nodi infrastrutturali e della mobilità" (di cui al successivo Titolo VI), gli interventi si attuano nell'area scoperta direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d'arte. Tale area, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di PO, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "lotto urbanistico di riferimento" o al "resede di pertinenza" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.

4. E' fatta salva la deroga al limite perimetrale indicato al precedente comma 3, lettera b) nel solo caso in cui la categoria di intervento della "Sostituzione edilizia" (cui all'art. 134 c. 1 let. l) LR 65/2014 e smi), ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (cui all'art. 134 c. 1 let. h) LR 65/2014 e smi - qualora ammessa dal PO per le singole "Zone" - sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. Tale deroga è concessa dal consiglio comunale sulla base di un progetto, corredato di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino il superamento dei suddetti limiti.

5. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui al successivo art. 46, si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo - forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di pertinenza", attribuiti catastalmente ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come risultanti da atto pubblico o atto d'obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell'edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla LR 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale.

6. Il RE di cui all'art. 6 delle presenti norme, dà disposizioni circa il "resede di pertinenza" e dell'"area agricola di pertinenza", in applicazione della disciplina di cui al Titolo IV capo II della LR 65/14 e smi individuando:

  • - le indicazioni per il decoro e la cura degli spazi aperti costituenti il "resede di pertinenza" in ordine a tipologie delle recinzioni e degli arredi fissi, manutenzione degli spazi aperti e a comune, materiali da utilizzare, essenze vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi urbanisti o - edilizi;
  • - le indicazioni per gli interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza" in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 83 della LR 65/2014 con particolare riferimento per la manutenzione e il recupero delle strutture e le componenti riconosciute come Patrimonio territoriale dal PS vigente.

7. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal PO per le singole "Zone", il RE specifica ed articola in termini dimensionali, morfo-tipologici e funzionali, le caratteristiche degli "interventi pertinenziali", delle "Piscine ed impianti sportivi", dei volumi tecnici, delle installazioni e delle opere e delle strutture accessorie eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei manufatti di natura accessoria o pertinenziale "Privi di rilevanza edilizia" (di cui all'art, 137 della LR 65/2104), in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale - industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico - ricettive).

8. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 3, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "attività edilizia libera" ai sensi dell'articolo 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui al successivo art. 47), sono sempre ammesse dal PO nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel RE.

9. Nei casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici è da calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definiti dal Regolamento 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali la consistenza dimensionale è invece da calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento 39R/2018.