QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 14. Monetizzazione degli standard urbanistici, degli interventi e delle misure

1. La "monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli standard urbanistici che l'interessato deve cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard dovuti e per le sole fattispecie di seguito indicate.

2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi previsti dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:

  • - nell'impossibilità accertata dall'Amministrazione Comunale di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare;
  • - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dal Comune non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

3. L'entità della "monetizzazione" è definita con apposito atto dall'amministrazione comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi. In assenza del suddetto atto, quale parametro di riferimento per la monetizzazione si assume il costo a mq dello spazio pubblico, corrispondente ad un costo unitario della superficie calcolato come somma:

  • - dei costi di realizzazione degli interventi e delle opere, desunti sulla base di un computo metrico tipo predisposto dall'ufficio tecnico comunale con prezzi desunti da quelli più recenti pubblicati sul BURT della Regione Toscana;
  • - del valore delle aree di cessione, desunti sulla base dei parametri indicati dall'Osservatorio valori immobiliari (OMI).

4. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al Comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l'attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano effetti positivi per il territorio interessato circostante anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal PO.

5. In applicazione dell'art 63 comma 4 della LR 65/2014, la "monetizzazione" relativa all'edilizia residenziale sociale e/o pubblica è consentita per gli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica di cui allo stesso art. 63, comma 3, lettere a) e b), ritenuti di "modesta rilevanza", come definiti all'art. 21 comma 5 delle presenti Norme.

6. Gli importi riscossi dal Comune di Lucca ai sensi del presente articolo sono obbligatoriamente destinati all'acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.