Art. 16. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Definizioni
1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle seguenti "categorie funzionali" principali:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina del presente capo ed in ragione del perseguimento di obiettivi specifici e disposizioni applicative del PS concernenti le attrezzature, i servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici, il PO suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:
- e.a) direzionale;
- e.b) di servizio;
cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto disposto al successivo comma 4. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle sub categorie funzionali sopra in elenco.
3. Al successivo art. 17 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva, l'articolazione delle suddette categorie funzionali principali in corrispondenti sub categorie funzionali ("destinazioni d'uso"), ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell'ambito della medesima categoria funzionale principale.
4. Ferme restando le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PO e di quanto disposto al successivo comma 5, in ordine a divieti generali e a limitazioni per specifiche UTOE del PS, per ciascuna "Zona" il PO indica le "Categorie funzionali" ammesse.
5.In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivo Titolo VIII Capo I e della Disciplina del PS vigente, in tutto il territorio comunale di Lucca è vietato:
- - l'insediamento di "aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005;
- - l'insediamento di "Grandi strutture di vendita commerciali".