QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 18. Mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare è quella stabilita ai sensi dell'art. 23 ter del dPR 380/2001.

2. Sono da ritenersi compatibili con la "Categoria funzionale" ammessa dal PO per ogni singola "Zona", in riferimento ad ogni singola unità immobiliare, le destinazioni d'uso strumentali e accessorie purché non eccedenti il 30% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare. Superfici strumentali e accessorie superiori a quelle precedentemente indicate sono ammesse sulla base di motivate ragioni e comunque non oltre 50% della superficie utile (SU) dell'edificio o unità immobiliare.

3. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di Titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA), nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione regionale vigente.

4. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per la nuova destinazione d'uso.

5. Ai sensi dell'art. 99 comma 3 della LR 65/2014, sono tra loro assimilabili le seguenti categorie funzionali:

  • a) "Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", nelle seguenti "Zone":
    • - Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1);
    • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D3)
    • - Insule ed insediamenti produttivi a carattere puntuale (D4)
  • b) "Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", nelle seguenti "Zone":
    • - Aree prevalentemente forestali (E1);
    • - Aree prevalentemente agricole della piana (E2);
    • - Aree prevalentemente agricole della collina (E3);
    • - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4);
    • - Aree agricole periurbane della piana (E5);
    • - Aree agricole intercluse (E6);
    • - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac);
    • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
    • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns);
    • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm).

6. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, in assenza di opere edilizie sono calcolati in analogia agli oneri previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia