QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 20. Dimensione minima delle Unità immobiliari (UI) residenziali

1. Il PO, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", stabilisce le seguenti dimensioni minime delle Unità Immobiliari (UI) residenziali (alloggi) da applicarsi in qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente (PEE) comprendente frazionamento delle UI esistenti, aumento delle UI esistenti (accorpamento) e cambio d'uso urbanisticamente rilevante, ivi compreso il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere, nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III). In particolare l'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali (frazionamento) o l'aumento della consistenza delle UI esistenti (accorpamento) o cambio d'uso urbanisticamente rilevante, ivi compreso il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere - qualora specificatamente ammessi dal PO per le singole "Zone" - devono rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su):

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato:

Insediamenti storici (A)
Città antica entro il perimetro delle mura (A1)Secondo quanto disposto in dettaglio nell'elaborato "QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici"
Citta pianificata oltre il perimetro delle mura" (A2)UI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Centri di antica formazione" (A3) Secondo quanto disposto in dettaglio nell'elaborato "QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici"
Agglomerati di matrice storica (A4)UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su), ad eccezione dell'"Edificato di impianto storico. Edilizia caratterizzante" la cui UI minima corrisponde alle dimensioni minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac)UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su) ad eccezione dell'"Edificato di impianto storico. Edilizia caratterizzante" la cui UI minima corrisponde alle dimensioni minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Edificato puntuale di impianto storico (Ap)UI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su).
Opifici e manifatture di impianto storico e interesse testimoniale (Ao)UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su).
Tipi insediativi di valore storico - documentale (ville) (Av):UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su).
Urbanizzazioni recenti e contemporanee prevalentemente residenziali e miste (B)
Tessuti degli isolati chiusi, della città pianificata e compatta (B1)UI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su)
Tessuti degli insediamenti sfrangiati e dei contesti marginali (B2)UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su)
Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su)
Tessuti radi ad alto gradiente verde delle lottizzazioni isolate ed estensive (B4)UI non inferiore a mq. 80 di Superficie utile (Su)
Altre "Zone" del territorio urbanizzato
PEE ricadente in altre "Zone" diverse da quelle precedentemente elencate del territorio urbanizzato UI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su) Nei casi in cui la formazione delle UI sia conseguente alle categorie di intervento di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", "sostituzione edilizia" o "ristrutturazione urbanistica" la Superficie utile (Su) non potrà essere inferiore a mq. 60

Disciplina degli insediamenti esistenti. Territorio Rurale:

Insediamenti del territorio rurale (N)
Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)UI non inferiore a mq. 50 di Superficie utile (Su), ad eccezione dell'"Edificato di impianto storico. Edilizia caratterizzante" la cui UI minima corrisponde alle dimensioni minime indicate all'art. 3 del DM 5 luglio 1975 o come definita dal RE.
Nuclei rurali di impianto storico (Ns)Secondo quanto disposto in dettaglio nell'elaborato "QP.IV.a. Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici",
Nuclei rurali di matrice storica (Nm)UI non inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su)
Tipi insediativi di valore storico - documentale (ville) (Nv)UI non inferiore a mq. 70 di Superficie utile (Su)
Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)UI non inferiore a mq 70, fermo restando le limitazioni di cui al successivo art. 62
Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale, ricadente indifferentemente in;
  • - Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale e paesaggi di valore (P)
  • - Aree agricole e forestali (E)
Edificato puntuale di impianto storico (Ap)UI non inferiore a mq. 65 di Superficie utile (Su).
Edifici sparsi e/o isolati di recente formazioneUI non inferiore a mq. 65 di Superficie utile (Su)
Edifici specialistici e con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)Non ammesso dal PO il frazionamento delle UI residenziali esistenti
PEE ricadente in altre "Zone" diverse da quelle precedentemente elencate del territorio rurale UI non inferiore a mq. 45 di Superficie utile (Su) Nei casi in cui la formazione delle UI sia conseguente alle categorie di intervento di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", "sostituzione edilizia" o "ristrutturazione urbanistica" la Superficie utile (Su) non potrà essere inferiore a mq. 65

Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)
Aree dequalificate di recupero e rinnovo urbano (Uq)UI non inferiore a mq. 60 di Superficie utile (Su).

2. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", le dimensioni e il numero delle UI residenziali ammissibili sono disciplinati nelle relative "schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b. "Disciplina delle trasformazioni. Schede - norma delle Nuove previsioni urbanistiche".

3. Le dimensioni e il numero delle UI indicate al precedente comma 2 possono essere derogate nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In questo caso la dimensione minima non potrà comunque essere inferiore a mq. 40 di Superficie utile (Su).

4. Salvo quanto disposto al presente articolo, in tutti gli altri casi la dimensione delle unità immobiliari (UI residenziali) non potrà comunque essere inferiore a mq 65 di Superficie utile (Su).

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale:

  • - da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica, per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia;
  • - da realizzarsi mediante l'applicazione delle politiche per la casa, di cui all'art. 63 della LR 65/2014, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 24 delle presenti Norme.