QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 21. Attuazione delle "Politiche per la casa". Definizioni e Norme applicative

1. Preso atto che il Comune di Lucca è classificato dalla Regione Toscana tra quelli "ad elevata tensione abitativa", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 della LR 65/2014, l'alloggio sociale e/o pubblico costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi del DM 1444/68 (di cui agli art.li 10 e 11 delle presenti Norme), da assicurare mediante la cessione gratuita di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le apposite disposizioni normative di seguito riportate.

2. In applicazione dell'art 63 commi 2 e 3 della LR 65/2014, i proprietari degli immobili interessati da previsioni di nuovi insediamenti e da interventi di ristrutturazione urbanistica comprendenti la categoria funzionale residenziale ed in particolare i soggetti proponenti l'attuazione delle previsioni di trasformazione urbanistico-edilizia di cui al successivo Titolo VII, esclusivamente riferiti alle seguenti "Zone":

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità degli insediamenti. Territorio urbanizzato (U)

  • - Aree degradate e dequalificate di recupero e rigenerazione urbana (Ur);
  • - Aree inutilizzate di riqualificazione e valorizzazione urbana (Uv);

Previsioni per lo sviluppo sostenibile e la qualità delle aree agricole. Territorio rurale (R)

  • - Aree per nuove funzioni e nuovi insediamenti produttivi o specialistici (Rp)
  • - Aree per l'ampliamento di funzioni ed insediamenti produttivi o specialistici (Rf)
  • - Aree degradate, di recupero paesaggistico e ambientale (Rr);

sono obbligati a realizzare e cedere al Comune una quota parte pari al 5% della "Superficie edificabile" (SE) residenziale.

3. La suddetta superficie edificabile (SE), su richiesta del proponente, ma ad esclusiva valutazione del Comune, può essere anche assicurata mediante la cessione in permuta di immobili già esistenti anche in Zone diverse, comunque in perfetto stato di manutenzione e della superficie edificabile residenziale non inferiore a quella dovuta.

4. In applicazione dell'art 63, comma 4 della LR 65/2014, la "monetizzazione" alternativa alla cessione dell'edilizia residenziale sociale e/o pubblica, è consentita per i soli interventi ritenuti di "modesta rilevanza" aventi dimensionamento complessivo, inferiore a 1.000 mq di superficie edificabile (SE).

5. La "monetizzazione" e la conseguente corresponsione di oneri aggiuntivi di urbanizzazione, di cui all'art. 63, comma 3, lettera c), è altresì dovuta in caso di nuova edificazione a destinazione turistico-ricettiva extralberghiera o grandi strutture di vendita.

6. Le modalità di determinazione dell'ammontare e di corresponsione della "monetizzazione", sono definite nell'apposito regolamento di cui all'art. 14 delle presenti Norme.