QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 24. Citta storica pianificata oltre il perimetro delle mura (A2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti della Città antica e pianificata" corrispondenti alla città oltre il perimetro delle mura urbane cinquecentesche, caratterizzata da "Borgo Giannotti", dalle regolari maglie delle sistemazioni urbane ottocentesche e dagli isolati post-unitari pianificati. In particolare il PO distingue la seguente classificazione, cui corrisponde una sub-articolazione della "Zona" indicata con apposita simbologia e codice alfa-numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato di impianto storico (A2.a);
  • - Edificato di recente formazione (A2.b).

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato di impianto storico (A2.a):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e alla loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, purché non di impianto storico e di antica formazione (come indicato nel quadro progettuale del PO);
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

E' comunque e sempre vietata:

  • - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino il prospetto principale e/o fronte strada dell'edificio;
  • - la realizzazione di terrazze a tasca e/o a vasca;
  • - la modifica della tipologia della copertura.

2.2. Per l'Edificato di recente formazione (A2.b):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", limitatamente ai soli casi di:
  • - interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
  • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione;
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificata (edificabile) (Se) non superiore a mq. 25, per ogni UI esistente;
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", di "addizione volumetrica" e negli "interventi pertinenziali" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.

Nei casi di "addizione volumetrica" l'altezza degli edifici non può superare mt. 12.50, ovvero quella dell'edificio esistente oggetto di ampliamento se più elevata.

Le "addizioni volumetriche" sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Gli "interventi pertinenziali", le "piscine e gli impianti sportivi" devono essere realizzati ad adeguata a distanza dagli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario, la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti. I suddetti "interventi pertinenziali" e le "piscine e gli impianti sportivi" non devono altresì compromettere la lettura e la conservazione degli impianti storici dei giardini e degli spazi aperti.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

E' vietato il mutamento di destinazione d'uso in residenziale di unità immobiliari a destinazione commerciale al dettaglio e/o direzionale di servizio poste al piano terra degli edifici o complesso di edifici.