QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 26. Agglomerati di matrice storica (A4)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli agglomerati di matrice storica" posti prevalentemente lungo le direttrici viarie delle radiali storiche e in contesti insediati della piana. In particolare il PO distingue la seguente classificazione morfo - tipologica, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
  • - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
  • - Edificato di recente formazione e/o degradato o decontestualizzato.

Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica, sempre negli elaborati cartografici del quadro progettuale, gli:

  • - Spazi aperti di valenza funzionale,

2. Categorie di intervento. Edificato. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo".

2.2. Per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 15, per ogni UI esistente.
  • - Gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento: senza accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

2.3. Per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
  • - Gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento: senza accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di cui restano pertinenza, fatto salvo quanto ulteriormente ammesso dal RE.

2.4. Per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", limitatamente agli interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti.

2.5. Per l'Edificato recente e/o degradato o decontestualizzato:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".

Per i soli edifici aventi destinazione d'uso industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso sono vietati gli "interventi pertinenziali". Per gli stessi edifici, nel solo caso di totale mutamento di destinazione d'uso in altre categorie funzionali, è ammessa altresì la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico non superiore al 15% di Superficie edificabile (o edificata) (Se) esistente.

2.6. Per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono, ancora identificabile almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc,), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.

L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso manufatto -edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti - edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico sanitarie o dal RE, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie.

In particolare sono ritenuti documenti indispensabili per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal RE:

  • - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
  • - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
  • - documentazione fotografica "d'epoca" e storica.

In caso di mancanza di elementi di riferimento per la determinazione delle consistenze originarie, data la persistenza dei muri perimetrali o della sola impronta a terra, viene attribuita una altezza massima consentita di mt 3 fuori terra.

Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti, la ricostruzione delle parti mancanti dovrà essere realizzata con materiali e tecnologie uguali a quelle originarie, se documentabili. Le destinazioni d'uso e le unità immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato nel presente articolo, ovvero quelle ammesse al successivo comma 6.

2.7. Per gli edifici eventualmente non classificati, diversi dai precedenti e non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati - posti all'interno della "Zona" oggetto delle presenti norme - le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

2.8 E' comunque e sempre vietata:

  • - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino i prospetti fronte strada dell'edificio e/o quelli che si affacciano sugli spazi di valenza funzionale, con l'eccezione delle zone di cui al successivo art.27 - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Ac) e art.58 Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc) in cui resta comunque e sempre vietata la realizzazione di scale esterne;
  • - la realizzazione di balconi e terrazze;
  • - la realizzazione di terrazze a tasca e/o a vasca;
  • - la modifica della tipologia della copertura.

3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali. Le categorie di intervento ammesse sono quelle del corrispondente edificato a cui gli spazi aperti risultano funzionalmente e tipologicamente collegati e/o di cui costituiscono pertinenza in forza di atti pubblici e titoli abilitativi comunque denominati. Gli interventi "di addizione volumetrica", "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di "sostituzione edilizia", nonché gli "interventi pertinenziali", diversi da quelli privi di rilevanza edilizia, non possono interessare gli "spazi aperti di valenza funzionale". Qualsiasi intervento non deve altresì comportare l'alterazione di beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e deve mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti, tenendo conto delle ulteriori indicazioni di cui al successivo comma 7.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", negli "interventi pertinenziali" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. Non è ammesso il frazionamento delle UI non residenziali, con l'eccezione delle funzioni agricole, nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia e/o del RE. Nel solo caso l'"Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante" il frazionamento delle UI è ammesso nei limiti dell'incremento di non più di una sola UI rispetto a quelle esistenti.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio.

Le funzioni di cui ai punti c) ed e) sono ammissibili, fatto salvo l'esistente, solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla strada pubblica.

Nel solo caso dell'"Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante" il mutamento della destinazione d'uso nella categoria funzionale residenziale è ammesso nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 20 e delle prescrizioni di cui al precedente comma.

7. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Il rifacimento della copertura deve avvenire nel rispetto di quanto previsto al comma 2.8, pertanto non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento del manto di copertura tradizionale (coppi e tegole) o il suo ripristino. E' comunque ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti o impermeabilizzanti o necessari all'efficientamento energetico, purché non modifichino gli spessori originari delle gronde.
  • - L'inserimento e adeguamento degli impianti tecnologici, per la sicurezza ed igienicosanitari, è ammesso nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma 2, senza che ciò alteri l'assetto figurativo complessivo degli immobili esistenti di cui ai commi 2.1,2.2, 2.3.
  • - Per gli immobili di cui ai commi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 si prescrive inoltre quanto segue:
  • - la modifica e la realizzazione di aperture esterne devono avvenire nel rispetto delle dimensioni, partiture e rapporto fra vuoti e pieni, caratteristici dell'agglomerato di impianto storico e degli edifici di impianto storico esistenti, come meglio e più approfonditamente specificato nel RE;
  • - la realizzazione di nuove aperture, deve avvenire nella quantità minima a soddisfare le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e nel rispetto dell'assetto figurativo complessivo di impianto storico;
  • - in applicazione degli interventi ammessi di cui al precedente comma 2, la variazione della giacitura dei solai è ammessa fermo restando il numero di quelli esistenti, al fine di raggiungere le altezze minime fissate dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria;
  • - Per le parti storiche di natura agricola o produttiva, dovrà essere assicurato il rispetto dei materiali costruttivi e degli elementi tipologici e strutturali che contraddistinguono gli edifici "di tipo rurale" (fienili, stalle e rimessaggi prevalentemente ricadenti nell'edificato di cui al comma 2, punto2.2), con particolare riferimento alle "mandolate" e all'alternarsi delle partiture in laterizio rispetto a quelle strutturali in pietra. Le modifiche e le variazioni introdotte a seguito degli interventi edilizi ammessi, realizzate nei termini sopra indicati e la possibilità di tamponare eventuali campate aperte, devono lasciare a vista e chiaramente distinta l'orditura strutturale.
  • - Nell'ambito degli interventi pertinenziali di cui al precedente comma 2 è ammessa la realizzazione di aree scoperte da destinare a parcheggio pertinenziale collettivo allo scopo di razionalizzare la sosta, da posizionarsi in ambito marginale rispetto alla zona A4, tali da non risultare impattanti sotto il profilo paesaggistico con il contesto storico in cui ricadono e non interferenti con gli "spazi aperti di valenza funzionale", secondo le specifiche dimensionali e qualitative del RE.
  • - Per il trattamento degli spazi aperti pertinenziali ed in generale per gli spazi aperti, si prescrive il mantenimento, recupero e/o la riqualificazione di tutti gli spazi aperti di valenza funzionale e delle aie di impianto storico ove esistenti, secondo le indicazioni del RE. Non sono ammesse divisioni interne delle aree inedificate corrispondenti agli spazi aperti di valenza funzionale a mezzo di recinzioni fisse. Recinzioni fisse al margine della zona o degli spazi aperti diversi da quelli funzionali sono consentite purché presentino carattere di omogeneità e ricorrano all' utilizzo di materiali e forme compatibili col contesto storico e paesaggistico della zona, secondo quanto indicato nel RE. Si prescrive altresì la salvaguardia delle originarie sistemazioni, ove presenti, compresi i mattonati e le pavimentazioni in pietra e laterizi di impianto ed origine storica laddove esistenti. Ove questi ultimi debbano essere sostituiti, se ne prescrive la sostituzione in conformità al disegno originario con l'uso di materiali aventi forme e caratteristiche analoghi, meglio specificati dal RE. Per le parti non pavimentate e/o a verde esistenti e non ricomprese negli spazi di valenza funzionale sono ammessi interventi di pavimentazione con materiali e forme tradizionali del tipo eventualmente già presente negli agglomerati storici come indicato nel RE.
  • - Non è altresì ammesso alterare, modificare, cancellare ed eliminare elementi orografici e morfologici del terreno, nonché alterare i piani di campagna esistenti, fatte salve le opere e gli interventi di messa in sicurezza e salvaguardia idraulica.