QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 28. Edificato puntuale di impianto storico (Ap)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato puntuale di impianto storico e valore documentale" ed in particolare "Edifici puntuali di impianto" storico", generalmente costituiti da singoli edifici o complessi di edifici di natura puntuale o di ridotte dimensioni, comprensivi dei relativi spazi aperti pertinenziali. Il PO distingue, sulla base della classificazione storico - tipologica dell'edificato di impianto storico (tipi insediativi), la seguente articolazione della zona Ap indicata con apposita simbologia e apposita caratterizzazione grafica negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale;
  • - Edifici puntuali di impianto storico;
  • - Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edificato di recente formazione.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per i gli edifici di impianto storico ricadenti nell'ambito denominato "Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo"
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

2.2. Per gli edifici di impianto storico della zona identificata come "Edifici puntuali di impianto storico:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - Gli "interventi pertinenziali" limitati alla sola demolizione di volumi secondari - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione all'interno del lotto urbanistico di riferimento, in accorpamento e/o costruzione in aderenza all'edificio principale di cui restano pertinenza. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

2.3. Per gli edifici di impianto storico ricadenti nell'ambito denominato come Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono della zona, in ragione delle analoghe caratteristiche tipologiche, le categorie di intervento ammesse sono quelle dei corrispondenti edifici degli Agglomerati di matrice storica (A4), di cui all'art. 26 comma 2 punto 2.6 delle presenti Norme.

2.4. Per l'Edifici di recente formazione ricompreso nelle zone di cui al precedente punto 1, sono ammessi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Negli "interventi pertinenziali" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è sempre ammesso nell'ambito delle categorie di intervento previste per i diversi tipi insediativi ed edifici puntuali di cui al precedente punto 2 secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. L'eventuale frazionamento delle UI non residenziali è altresì sempre ammesso nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Per i "Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale" (Ap.m), le categorie funzionali ammesse sono

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Per i tipi insediativi di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Nell'introdurre le modifiche conseguenti gli interventi edilizi ammessi di cui al precedente comma 2, dovrà essere garantita la salvaguardia dei materiali, dei caratteri strutturali e formali storici ed originari, secondo le seguenti prescrizioni:
    • - nella modifica del disegno di facciata rispetto delle dimensioni, delle partiture e del rapporto fra vuoti e pieni caratteristici dell'edificio e del tipo edilizio storico di riferimento;
    • - negli interventi edilizi comportanti la modifica degli orizzontamenti, mantenimento della partitura e del disegno degli alzati;
    • - negli interventi edilizi comportanti la sostituzione delle strutture di copertura, rispetto dell'impostazione e della tipologia della copertura esistente, del numero originario delle falde e mantenimento o ripristino del manto di copertura originario;
    • - nell'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, rispetto delle strutture e dei materiali corrispondenti all'impianto storico, nonché del disegno dei prospetti principali.
  • - Per le parti storiche di natura agricola o produttiva, dovrà essere assicurato il rispetto dei materiali costruttivi e degli elementi tipologici e strutturali che contraddistinguono gli edifici di impianto storico che il quadro conoscitivo scheda come "di tipo rurale" (casa padronale; casa colonica anche isolata; fienili, stalle e rimessaggi), di cui all'elaborato QC. III. 10, con particolare riferimento ai "mandolati" e all'alternarsi delle partiture in laterizio rispetto a quelle strutturali in pietra. Le modifiche e le variazioni introdotte a seguito degli interventi edilizi ammessi, realizzate nei termini sopra indicati e la possibilità di tamponare eventuali campate aperte, devono lasciare a vista e chiaramente distinta l'orditura strutturale.
  • - Nell'ambito degli interventi pertinenziali di cui al precedente comma 2, sulle aree inedificate esterne o pertinenziali, devono essere garantiti la conservazione e il ripristino degli elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno nonché delle tradizionali pavimentazioni in pietra, mattoni o cotto. Devono inoltre essere eliminati gli elementi incongrui di divisione interna, i manufatti precari e le superfetazioni che compromettono le caratteristiche dimensionali e formali di tali spazi e la lettura degli originari impianti, con la possibilità di recuperare in forme appropriate le superfici e/o volumi demoliti nell'ambito del lotto urbanistico di riferimento.
  • - Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al precedente comma 2 comportanti la realizzazione di attrezzature quali piscine, campi da tennis e simili, compresa la costruzione di piccoli manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento, degli impianti, è vietato:
    • - compromettere l'aspetto originario delle aree e degli spazi aperti;
    • - manomettere o cancellare le permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico;
    • - manomettere gli elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ciglioni, muretti a secco, muri di contenimento;
    • - alterare elementi orografici e morfologici del terreno, nonché i piani di campagna esistenti.