QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 29. Tipi insediativi di valore storico - documentale - ville (Av)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato puntuale di impianto storico e valore documentale" ed in particolare "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)", corrispondenti alle ville di valore monumentale ricadenti in territorio urbanizzato.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del quadro conoscitivo di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville". Schedatura di dettaglio:

  • - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico;
  • - gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale;
  • - i manufatti e le strutture minori di interesse storico;
  • - gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";

Limitatamente ai soli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono altresì ammesse dal PO:

  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla:
    • - sola demolizione di volumi secondari e manufatti di tipo superfetativo, incongrui rispetto al tipo insediativo in oggetto e quindi privi di ogni caratterizzazione storica, come indicato nelle schede di cui all'elaborato QC.III.6, e la loro ricostruzione, in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, senza accorpamento e/o costruzione in aderenza agli edifici classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico e i manufatti e le strutture minori di interesse storico" e a "gli altri manufatti e le strutture minori" di cui restano pertinenza, secondo quanto indicato al successivo comma 6 ed ulteriormente specificato dal RE;
    • - realizzazione di manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento degli impianti, secondo quanto indicato al successivo comma 5 ed ulteriormente specificato dal RE;
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato, limitatamente alle aree qualificate come "connettivo agricolo" nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6, ricadenti negli gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali di cui al precedente comma 1.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso per i soli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale". L'eventuale frazionamento delle UI non residenziali è ammesso limitatamente agli "edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse testimoniale", nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia. È vietato il frazionamento delle UI residenziali e non residenziali dei "principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico".

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali: e.a.7; e.b.8; e.b.9; e.b.10, e.b.11; e.b.12.

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Per gli interventi edilizi, riferiti sia all'intero complesso che a parti di esso, si ha l'obbligo di presentare uno specifico elaborato, in scala 1:200, con l'individuazione:
    • - dell'insieme degli spazi aperti e liberi, nonché dei manufatti e degli edifici che costituiscono l'insediamento in approfondimento della scheda esistente di cui all'elaborato QC.III.6, con particolare riferimento al sedime edificato, cortili, giardini, appoderamenti agricoli storicamente connessi, rettifili alberati, elementi di arredo, ecc.;
    • - delle permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico, degli elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ciglioni, muretti a secco, muri di contenimento afferenti al connettivo agricolo della scheda di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville". Schedatura di dettaglio;
    • - degli elementi orografici e morfologici del terreno, nonché i piani di campagna esistenti;
    • - dello stato di conservazione delle parti strutturali degli edifici indicando quelle che non sono più recuperabili;
    • - della configurazione dei prospetti degli edifici soggetti all'intervento distinguendone le parti i caratteri e gli elementi architettonici costitutivi degli assetti storici esistenti;
    • - della persistenza di elementi decorativi e architettonici di pregio e di valore storico architettonico.
  • La documentazione a corredo di ogni intervento di cui al precedente elenco deve contenere elementi sufficienti a valutare le caratteristiche, il grado di interesse storico delle parti interessate dagli interventi come approfondimento di quanto disponibile nella scheda di quadro conoscitivo sopra richiamata, come guida per meglio orientare gli interventi ammessi di cui al comma 2 e come riferimento alle prescrizioni di cui ai successivi punti.
  • - Per gli edifici classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" e "i manufatti e le strutture minori di interesse storico", di cui al comma 1 del presente articolo si prescrive quanto segue:
    • - Gli interventi edilizi, devono assicurare la salvaguardia degli elementi strutturali ed architettonici di valore ed impianto storico; il rispetto dei caratteri tipologici e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi degli edifici e manufatti.
    • - Gli interventi che interessino elementi strutturali devono comportare la salvaguardia delle murature esterne ed interne, dei solai, volte, vani scala e coperture, con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti, con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali.
    • - Non sono ammesse la bucatura dei solai e l'apertura delle murature portanti esterne, tranne che nei casi in cui sussistano comprovate esigenze di carattere distributivo o igienico sanitario. Parimenti, nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, sarà consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista.
    • - L'apertura di qualsivoglia bucatura nelle murature interne non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio.
    • - Nel caso di interventi su parti strutturali non più recuperabili, si dovrà prevalentemente fare ricorso all'uso di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari, anche sotto il profilo statico. Le eventuali sostituzioni saranno comunque accompagnate da specifiche schede che ne documentino le originarie posizioni, configurazioni e forme.
    • - Gli interventi sugli elementi distributivi esistenti devono garantire la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici degli edifici con particolare riguardo agli spazi principali caratterizzanti il tipo edilizio di che trattasi ai diversi piani e ai collegamenti verticali e orizzontali.
    • - Le opere resesi necessarie nell'ambito degli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" e parimenti l'inserimento di impianti tecnologici, igienico-sanitari, nonché uscite di sicurezza saranno ammessi solo nella misura strettamente necessaria all'efficiente esplicazione delle utilizzazioni previste.
    • - Gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici devono salvaguardare i materiali originari impiegati, la forma e posizione delle aperture esistenti e dei singoli elementi compositivi esistenti, dei conci murari, mensole, fori, anche a mezzo di ripristini, integrazioni e riprese, da effettuarsi con tecniche e materiali tradizionali, nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati. Si fa comunque divieto di procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti negli edifici.
    • - il mantenimento di tutti i serramenti esterni ed interni originari e, se ammalorati, la loro integrazione e/o sostituzione con materiali e finiture identiche a quelle storiche, incluse le ferramenta utilizzate per la sospensione, chiusura e manovra dei serramenti stessi. L'opera di salvaguardia va estesa a tutti gli ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo assicurando il mantenimento di volte, soffitti a cassettone, affreschi, stucchi, pavimenti in marmo e pietra, mattonati in laterizio, ecc.
  • - Per gli edifici classificati come "gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale" di cui al comma 1 del presente articolo si prescrive quanto segue:
    • - la salvaguardia delle murature portanti interne ed esterne originarie, ove esistenti e recuperabili, in alternativa la loro sostituzione anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali.
    • - la bucatura dei solai e delle murature interne per esigenze di carattere distributivo non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio;
    • - la salvaguardia delle caratteristiche distributive e tipologiche dell'edificio, comprendenti anche i collegamenti verticali e orizzontali;
    • - le modifiche al sistema distributivo interno e quelle interferenti con la giacitura dei solai non devono comportare la modifica dei fronti esterni dell'edificio;
    • - la salvaguardia dei fronti principali e secondari, ove essi abbiano conservato integri i propri caratteri originari, laddove fossero stati alterati è consentito il loro ripristino o la loro modifica sulla base degli elementi superstiti o sulla quella del tipo edilizio di riferimento, con materiali propri della tipologia costruttiva dell'edificio originario;
    • - la salvaguardia di eventuali caratteristiche costruttive di pregio e elementi decorativi interni;
    • - la salvaguardia degli infissi esterni recuperabili ovvero la loro sostituzione con l'impiego di infissi realizzati sulla base di materiali, modelli e proporzioni tradizionali;
    • - l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari deve eseguirsi nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti;
    • - gli "interventi pertinenziali" di cui al precedente punto 2, devono comportare il recupero in forme appropriate della superficie e/o del volume demolito rispetto all'edifico classificato e alla sua qualificazione storica e formale;
  • - Per le pertinenze esterne e gli spazi aperti classificati come "gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali" di cui al comma 1 del presente articolo si prescrive quanto segue:
    • - Non sono ammesse suddivisioni delle aree inedificate esterne di pertinenza al complesso della villa così come identificato nell'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville". Schedatura di dettaglio e QP.I. Quadro generale delle previsioni (cartografie in scala 1:2.000).
    • - Gli interventi devono ugualmente garantire la salvaguardia degli spazi esterni immediatamente connessi all'edificio della villa e in generale agli edifici e manufatti classificati come "i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" e "i manufatti e le strutture minori di interesse storico", con particolare riguardo ai giardini storici e per i seguenti beni: viali alberati, parchi alberati, parchi, siepi, piazzali, aie, giardini ornamentali, giardini all'italiana, giardini, orti chiusi, macchie di bosco. Per tali pertinenze esterne è ammesso il ripristino di elementi edilizi eventualmente perduti, solo nei casi in cui esistano tracce certe o una documentazione completa dell'assetto preesistente, in alternativa la salvaguardia di tali spazi comporta il ricorso solo ed esclusivamente all'uso di forme, strutture, materiali ed essenze vegetali simili o uguali a quelli originari. E' anche ammessa la possibilità di sostituire essenze vegetali purchè non siano alterati i caratteri originari relativi al disegno e alla distribuzione volumetrica delle masse di verde.
    • - È vietato procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze storiche, architettoniche e archeologiche presenti nei giardini storici, quali fontane, muri perimetrali, esedre, statue, scenari, edicole, lapidi, stemmi, pozzi, cancellate, roste, ecc.
    • - Gli interventi di ripristino e/o di nuova installazione di impianti tecnologici di servizio quali impianti di irrigazione, antincendio e di illuminazione devono avere caratteristiche e ubicazione che non alterino l'aspetto ornamentale del complesso a verde.
    • - E' vietata l'utilizzazione dei parchi delle Ville, dei giardini, degli orti, degli spazi a verde, al fine di scarico, deposito, magazzinaggio di materiali e pubblico parcheggio di automezzi
    • - I parcheggi pertinenziali e le relative viabilità di accesso devono essere realizzati con metodologie, materiali e dimensioni tali da non costituire evidente alterazione del contesto storico ambientale esistente, anche sulla base delle prescrizioni di cui ai precedenti punti. In particolare sono da privilegiare soluzioni che prevedono la costituzione di parcheggi in terra battuta o inerbiti, con l'esclusione di coperture asfaltate in bitume.
    • - Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al precedente comma 2 comportanti la realizzazione di attrezzature quali piscine, campi da tennis e simili, compresa la costruzione di piccoli manufatti atti a contenere gli apparati tecnologici necessari al funzionamento, degli impianti, è vietato:
    • - compromettere l'aspetto originario delle aree e degli spazi aperti;
    • - manomettere o cancellare le permanenze storiche di tipo agrario e paesaggistico ancorché non rappresentati nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6;
    • - manomettere gli elementi verdi di corredo quali filari alberati, siepi, ciglioni, muretti a secco, muri di contenimento ancorché non rappresentati nella scheda di cui all'elaborato QC.III.6;
    • - alterare elementi orografici e morfologici del terreno, nonché i piani di campagna esistenti.