QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 33. Tessuti delle commistioni di impianto tra storico e contemporaneo (B3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti delle commistioni di impianto storico e contemporaneo", degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale e mista (riconducibili ai morfotipi lineari - TR8 e reticolari o diffusi - TR9 del PIT/PPR). Tali tessuti caratterizzano la crescita urbana senza ordine intorno alle principali direttrici di impianto, con commistione di parti contemporanee adiacenti a tipi insediativi di impianto storico, spesso comprensivi di aree agricole interne, soprattutto in corrispondenza del tipo insediativo della corte lucchese. Dotati di schema di impianto semplice, non sono compatti ed hanno una geometria variabile.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 30 di Superficie edificabile (o edificata);
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Esclusivamente per gli edifici o le UI esistenti a destinazione "Commerciale al dettaglio" o "Turistico - ricettiva", al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento funzionale delle attività e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione funzionale esistente mediante apposito atto d'obbligo, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche", mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 20% di quella esistente.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio,

E' vietato il mutamento di destinazione d'uso verso la residenza di unità immobiliari a destinazione commerciale al dettaglio e/o direzionale di servizio poste al piano terra degli organismi edilizi.

Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso nella destinazione d'uso residenziale è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.