QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 35. Tessuti a proliferazione produttiva (mista) lineare lungo strada (D1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Tessuti lungo strada a proliferazione lineare produttiva e/o mista", degli Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione produttiva e specialistica (riconducibili agli equivalenti morfotipi TPS1 del PIT/PPR). Tali tessuti sono prevalentemente produttivi e/o commerciali - direzionali con lotti di capannoni di grandi e medie dimensioni disposti lungo un'arteria stradale e con la presenza sporadica di lotti residenziali isolati.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI;

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' ammessa dal PO la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della "media struttura di vendita" alimentari;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale" in "Commerciale al Dettaglio", ovvero in "Direzionale di servizio", è soggetto al rispetto, all'interno dell'area di intervento, degli spazi a parcheggio previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale" nella destinazione d'uso "Commerciale al dettaglio" o "Direzionale e di servizio" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.