QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 38. Insule ed insediamenti specializzati a carattere puntuale (D4)

1. Definizione. Comprende gli immobili che, ancorché ricadenti negli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" del PS, sono riconoscibili ed identificabili per l'esclusiva o prevalente funzione produttiva. Possono comprendere altresì i "Tessuti delle "Insule specializzate" - TP3 del PS vigente (riconducibili agli equivalenti morfotipi - TPS3 del PIT/PPR), rappresentanti aree con funzioni produttive diverse da quelle di cui agli art.li 35, 36, 37 delle presenti Norme. Il PO distingue la seguente classificazione tipologica e funzionale degli insediamenti, indicata con apposita simbologia e codice alfa-numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato puntuale industriale - artigianale (D4.i);
  • - Edificato puntuale commerciale - direzionale e di servizio (D4.c).

2. Categorie di intervento. Sulla base della classificazione tipologica e funzionale indicata al precedente comma 1 e fatta salva l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato puntuale industriale - artigianale (D4.i):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI.

2.2. Per l'Edificato puntuale commerciale al dettaglio e/o direzionale di servizio (D4.c):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite "addizioni volumetriche", eccedenti a quelle precedentemente disciplinate, comunque non oltre il 30% della Superficie Edificata esistente per ogni UI, qualora finalizzate a garantire lo sviluppo e il mantenimento delle attività produttive, dimostrato mediante apposita relazione di fattibilità.

E' ammessa altresì dal PO la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' ammesso il solo frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione della categoria funzionale c.2);
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale" in "Commerciale al dettaglio", ovvero in "Direzionale di servizio" è soggetto al rispetto, all'interno dell'area di intervento, degli spazi a parcheggio previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia;
  • - il mutamento di destinazione d'uso di eventuali unità immobiliari a destinazione "Industriale - artigianale", ovvero a "destinazione "Commerciale all'ingrosso e depositi" nella destinazione d'uso "Residenziale" o in quella "Turistico - ricettiva" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.