QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Art. 39. Insule ed insediamenti turistico - ricettivi a carattere puntuale (D5)

1. Definizione. Comprende gli immobili a prevalente destinazione turistico ricettiva, che, seppur ricadenti negli "Ambiti delle urbanizzazioni a prevalente funzione residenziale mista" del PS, sono identificabili per l'esclusiva o prevalente funzione di tipo turistico - ricettiva. Si tratta generalmente di insediamenti (alberghi, pensioni, hotel, ecc.) a carattere puntuale e di tipo specialistico, dotati di corrispondenti spazi aperti pertinenziali di natura specialistica, comunque funzionali all'erogazione dei servizi turistico ricettivi (parcheggi, parchi e giardini, impianti sportivi e ludico - ricreativi, ecc.).

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi".

3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione ricettiva. Al fine di conseguire una più elevata classificazione turistico - ricettiva delle attività, sono ammessi i seguenti ulteriori interventi:

  • - 3.1. Per la sola categoria degli "Alberghi", come qualificati ai sensi dell'art. 18 della LR 86/2016, qualora finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di turismo, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture ricettive esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi alberghieri, sono ammesse le seguenti "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma dell'edificio esistente:
    • - la sopraelevazione "una tantum" di un piano, anche in più interventi successivi, pari al rialzamento di mt. 3 rispetto all'altezza attuale del corpo di fabbrica più alto, anche parziale nel caso di edifici con altezze variabili o a più piani, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima comunque non superiore a mt. 15,50. In alternativa sono sempre ammesse le addizioni di cui al successivo punto;
    • - l'ampliamento "una tantum" anche in più interventi successivi, fino ad un incremento non superiore al 25% della Superficie edificabile (o edificata) (Se) esistente e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
  • - 3.2. Per la sola categoria delle "Residenze Turistico Alberghiere", come qualificate ai sensi dell'art. 19 della LR 86/2016, qualora esclusivamente finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi di RTA, sono ammesse le "addizioni volumetriche" , realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma degli edifici esistenti, per una superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 10% di quella esistente. L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" non può essere superiore a mt. 10,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o, in alternativa, non superiore a quella degli edifici ad essa aderenti.
  • - 3.3. Per le sole categorie dei "Campeggi", come qualificati ai sensi dell'art. 24 della LR 86/2016 e delle "Aree di sosta attrezzata", come qualificate ai sensi dell'art. 28 della LR 86/2016, qualora esclusivamente finalizzate all'esecuzione di opere volte a conseguire i requisiti minimi dimensionali di classificazione stellare previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, ovvero all'adeguamento igienico - sanitario e al miglioramento dell'efficienza delle strutture esistenti in rapporto ad una maggiore qualificazione dei servizi di campeggio o di area di sosta attrezzata, sono ammesse le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma degli edifici esistenti, per una Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 20% di quella esistente. L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 4,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essa aderenti.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' altresì sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione dei rischi.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e nelle "addizioni volumetriche" l'indice di copertura non può superare il 40% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento o l'aumento delle UI nell'ambito della medesima categoria funzionale è ammesso nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

7. Disciplina delle funzioni. E' vietato il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante verso altre categorie funzionali.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente non rilevante di "Alberghi" qualificati ai sensi dell'art. 18 della LR 86/2016, anche in forma parziale, in "Residenze Turistico Ricettive" o "Condohotel" è ammesso esclusivamente in assenza e/o qualora non siano realizzate le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 3.