QP.IV Norme tecniche di gestione e attuazione

Capo I Disposizioni e Norme comuni per il territorio rurale

Art. 43. Definizione tematica, articolazione e "Zone" del territorio rurale

1. La disciplina della "Gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", si applica alle seguenti "Zone" individuate dal PO:

Aree agricole e forestali (E)

  • - Aree prevalentemente forestali (E1)
  • - Aree prevalentemente agricole della piana (E2)
  • - Aree prevalentemente agricole della collina (E3)
  • - Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)
  • - Aree agricole periurbane della piana (E5)
  • - Aree agricole intercluse (E6)
  • - Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)

Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale (P)

  • - Parco fluviale (interprovinciale) del Serchio (P1)
  • - Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto(P2)
  • - Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (P3)

Insediamenti del territorio rurale (N)

  • - Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)
  • - Nuclei rurali di impianto storico (Ns)
  • - Nuclei rurali di matrice storica (Nm)
  • - Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)
  • - Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)

2. Il PO, in riferimento alle suddette zone del territorio rurale, identifica altresì le ulteriori determinazioni progettuali concernenti il "Reticolo idrografico e gli specchi d'acqua superficiali" e i "Paesaggi, discontinuità e altri elementi di tutela o attenzione", di cui agli articoli 63 e 64 delle presenti Norme .

3. Il PO riporta inoltre l'identificazione dell'"Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" ricadente nelle diverse "Zone" del territorio rurale, per il quale è definita la relativa classificazione morfotipologica e funzionale e la corrispondente disciplina d'uso e di trasformazione urbanistico - edilizia.

4. Gli interventi urbanistico - edilizi concernenti l'edificato sparso, devono prevedere all'interno del "resede di pertinenza", come definito all'articolo 13 delle presenti Norme, contestuali interventi finalizzati al mantenimento, al recupero e - ove necessario - al ripristino dei caratteri di ruralità e morfo-tipologici delle aree interessate, in applicazione della disciplina di cui all'art. 77 della LR 65/2014. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola si deve altresì prevedere la realizzazione di interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", come definite all'articolo 13 delle presenti Norme, in applicazione della disciplina di cui agli art.li 82 e 83 della LR 65/2014.

5. Il PO disciplina altresì le trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili da parte dell'imprenditore agricolo e da parte di altri titolari e conduttori dei fondi agricoli, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo III della LR 65/2014 e del Regolamento attuativo di cui alla DPGR n° 63R/2016.

Art. 44. Edificato sparso o discontinuo in territorio rurale. Classificazione e disciplina generale

1. Definizione. L'"Edificato sparso e discontinuo" in territorio rurale è identificato dal PO in funzione del valore storico, architettonico e documentale prevalente e della caratterizzazione funzionale degli edifici, secondo quanto indicato dal PS. Gli edifici qualificati come "Edificato sparso o discontinuo" in territorio rurale sono individuati nella cartografia di quadro progettuale ed in particolare negli elaborati "QP.I. Quadro generale delle previsioni" (cartografie in scala 1:2.000), con apposita simbologia grafica, secondo le seguenti categorie:

  • - Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale, comprendenti il patrimonio edilizio esistente di impianto storico (insediamenti, complessi edilizi ed edifici), i beni storico-culturali isolati (strutture religiose quali cappelle, pievi, chiese, conventi e altri edifici di culto), l'edilizia di base di impianto rurale (cascinali, annessi agricoli, stalle, fienili, rustici, capanne, case coloniche e padronali) e gli edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;
  • - Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione, comprendenti le forme insediative elementari come singoli edifici e piccoli aggregati a diversa destinazione funzionale, isolate e disseminate in territorio rurale, di impianto e/o a carattere non storico;
  • - Edifici specialistici e con funzioni non agricole in territorio rurale (Es); comprendenti le forme insediative articolate e complesse (anche in piccoli aggregati) a prevalente destinazione specialistica, nonché le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, secondo quanto indicato all'art. 64 comma 1 lettera d) della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Per le diverse categorie morfo - tipologiche di edifici il PO disciplina all'articolo 45 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammissibili, comprendenti anche le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Per tutte le classi tipo-morfologiche o funzionali il frazionamento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' sempre ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Il PO all'articolo 46 delle presenti Norme definisce le specifiche disposizioni aventi per oggetto le categorie funzionali ammesse e le condizioni per il mutamento della destinazione degli edifici a destinazione agricola e degli altri edifici ricompresi nell'"Edificato sparso e/ discontinuo" in territorio rurale.

Art. 45. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Categorie di intervento

1. Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale

1.1 Gli "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico e di valore documentale" sono individuati dal PO, secondo la seguente classificazione:

  • - Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale;
  • - Edifici puntuali di impianto storico;
  • - Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;

1.2 In ragione degli analoghi caratteri tipologici, le categorie di intervento ammesse dal PO sono quelle indicate per i corrispondenti edifici dell'"Edificato puntuale di impianto storico" (Ap) ubicato in territorio urbanizzato. In particolare:

  • 1.2.1 per i "Tipi insediativi di valore architettonico e monumentale", le categorie di intervento ammesse sono quelle di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.1 delle presenti Norme;
  • 1.2.2 per gli "Edifici puntuali di impianto storico", le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.2 delle presenti Norme;
  • 1.2.3 per gli "Edifici in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono", le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 28 comma 2 punto 2.3 delle presenti Norme.

1.3 Allo scopo di promuovere il presidio del territorio rurale ed al contempo di favorire il recupero tipologico, la riqualificazione architettonica e la rigenerazione funzionale del PPE di impianto storico in area agricola, limitatamente ai soli "Edifici puntuali di impianto storico" a prevalente destinazione d'uso agricola, nel caso di mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" secondo le disposizioni normative di cui al successivo art. 47, oltre alle categorie di intervento di cui al precedente punto 1.2, è ammessa - mediante Permesso di Costruire (PdC) convenzionato - l'ulteriore categoria di intervento della "addizione volumetrica" "una tantum", fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI, da realizzarsi anche in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse. Il PdC convenzionato deve garantire:

  • - la conservazione, il recupero e ove necessario il ripristino, con materiali e tecniche tradizionali, da documentare nell'ambito del PdC, delle parti di edifici e manufatti per i quali siano riconoscibili i valori storico documentali e ambientali con particolare riferimento agli elementi architettonici e tipologici di pregio, anche secondo quanto a tal fine indicato dal RE comunale;
  • - le "addizioni volumetriche" possono anche essere realizzate con materiali e tecniche costruttive tali da rendere identificabile l'intervento contemporaneo rispetto a quelli di recupero sulle parti di valore storico documentale, privilegiando però il posizionamento dell'addizione sui fronti secondari dell'edificio o del manufatto oggetto dell'intervento;
  • - i prospetti ed i fronti principali degli edifici devono essere mantenuti con l'articolazione e l'impaginazione originaria delle aperture e delle componenti di rilevanza architettonica e/o tipologica, senza introdurre significative alterazioni del posizionamento di porte, finestre, scale, arcate e degli elementi architettonici e compositivi caratterizzanti il tipo edilizio oggetto dell'intervento, privilegiando in tal senso gli interventi di ripristino volti a mitigare eventuali alterazioni dei fronti intervenute in epoca recente;
  • - le eventuali demolizioni e ricostruzioni, da realizzarsi quali "interventi pertinenziali", devono essere limitate alle sole parti di edifici o manufatti per i quali non siano riconoscibili valori storici, documentali e ambientali e che risultino in pessimo stato di conservazione fisica o tipologica (da esplicitare e dimostrare nell'ambito del PdC), ovvero ai manufatti, alle volumetrie secondarie e alle superfetazioni di epoca recente presenti nel resede di pertinenza. Tali interventi non devono dare origine ad una UI funzionalmente autonoma rispetto all'edificio principale di cui restano pertinenza. In questi casi l'altezza degli edifici non può superare quella massima dell'edificio oggetto di intervento o, in alternativa, quella degli edifici ad essi aderenti;
  • - il PdC deve altresì definire in dettaglio gli interventi e le opere di recupero e riqualificazione del "Resede di pertinenza" e quelle di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici di impianto storico secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 46 delle presenti Norme.

1.4 Le categorie di intervento ammesse dal PO sono da eseguirsi esclusivamente all'interno del "resede di pertinenza", di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

2. Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione

2.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", le categorie di intervento ammesse sono distinte sulla base della destinazione d'uso prevalente come in titoli e in atti alla data di adozione del PO, secondo la seguente classificazione funzionale:

  • 2.1.1 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) funzionali e collegati alla conduzione di aziende agricole, oltre all'attività edilizia libera e agli interventi e alle opere di cui all'art. 71, commi 1 bis, 2, 3 e 4 della LR 65/2014, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti ulteriori categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - gli "interventi pertinenziali"
    • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
    • Sono infine ammessi gli interventi e le opere di cui all'art. 72 della LR 65/2014, previa approvazione di Programma Aziendale (PAPMAA) non avente comunque valore di Piano Attuativo.
  • 2.1.2 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Agricola" diversi da quelli di cui al precedente punto 2.1.1, oltre all'attività edilizia libera, sempreché non comporti il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
    • In caso di mutamento di destinazione d'uso agricola per questa categoria di edifici, nel rispetto della disciplina di cui agli art. 81, 82 e 83 della LR 65/2104, si applicano le apposite disposizioni di cui all'art. 46 delle presenti Norme.
  • 2.1.3 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Residenziale" fatta salva l'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad esse adiacenti ed aderenti;
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico, alternativa all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (30 mq di Superficie edificabile (o edificata) (Se)). In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 7,50;
    • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
    • Le suddette addizioni volumetriche o la sostituzione edilizia sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
  • 2.1.4 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione Commerciale al dettaglio e/o Direzionale di servizio", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
    • Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
  • 2.1.5 Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione turistico-ricettiva", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - gli "interventi pertinenziali";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 35% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico, alternativa all'addizione volumetrica di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto elenco (35% di Superficie edificabile (o edificata) (Se)). In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a mt. 10,50;
    • - la realizzazione di piscine e impianti sportivi, ad uso pertinenziale privato.
    • E' inoltre sempre ammessa la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • 2.1.6 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso- depositi", oltre all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
    • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - la "manutenzione straordinaria";
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti.
    • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto;
    • Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite "addizioni volumetriche", eccedenti a quelle precedentemente disciplinate, comunque non oltre il 30% della Superficie Edificata esistente per ogni UI, qualora finalizzate a garantire lo sviluppo e il mantenimento delle attività produttive, dimostrato mediante apposita relazione di fattibilità. Oggetto della convenzione del PUC è l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché le eventuali condizioni e gli impegni (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare lo svolgimento della specifica attività produttiva. Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente alle altre categorie di intervento ammesse.
    • E' altresì sempre ammessa la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonchè la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE comunale, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
  • 2.1.7 Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a destinazione d'uso diverse dalle precedenti o con destinazioni non qualificabili ai sensi di legge (diverse da residenziale, commerciale al dettaglio, turistico-ricettiva, commerciale all'ingrosso, direzionale di servizio, agricola), fatta salva l'attività edilizia libera, sono ammessi esclusivamente interventi di "manutenzione straordinaria". Per questa categoria di edifici non è ammesso il cambio di destinazione d'uso rispetto a quello esistente legittimato da titolo abilitativo.

3. Edifici specialistici con funzioni non agricole in territorio rurale (Es)

3.1 Comprendono gli edifici o complesso di edifici con funzioni non agricole e specialistiche, comprensivi dei relativi "resedi di pertinenza" di cui all'art. 64 comma 1 lett. d) della LR65/14 che presentano una particolare complessità dell'articolazione planivolumetrica, distributiva e/o localizzativa, nonché configurazioni tendenzialmente incoerenti rispetto al territorio agricolo e/o forestale entro cui risultano ubicati, non privi talvolta di aspetti di degrado fisico, tipologico e funzionale che determinano potenziali interferenze di natura paesistico-territoriale e ambientale da mitigare.

3.2 Fatto salvo le disposizioni di cui all'art. 64 comma 7 della LR65/14, per questi edifici, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - il "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".

3.3 Mediante "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC) sono consentite le seguenti ulteriori categorie di intervento:

  • - 3.3.1 Per gli edifici ricadenti nelle diverse "Aree agricole e forestali" (E) di cui al successivo Capo II:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
    • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie Coperta o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore al 20%;
    • - la "sostituzione edilizia"con contestuale incremento volumetrico, in alternativa alle "addizioni volumetriche" di cui al precedente punto elenco. In particolare l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (20% di Superficie edificabile (o edificata) (Se).
    • L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto.
  • - 3.3.2. Per gli edifici ricadenti nei "Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale" (P); di cui al successivo Capo II e nelle "Ulteriori determinazioni progettuali del territorio rurale", di cui al successivo Capo IV:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva".
    • L'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio esistente più alto e, in caso d totale demolizione e ricostruzione, deve essere al contempo garantito un indice di copertura non superiore a 50% della superficie fondiaria costituente il resede di pertinenza.

3.4. E' altresì sempre ammessa, nelle "Zone" di cui al precedente comma 3.1, la realizzazione di volumi tecnici, secondo le specifiche tecniche definite nel RE, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento dei manufatti alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.5 Mediante il PUC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati:

  • - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e soluzioni di ingegneria naturalistica;
  • - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al resede di pertinenza) con particolare riferimento alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
  • - gli interventi e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;
  • da realizzare a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio e delle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate.

3.6 Tramite il PUC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici in relazione alle categorie funzionali esistenti.

3.7 Per questa categoria di edifici, salva la sola destinazione "Agricola", non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso secondo quanto disposto all'art. 46 delle presenti Norme.

Art. 46. Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale. Disciplina delle funzioni

1. Le categorie funzionali ammesse dal PO sono:

  • - Per tutti gli edifici a destinazione d'uso diversa da quella agricola di cui al precedente art. 45 commi 1 e 2, quelle specificatamente indicate per ogni "Zona" ai successivi Capi II, III e IV di questo stesso Titolo III delle presenti Norme.
  • - Gli "Edifici specialistici con funzioni non agricole" di cui all'art. 45 comma 3 rimangono vincolati alle destinazioni esistenti.
  • - Per gli "Edifici a destinazione agricola" ricadenti in territorio rurale, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della LR 65/2014 e fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della medesima legge regionale, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso secondo quanto disciplinato agli articoli 82 e 83 della stessa LR 65/2014, secondo le disposizioni di seguito riportate.

2. Fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola è ammesso secondo quanto disciplinato agli articoli 82 e 83 della stessa LR 65/2014. In particolare:

  • - il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale (ovvero classificati dal PO edifici sparsi e/o isolati di impianto storico), è consentito, previa approvazione del programma aziendale (PAPMAA), secondo le disposizioni di cui all'art. 82 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016;
  • - il mutamento di destinazione d'uso agricola di edifici diversi da quelli aziendali è ammesso dal PO secondo le disposizioni e limitazioni di cui all'art. 83 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 e sulla base delle seguenti ulteriori prescrizioni definite al fine del perseguimento di obiettivi specifici e dell'attuazione delle disposizioni applicative a tal fine definite dal PS vigente.

3. Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione", è vietato il cambio di destinazione agricola in altre categorie funzionali.

4. Per gli edifici a destinazione agricola classificati "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico", il cambio di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali, è sempre ammesso, secondo quanto indicato per le diverse "Zone" ai successivi Capi II e III di questo stesso Titolo IV.

5. Il mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, di cui al precedente comma 5, è subordinato alla sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente disciplinante gli interventi di sistemazione ambientale e gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 83 della LR 65/2014.

6. Gli interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello determinato dall'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti. Gli interventi di sistemazione ambientale devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature aventi funzione di segnale visivo e di caratterizzazione paesaggistica, come quelle di confine e a corredo degli insediamenti. In questo quadro gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Il RE stabilisce eventuali ulteriori indicazioni concernenti la formazione dei titoli abilitativi e autorizzativi, nonché i contenuti minimi e le garanzie da inserire in convenzione.

7. Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione delle aree agricole di pertinenza e il corretto inserimento paesaggistico degli interventi, il progetto delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi ed autorizzativi aventi per oggetto il mutamento di destinazione di "Edifici sparsi e/o isolati di impianto storico" a destinazione agricola, di cui ai precedenti commi, deve altresì garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni attuative:

  • - la realizzazione di nuove opere di accesso carrabile e pedonale è ammessa solo all'interno del resede di pertinenza come definita dal PO, privilegiando l'adeguamento e l'integrazione dei percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico;
  • - la sezione massima degli accessi non dovrà essere superiore a 4 mt., avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato) non superiore a 60 mt., avere pendenza massima sull'intero tracciato non superiore al 12%;
  • - la superficie degli accessi, così come ogni altra opera di sistemazione esterna, non deve essere pavimentata e deve essere realizzata con materiali permeabili, preferibilmente in terra battuta, anche mista a ghiaia e/o pietra locale e asfalto architettonico, ovvero in lastre semplicemente appoggiate a terra in pietra locale, o in alternativa, mediante superfici inerbite trattate con griglie di irrigidimento del fondo che producano un effetto di mimesi con le aree agricole circostanti; comunque escludendo asfalto, cemento e resine sintetiche;
  • - le eventuali nuove opere d'arte e muri di contenimento, devono essere realizzati con materiali lapidei di tipo locale e con tecniche tradizionali fino a produrre una texture che garantisca l'inserimento più adeguato in termini percettivi dei manufatti nel contesto paesaggistico ed ambientale in cui si opera. Inoltre le eventuali opere di contenimento, di movimentazioni di terra e scarpate, ovvero di regimazione idraulica, dovranno essere realizzate utilizzando tecniche locali (ciglionamenti e terrazzamenti in pietra a secco) o in alternativa con elementi e tecnologie dell'ingegneria naturalistica;
  • - nella realizzazione delle opere edilizie le modellazioni del terreno devono essere sempre caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.
  • - Sono vietate l'alterazione e la trasformazione permanente delle sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare nel PdC con adeguato ed esaustivo rilievo fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei filari alberati, delle alberature con funzione di segnale visivo, di confine e monumentali, dei manufatti storico-tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, ciglionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque meteoriche e superficiali.

Art. 47. Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale. Definizione

1. Fermo restando le previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione", di cui all'art. 85 delle presenti Norme, nel territorio rurale sono vietati gli interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso diversa da quella "Agricola".

2. La realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di manufatti a destinazione agricola in territorio rurale, da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, è ammessa ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014, qualora necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse, secondo la disciplina di cui ai successivi Capi II e III delle presenti norme e di quanto a tal fine disposto nei successivi commi di questo articolo.

3. Nuovi edifici rurali. Abitazioni e annessi dell'impresa agricola

3.1 Si tratta dei "Nuovi edifici rurali", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73 della LR 65/2014, da realizzarsi previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), presentato dall'imprenditore agricolo professionale, ed in particolare della:

  • 3.1.1 costruzione di "nuovi edifici rurali ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 2 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute agli art.li 4 e 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016;
  • 3.1.2 costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 4 della LR 65/2104, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016.

3.2 I nuovi edifici rurali devono essere realizzati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • - i "nuovi edifici rurali ad uso abitativo" non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 110 mq, altezza superiore a 8,50 mt (max 2 piani fuori terra). Non sono ammesse coperture piane;
  • - "nuovi annessi agricoli", nella dimensione individuata e dimostrata dal Programma Aziendale, non potranno avere altezza superiore a 8,50 mt.. Non sono ammesse coperture piane.

3.3 I nuovi edifici rurali dovranno osservare le seguenti disposizioni:

  • - il progetto dovrà prevedere l'uso di materiali tradizionali, l'impiego di tecnologie a basso impatto energetico ed eco-efficienti, la definizione di un impianto planivolumetrico improntato alla massima semplicità avendo come guida le articolazioni semplici e lineari degli edifici e dei manufatti di impianto storico, proponendo soluzioni formali e localizzative adeguate ai caratteri e alla morfologia dei luoghi, per lo più conformi all'edilizia tradizionale e locale;
  • - gli edifici dovranno presentare, configurazioni ed impianti ispirati alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali e del linguaggio architettonico. L'impianto planimetrico dovrà ricondursi a forme lineari e regolari, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
  • - la collocazione degli edifici dovrà ricadere preferibilmente in aree adiacenti o prospicienti la viabilità e i percorsi esistenti e/o gli edifici già esistenti, privilegiando le forme aggregate di edifici piuttosto che la dispersione puntuale di manufatti. Fatte salve le distanze per il rispetto di misure igienico-sanitarie e funzionali, i nuovi edifici devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno e gli sbancamenti, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali.

4. Nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola

4.1 Si tratta dei "nuovi annessi agricoli minimi", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73, c. 5 della LR 65/2014 e all'art. 6 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 che non richiedono la presentazione del Programma Aziendale (PAPMAA), ovvero:

  • 4.1.1 la costruzione di "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale";
  • 4.1.2 la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare".

4.2 I nuovi annessi agricoli minimi devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • 4.2.1 per i "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" di cui al precedente punto 4.1.1.:
    • - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere (indipendentemente dall'ordinamento colturale) una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
    • - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
    • - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 100 mq e altezza superiore a 6,50 mt.
    • - i nuovi annessi dovranno presentare forme architettoniche tradizionali, sempre ispirate alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
    • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali.
  • 4.2.2 per i "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare" di cui al precedente punto 4.1.2.:
    • - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 10.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
    • - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
    • - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificata (edificabile) superiore a 100 mq e un'altezza non superiore a 6,50 mt..

4.3 I nuovi annessi agricoli minimi non devono essere dotati di impianti finalizzati all'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

5. Manufatti temporanei e altri manufatti ad uso agricolo dell'impresa agricola

5.1 Si tratta dei "Manufatti temporanei" e degli "Ulteriori manufatti ad uso agricolo" da realizzarsi da parte dell'impresa agricola in assenza di Programma Aziendale (PAPMAA) che non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali, di cui all'art. 70 della LR 65/2015.

L'imprenditore agricolo si impegna a mantenerli per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione prima della presentazione o del rilascio del titolo abilitativo in cui si obbliga alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

6. Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie

6.1 Si tratta dei "Nuovi manufatti agricoli" realizzabili da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 78 della LR 65/2014 e agli ar.li 12 e 13 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016, ovvero:

  • - "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale";
  • - "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici";
  • - "Nuovi manufatti per esigenze venatorie".

6.2 I Nuovi manufatti agricoli di cui al precedente elenco, cumulabili esclusivamente per tipologia nell'ambito del medesimo fondo agricolo, devono rispettare le seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE:

  • 6.2.1 per i "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale":
    • - il fondo agricolo oggetto di intervento deve essere effettivamente coltivato (documentando le attività agricole in essere) ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 3.000. I manufatti agricoli non potranno avere, una Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a mq. 30 e un'altezza non superiore a mt 2,40;
    • - per fondi di dimensione minima catastale inferiore a mq. 3.000, i manufatti agricoli non potranno avere un'altezza superiore a mt. 2,40 e una Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 10;
    • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali;
    • - i manufatti agricoli devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale. L'ancoraggio deve essere comunque facilmente rimovibile;
    • - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
    • - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno e/o cannicciato o altro materiale leggero, con copertura ad una o due falde in legno con al massimo due livelli di orditura, scempiato in listoni di legno e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, paesaggisticamente compatibile;
    • - il pavimento dovrà essere realizzato esclusivamente in legno, pietra locale o laterizio, semplicemente appoggiato su un letto di sabbia o vespaio di conglomerato compattato "a secco"; gli infissi esterni devono essere realizzati in legno trattato con impregnate trasparente, o ferro - acciaio verniciato;
  • 6.2.2 per i "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici":
    • 6.2.2.a) per le sole attività concernenti la "Tutela degli animali", nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti minimi previsti dalla LR 59/2009 e dal Regolamento di cui al DPGR n° 38R/2011, ovvero per l'esclusivo ricovero delle specie - famiglie di "canidi", delle specie - famiglie di "equini", anche finalizzate ad attività sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero senza scopo di lucro e fatto salvo quanto ulteriormente disposto dall'autorità competente ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie, i manufatti per il ricovero di animali domestici devono avere le seguenti caratteristiche:
      • - il fondo agricolo oggetto di intervento deve avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000;
      • - i manufatti non potranno avere un'altezza massima in gronda superiore a 4,50 mt e una superficie coperta non superiore a 15 mq ogni 500 mq di superficie del fondo e comunque fino ad un massimo di 100 mq di Superficie Coperta;
      • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con la maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali;
      • - i manufatti devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee, fatta salva l'installazione di manufatti e strutture necessarie al rispetto di norme igienico sanitarie. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale;
      • - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo
      • - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno, con copertura ad una o due falde in legno con al massimo due livelli di orditura, scempiato in listoni di legno e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, paesaggisticamente compatibile;
      • - per questi interventi deve essere presentata idonea documentazione volta a dimostrare le finalità sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero sopraindicate, le modalità e le tecniche costruttive dei manufatti che costituiscono oggetto specifico della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al successivo comma 6.3.
      • L'intervento può anche prevedere parametri di superficie coperta maggiori rispetto a quelli indicati e caratteristiche dei manufatti differenti rispetto a quanto sopra in elenco, se adeguatamente motivate in rapporto alle finalità precedentemente indicate e, in questo caso, la convenzione o l'atto d'obbligo esplicitandone gli interessi di natura generale, dovrà individuare gli aspetti e le modalità di uso ed interesse pubblico connessi alla realizzazione dei manufatti.
    • 6.2.2.b.) per tutte le altre categorie e specie - famiglie di animali domestici (avicunicoli, ovicaprini, bovini, suini), comunque diversi da quelli di cui al precedente punto 6.2.2.a) si applicano le prescrizioni dimensionali e tipologiche massime di cui precedente punto 6.2.1).
  • 6.2.3 per i "Nuovi manufatti per esigenze venatorie":
    • 6.2.3.a) fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla LR 12 gennaio 1994, n° 3/1994 e delle ulteriori indicazioni e prescrizioni a tal fine impartite dalla pianificazione, regolamentazione e programmazione settoriale in materia venatoria, i manufatti non potranno avere una Superficie Coperta superiore a 4 mq e un'altezza massima in gronda superiore a 2,20 mt;
    • 6.2.3.b) fermo restando la disciplina e le disposizioni settoriali in materia, la realizzazione dei presenti manufatti, esclusivamente in legno e/o cannicciato, non deve comportare modifiche allo stato dei luoghi, all'orografia e alla morfologia dei terreni, né comportare sbancamenti o altri interventi di impatto sulle eventuali sistemazioni idraulico agrarie tradizionali presenti.

6.3 Per tutte le categorie di manufatti di cui ai precedenti punti 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3., gli interventi sono subordinati alla formazione di un titolo abilitativo, convenzionato o in alternativa corredato di atto d'obbligo, che preveda l'impegno del proponente agli interventi alla rimozione dei manufatti e al ripristino dei luoghi nello stato originario in caso di cessazione dell'attività e dell'uso.

6.4 Nel caso in cui i volumi dei manufatti preesistenti risultino di dimensioni inferiori a quelle consentite dal presente articolo è comunque consentito il raggiungimento della dimensione massima ammessa dal PO, nelle forme ed alle condizioni indicate ai precedenti commi ed a condizione che gli interventi risultino migliorativi della situazione preesistente ed assicurino un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico.

Capo II Aree agricole e forestali (E)

Art. 48. Aree prevalentemente forestali (E1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente ecosistemiche" corrispondenti alle "Aree prevalentemente forestali", costituite dalle aree naturali collinari e montane caratterizzate per la prevalenza di boschi, praterie, pascoli, arbusteti, nonché da quelle dei fondovalle e di pianura caratterizzate dalle macchie di bosco e dalle formazioni ripariali. Per le specifiche caratteristiche di queste "Zone" il PO garantisce il rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea, attraverso specifiche azioni di tutela e conservazione.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Fatte salve le disposizioni di cui alla LR n. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003, è ammessa la sola attività edilizia libera, purché non osti al raggiungimento di efficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, delle funzioni protettive e produttive escludendo, al contempo, azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonché l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.

E' invece ammessa la realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per il ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 commi 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3. delle presenti Norme.

5. Prescrizioni di dettaglio. Sono vietate le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatte salve le opere pubbliche o di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che producano innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 49. Aree prevalentemente agricole della piana (E2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole" corrispondenti alle "Aree prevalentemente agricole della piana", costituite prevalentemente da aree agricole regimate di interesse produttivo della piana lucchese, in cui le coltivazioni sono in prevalenza rappresentate da colture orticole, frutteti, seminativi di tipo intensivo e/o estensivo, ovvero da colture ed elementi di un'agricoltura tipica dei territori irrigui, proprie delle attività dei contesti agricoli della pianura alluvionale o di fondovalle.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. E' ammessa esclusivamente:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.2 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse:

  • - le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi;
  • - le infrastrutture e gli impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; le reti di telecomunicazione; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) Residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio limitatamente alle seguenti categorie: c.4; c.12; c.9; c.10;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso residenziale è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 50. Aree prevalentemente agricole della collina (E3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole" corrispondenti alle "Aree prevalentemente agricole della collina", comprendenti attività agricole di valore tipicamente produttivo dominate dalle colture arboree dell'olivo e della vite che rivestono uno specifico interesse, in ragione delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali e dei relativi dei sesti di impianto.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3, punto 3.1.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme;
  • - La costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie" di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.3. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse:

  • - le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio limitatamente alla categoria c.4);
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" e "commerciale al dettaglio" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 51. Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (E4)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane", corrispondenti alle "Aree di pertinenza dei centri e nuclei storici collinari (di valore paesaggistico)", caratterizzati da attività agricole orticole e vitivinicole a maglia fitta, con alternanza della coltura dell'olivo, di valore testimoniale e di interesse paesaggistico in ragione dell'unicità degli assetti agrari, della caratterizzazione morfologica dei suoli e delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionature, lunette, terrazze). Per le articolate e storiche relazioni che legano queste aree ai centri di antica formazione e ai nuclei rurali, il PO, indirettamente, promuove il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza anche paesaggistica, in coerenza con l'art. 66 della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse dal PO:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 52. Aree agricole periurbane della piana (E5)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane" corrispondenti alle "Aree agricole periurbane della piana" costituiti prevalentemente da colture orticole e seminativi a maglia fitta, alternati a forme di agricoltura marginale, da aree a riposo e dai prati da sfalcio, nonché da seminativi di natura estensiva. Per la specifica caratterizzazione agronomica e paesaggistica di queste "Zone", il PO, indirettamente, promuove il sostegno delle forme di agricoltura integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, in coerenza con l'art. 67 della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
  • - "la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.

4. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse dal PO:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
  • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Art. 53. Aree agricole intercluse (E6)

1. Definizione Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole periurbane" corrispondenti alle "Aree agricole intercluse" ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR 65/2014, costituite prevalentemente da aree rurali marginali e residuali interne al territorio urbanizzato che, in ragione dei valori specificatamente riconosciuti dallo stesso PS, qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico o presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Si prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti e inedificati, ancorché questi risultino di pertinenza di edifici esistenti, con l'esclusione di interventi di trasformazione urbanistica, fatti salvi esclusivamente gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 13 delle presenti Norme e secondo quanto previsto ai commi che seguono.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Sono ammessi i seguenti interventi:

  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;

Sono vietati i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.1. delle presenti Norme.
  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.2. delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.
  • - l'installazione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.3. delle presenti Norme.

5. Categorie di intervento. Prescrizioni di dettaglio. Sono altresì consentite le opere pubbliche o di pubblico interesse di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche, quali boschi urbani, giardini sociali, stanze verdi.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.

Art. 54. Aree umide, fluviali e perifluviali (E7)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente ecosistemiche" corrispondenti alle "Aree umide, fluviali e perifluviali", ovvero le aree naturali caratterizzate per la prevalenza delle morfologie di origine o di pertinenza fluviale quali paleoalvei, paleogolene, aree bonificate o regimate, aree umide, ambiti di naturale esondazione, argini, orli di scarpata e bancate naturali. In queste "Zone" prevalgono le forme vegetazionali mesofile, le macchie di bosco e le fasce ripariali, talvolta alternate ad aree agricole residuali o marginali. Per la caratterizzazione ambientale di queste "Zone", il PO garantisce l'assoluto rispetto dei dinamismi naturali, anche attraverso specifiche azioni di tutela e conservazione.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Ferme restando le apposite disposizioni normative contenute nelle "Indagini idrogeologiche e simiche" (QG) di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme, con particolare riferimento a quelle di vulnerabilità idraulica (pericolosità, rischio e fattibilità), gli interventi ammissibili non possono pregiudicare o produrre la trasformazione degli elementi naturali e delle componenti di natura forestale e di valore ecosistemico della strutture morfologiche e idrogeologiche costitutive delle aree umide e dei contesti fluviali e perifluviali.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" (nuovi edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi dell'impresa agricola) e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonchè l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.

E' esclusivamente ammessa dal PO, la sola realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 delle presenti Norme.

5. Prescrizioni di dettaglio. Le presenti disposizioni normative si integrano con quelle più restrittive e sovraordinate concernenti il reticolo idrografico di cui all'art. 63 delle presenti Norme. Non sono consentite le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatti salvi quelli di opera pubblica o comunque di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso.

Capo III Parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale (P)

Art. 55. Parco fluviale del Serchio (P1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale" corrispondenti, più in dettaglio, agli "Ambiti del Parco fluviale (interprovinciale) del Serchio". Il Parco è costituito dall'asta del fiume e dai canali di controllo e regimazione secondari, dalle infrastrutture ed opere idrauliche ad esso collegate come briglie, argini, chiuse, sbarramenti, opere di presa, casse di laminazione, nonché dagli ambiti territoriali di stretta pertinenza sia dal punto di vista idraulico, che dal punto di vista paesaggistico, storico-culturale e ambientale.

2. Previsioni di dettaglio. Il parco fluviale deve intendersi quale grande connessione naturale e corridoio ecosistemico di livello territoriale e ambito di rigenerazione ambientale dei territori urbanizzati, pertanto il PO individua con apposta simbologia, codice univoco alfa numerico e caratterizzazione grafica le seguenti "Previsioni di dettaglio" finalizzate alla migliore organizzazione e valorizzazione del parco fluviale:

  • - i parchi urbani, le aree a verde attrezzato e le porte di accesso al parco (P1.a);
  • - le aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva (P1.b);
  • - le aree verdi prevalentemente naturali di interesse ambientale ed ecosistemico (P1.c)
  • - le aree con funzioni e attività ritenute incompatibili con il parco fluviale (P1.d).
  • - le aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali tipicamente agricole e rurali (P1.e).

3. Categorie di intervento. Fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 5 e 7, nonché l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono:

  • 3.1 per i "parchi urbani, le aree a verde attrezzato e le porte di accesso al parco" (P1.a), la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi che devono essere adibiti e progettati come luoghi di incontro ed accoglienza, anche con piccole attrezzature ed impianti in dotazione o di supporto alle attività collettive e all'associazionismo finalizzate al riconoscimento del parco e delle sue valenze ambientali e paesaggistiche, nonché di aree di sosta attrezzata adeguatamente urbanizzate e infrastrutturate purché non comportanti la realizzazione di nuovi edifici ovvero nuova superficie edificabile.
  • Gli interventi e le opere realizzabili devono essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o di iniziativa privata tramite titolo abilitativo convenzionato finalizzato a definire la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato, gli elementi di arredo, le attrezzature, i manufatti e gli impianti di supporto alle attività di accoglienza con strutture non fisse, configurate e qualificate in maniera coerente con i contesti fluviali a forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica.
  • Nelle aree date in concessione, gli interventi possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati qualora ci sia concessione di aree e spazi pubblici, fermo restando, in questo caso, la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
  • Per gli edifici ed i manufatti esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
      • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
      • - la "manutenzione straordinaria";
      • - il "restauro e risanamento conservativo";
      • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
      • - gli "interventi pertinenziali";
    • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a):
      • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
      • - la realizzazione di "impianti sportivi", limitatamente a impianti per il gioco e l'attività fisica all'aperto privi di volume.
      • E' inoltre ammessa la realizzazione di strutture e manufatti di servizio alla porta del parco aventi le caratteristiche dell'attività edilizia libera.
  • 3.2 per le "aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva" (P1.b), la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, per il miglioramento, il potenziamento e la qualificazione degli impianti esistenti o per quelli di progetto circoscritti alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, secondo una configurazione degli spazi e dei manufatti qualificata e coerente con i contesti fluviali a forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica.
  • Gli interventi e le opere realizzabili devono essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o di iniziativa privata tramite titolo abilitativo convenzionato. Nelle aree date in concessione, gli interventi possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati qualora ci sia concessione di aree e spazi pubblici, fermo restando, in questo caso, la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
  • Per gli immobili esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
    • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
      • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
      • - la "manutenzione straordinaria";
      • - il "restauro e risanamento conservativo";
      • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • b) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
      • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
      • - gli "interventi pertinenziali";
      • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 50% di quella esistente;
      • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto;
      • - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi".
  • E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all'impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l'adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • E' inoltre ammessa, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 5%, della superficie territoriale per la realizzazione di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all'impianto di non più di un piano fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, locali di servizio quali ad esempio servizi igienici, magazzini, nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • Il PO ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all'aperto per la pratica sportiva per una superficie coperta massima non superiore al 60% della superficie territoriale.
  • Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l'utenza debole e diversamente abile.
  • 3.3 per le "aree verdi prevalentemente naturali di interesse ambientale ed ecosistemico" (P1.c), ferme restando le apposite disposizioni normative contenute nelle "Indagini idrogeologiche e simiche" (QG) di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme, con particolare riferimento a quelle di vulnerabilità idraulica (pericolosità, rischio e fattibilità), gli interventi ammissibili non possono pregiudicare o produrre la trasformazione degli elementi naturali, delle componenti di natura forestale e di valore ecosistemico, delle strutture morfologiche e idrogeologiche costitutive delle aree umide e dei contesti fluviali e perifluviali.
  • Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" (nuovi edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi dell'impresa agricola) e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonché l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.
  • E' ammessa, la sola realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 delle presenti Norme.
  • Le presenti disposizioni normative si integrano con quelle più restrittive e sovraordinate concernenti il reticolo idrografico di cui all'art. 63 delle presenti Norme. Non sono consentite le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatti salvi quelli di opera pubblica o comunque di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.
  • 3.4 per le "le aree con funzioni e attività ritenute incompatibili con il Parco fluviale" (P1.d), fatto salvo quanto disposto al comma 4, è ammessa la sola manutenzione ordinaria.
  • 3.5 Per le "aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali tipicamente agricole e rurali" (P1.e), relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • Sono altresì ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
    • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
    • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
    • - "la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.
  • Sono inoltre ammesse:
    • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
    • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

4. Categorie di intervento. Ulteriori norme di dettaglio. Per le "le aree con funzioni e attività ritenute incompatibili con il Parco fluviale" (P1.d), nel caso di totale demolizione degli edifici e manufatti legittimamente esistenti in base ai relativi titoli abilitativi previa stipula di un'apposita Convenzione, la "superficie edificata" legittima potrà essere recuperata, quale "credito edilizio", nelle aree di trasformazione secondo le previsioni contenute nelle "schede norma" di cui all'elaborato QP.IV.b.

5. Ulteriori strumenti attuativi per la gestione del Parco. "Le previsioni di dettaglio" di cui al comma 2 e le categorie di intervento di cui ai commi 3 e 4 possono essere integrate e puntualizzate, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" di iniziativa pubblica, oppure interventi diretti di iniziativa pubblica che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, circa le analisi ambientali, paesaggistiche e agronomiche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato quadro progettuale. In particolare gli strumenti sopra richiamati, nell'articolare le previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 1 al fine di meglio perseguire le finalità del parco, possono definire ulteriori localizzazioni di spazi pubblici e/o di uso pubblico, comprendenti punti, aree di osservazione e approdo per la fruizione del fiume, aree di sosta e parcheggi, nonché attrezzature finalizzate all'esclusiva e migliore fruizione e godimento del parco, mediante il prioritario recupero degli edifici e dei manufatti esistenti, ovvero di aree e spazi degradati e dequalificati in ragione di precedenti trasformazioni urbanistico edilizie ritenute incompatibili con i contesti fluviali.

6. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni e condizioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con le dinamiche ambientali caratterizzanti questa specifica "Zona", sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco fluviale o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

7. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla categoria funzionale e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è ammesso per le sole categorie funzionali precedentemente indicate. Limitatamente alle previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 3, punto 3.5, il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

Per meglio promuovere le finalità del parco, per le sole aree identificate come P1.a è ammessa la categoria funzionale turistico - ricettiva limitatamente alle "aree sosta attrezzate, aree di sosta per autocaravan con dotazioni di servizio" nei limiti delle categorie di intervento di cui al precedente comma 3 punto 3.1.

8. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 3 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi ammessi di cui al precedente comma 3 devono soddisfare le esigenze di conservazione e di potenziamento delle risorse vegetazionali degli ambienti naturali, anche di zona umida e debbono tendere alla tutela ed al riequilibrio ecologico, anche per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
  • - Al fine del perseguimento delle finalità del parco e del consolidamento delle sue funzioni, privilegiando prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa, nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui al comma 3 e in relazione al consolidamento delle "previsioni di dettaglio" di cui al comma 1, l'utilizzazione di strutture temporanee, rimovibili, che non comportino occupazioni d suolo permanente, semplicemente ancorate a terra e senza alterazione dei piani di campagna e degli assetti morfologici dei suoli, le cui caratteristiche dimensionali e qualitative sono definite dal RE.
  • - I percorsi esistenti di tipo campestre dovranno mantenere la superficie permeabile e il fondo drenante, lasciando tali superfici inerbite, o inghiaiate, o in terra stabilizzata, ovvero con una caratterizzazione formale assimilabile alle "strade bianche" a forte connotazione paesaggistica. Sono pertanto vietate le asfaltature.
  • - Tutte le infrastrutture lineari siano esse pedonali che ciclabili devono essere realizzate con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico del parco;
  • - Negli edifici esistenti e nelle funzioni esistenti interne al parco corrispondenti alle "determinazioni progettuali" di cui al comma 1, le recinzioni esterne devono essere realizzate con adeguate strutture vegetali in forma di siepe o filare, o in depressione mediante trincee.
  • - Le aree di sosta per la fruizione del parco in aggiunta a quelle esistenti, rientranti nell'attività edilizia libera di cui al comma 3, devono essere identificate attraverso il mero equipaggiamento verde e la semplice stabilizzazione del fondo, senza alcuna asfaltatura, assumendo dunque la configurazione di un'area libera dedicata alla sosta temporanea. Altre e diverse aree di sosta e di approdo al parco di cui al precedente comma 5 possono essere previste previa approvazione di un PA.
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo, ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia idraulica e geomorfologica.

Sulla base delle prescrizioni di cui al precedente punto elenco, i materiali tecnici a corredo dei titoli abilitativi devono comprendere una specifica sezione che argomenti, attraverso un'apposita documentazione grafica, cartografica, fotografica e testuale (relazione), il rispetto delle sopra richiamate prescrizioni.

Art. 56. Parco fluviale delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto (P2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale" e corrispondenti, più in dettaglio, agli "Ambiti del Parco fluviale (comprensoriale) delle acque e delle aree umide e ripariali dell'Ozzeri". Costituito dal canale Ozzeri e dai relativi spazi agricoli di pertinenza, assume particolare rilevanza paesistica e ambientale per la compresenza di risorse naturalistiche e beni patrimoniali a carattere antropico e agro - forestale.

2. Previsioni di dettaglio. Il parco fluviale dell'Ozzeri e dell'Ozzeretto deve intendersi quale connessione naturale e corridoio ecosistemico principale della Piana di Lucca e dei sui ambiti pedecollinari. In particolare, al fine di perseguire gli obiettivi specifici e dare compiuta attuazione alle corrispondenti disposizioni applicative definiti dal PS, il PO individua con apposta simbologia, codice univoco alfa numerico e caratterizzazione grafica le seguenti "Previsioni di dettaglio" finalizzate alla migliore organizzazione e valorizzazione del parco fluviale:

  • - le aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva (P2.a);
  • - le aree verdi prevalentemente naturali di interesse ambientale ed ecosistemico (P2.b).
  • - le aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali tipicamente agricole e rurali (P2.c)

3. Categorie di intervento. Fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 4 e 7, nonché l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono:

  • 3.1 per le "aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva" (P2.a), la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, per il miglioramento, il potenziamento e la qualificazione degli impianti esistenti o per quelli di progetto circoscritti alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, secondo una configurazione degli spazi e dei manufatti qualificata e coerente con i contesti fluviali a forte caratterizzazione ambientale e paesaggistica.
  • Gli interventi e le opere realizzabili devono essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o di iniziativa privata tramite titolo abilitativo convenzionato. Nelle aree date in concessione, gli interventi possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati qualora ci sia concessione di aree e spazi pubblici, fermo restando, in questo caso, la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
  • Per gli immobili esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
      • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
      • - la "manutenzione straordinaria";
      • - il "restauro e risanamento conservativo";
      • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • b) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a):
      • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
      • - gli "interventi pertinenziali";
      • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 50% di quella esistente;
      • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto;
      • - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi".
  • E' sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all'impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l'adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • E' inoltre ammessa, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 5%, della superficie territoriale per la realizzazione di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all'impianto di non più di un piano fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, locali di servizio quali ad esempio servizi igienici, magazzini, nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • Si ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all'aperto per la pratica sportiva per una superficie coperta massima non superiore al 60% della superficie territoriale.
  • Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l'utenza debole e diversamente abile.
  • 3.2 per le "aree verdi prevalentemente naturali di interesse ambientale ed ecosistemico" (P2.b) del parco fluviale, ferme restando le apposite disposizioni normative contenute nelle "Indagini idrogeologiche e simiche" (QG) di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti Norme, con particolare riferimento a quelle di vulnerabilità idraulica (pericolosità, rischio e fattibilità), gli interventi ammissibili non possono pregiudicare o produrre la trasformazione degli elementi naturali e delle componenti di natura forestale e di valore ecosistemico della strutture morfologiche e idrogeologiche costitutive delle aree umide e dei contesti fluviali e perifluviali.
  • Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • E' vietata la realizzazione di "nuovi edifici rurali" (nuovi edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi dell'impresa agricola) e "nuovi annessi agricoli minimi dell'impresa agricola", nonchè l'installazione di "Manufatti temporanei" e degli "Altri manufatti", di cui all'art. 47 delle presenti Norme.
  • E' esclusivamente ammessa dal PO, la sola realizzazione di "Nuovi manufatti agricoli amatoriali, per ricovero di animali domestici e per le esigenze venatorie", di cui all'art. 47 comma 6 delle presenti Norme.
  • Le presenti disposizioni normative si integrano con quelle più restrittive e sovraordinate concernenti il reticolo idrografico di cui all'art. 63 delle presenti Norme. Non sono consentite le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatti salvi quelli di opera pubblica o comunque di pubblica utilità; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.
  • 3.3 Per le "aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali tipicamente agricole e rurali" (P2.c) del parco fluviale, relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • Sono altresì ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
    • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
    • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
    • - "la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.
  • Sono inoltre ammesse:
    • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
    • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

4. Ulteriori strumenti attuativi e di gestione. Le "previsioni di dettaglio" di cui al comma 2 e le categorie di intervento di cui al comma 3, possono essere integrate e puntualizzate, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (PA - Piani Particolareggiati o Piani di Recupero), di cui al Titolo V Capo II Sezione III della LR 65/2014 di iniziativa pubblica che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, circa le analisi ambientali, paesaggistiche e agronomiche, propedeutiche alla definizione di un dettagliato quadro progettuale. In particolare gli strumenti sopra richiamati, nell'articolare le previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 1, al fine di meglio perseguire le finalità del parco, possono definire ulteriori localizzazioni di spazi pubblici e/o di uso pubblico, comprendenti punti, aree di osservazione e approdo per la fruizione del fiume, aree di sosta e parcheggi, nonché attrezzature finalizzate all'esclusiva e migliore fruizione e godimento del parco, mediante il prioritario recupero degli edifici e dei manufatti esistenti, ovvero di aree e spazi degradati e dequalificati anche in ragione di precedenti trasformazioni urbanistico edilizie ritenute incompatibili con i contesti fluviali.

5. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con le dinamiche ambientali caratterizzanti questa specifica "Zona"; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco fluviale o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è ammesso per le sole categorie funzionali precedentemente indicate. Limitatamente alle previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 3, punto 3.3, il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

7. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 3 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi ammessi di cui al precedente comma 3 devono soddisfare le esigenze di conservazione e di potenziamento delle risorse esistenti proprie degli ambienti naturali, anche di zona umida e debbono tendere alla tutela ed al riequilibrio ecologico, anche per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
  • - Al fine del perseguimento delle finalità del parco e del consolidamento delle sue funzioni, privilegiando prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa, nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui al comma 3 e in relazione al consolidamento delle "Previsioni di dettaglio" di cui al comma 1, l'utilizzazione di strutture temporanee, comunque rimovibili, che non comportino occupazioni d suolo permanente, semplicemente ancorate a terra e senza alterazione dei piani di campagna e degli assetti morfologici dei suoli, le cui caratteristiche dimensionali e qualitative sono definite nel RE.
  • - I percorsi esistenti di tipo campestre dovranno mantenere la superficie permeabile e il fondo drenante, lasciando tali superfici inerbite, o inghiaiate, o in terra stabilizzata, ovvero con una caratterizzazione formale assimilabile alle "strade bianche" a forte connotazione paesaggistica. Sono pertanto vietate le asfaltature.
  • - Tutte le infrastrutture lineari siano esse pedonali o ciclabili devono essere realizzate con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico;
  • - Negli edifici e nelle funzioni esistenti interne al parco corrispondenti alle "previsioni di dettaglio" di cui al comma 1, le recinzioni esterne devono essere realizzate con adeguate strutture vegetali in forma di siepe o filare, o in depressione mediante trincee.
  • - Le aree di sosta per la fruizione del parco in aggiunta a quelle esistenti, rientranti nell'attività edilizia libera di cui al comma 3, devono essere identificate attraverso il mero equipaggiamento verde e la semplice stabilizzazione del fondo, senza alcuna asfaltatura ed impiantistica, assumendo dunque la configurazione di un'area libera dedicata alla sosta temporanea. Diversamente, si deve prevedere un PA di cui al precedente comma 4 dedicato all'individuazione di altre e diverse aree di sosta e di approdo al parco
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo, ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia idraulica e geomorfologica.

Sulla base delle prescrizioni di cui al precedente punto elenco, i materiali tecnici a corredo dei titoli abilitativi devono comprendere una specifica sezione che argomenti, attraverso un'apposita documentazione grafica, cartografica, fotografica e testuale (relazione), il rispetto delle sopra richiamate prescrizioni.

Art. 57. Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco (P3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei parchi e siti di valenza naturalistica e ambientale" e corrispondenti, più in dettaglio, agli "Ambiti del Parco agricolo e monumentale dell'acquedotto ottocentesco". Data la stretta ed indissolubile relazione tra presenza monumentale e territorio rurale, il sistema dei manufatti, delle opere d'arte ed infrastrutturali, costitutivo e caratterizzante l'acquedotto ottocentesco, nel conferire al parco un alto valore patrimoniale, ne configura il rilevante valore paesistico oggetto della presente disciplina del PO.

2. Previsioni di dettaglio. Il parco agricolo e monumentale deve intendersi quale connessione culturale e corridoio paesistico - ambientale tra la città antica e murata, la piana di Lucca e gli ambiti pedecollinari dei Monti Pisani. Il PO individua, con apposta simbologia, codice univoco alfa numerico e caratterizzazione grafica, le seguenti "Previsioni di dettaglio" finalizzate alla migliore organizzazione e valorizzazione del parco agricolo e monumentale:

  • - le strutture architettoniche e gli spazi aperti pertinenziali dell'acquedotto ottocentesco (P3.a);
  • - il giardino porta di ingresso e di contatto con la città antica e pianificata (P3.b);
  • - le aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva (P3.c).
  • - le aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le strutture monumentali, di tipo agricolo e rurale (P3.d)

3. Categorie di intervento. Fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 4 e 7, nonché l'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono:

  • 3.1 per le "strutture architettoniche e gli spazi aperti pertinenziali dell'acquedotto ottocentesco" (P3.a):
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - il "restauro e di risanamento conservativo"
  • Qualsiasi intervento non deve altresì comportare l'alterazione di beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e deve mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti, tenendo conto delle ulteriori indicazioni di cui al successivo comma 7.
  • 3.2 per il "giardino porta di ingresso e di contatto con la città antica e pianificata" (P3.b), l'intervento diretto di iniziativa pubblica o privato convenzionato che dettaglia in particolare gli interventi e le opere da realizzare per la formazione di un parco agricolo e di una unitaria area a verde attrezzato complementare al centro di servizi del parco (limitrofa zona F4), per il quale devono essere individuati:
    • - le parti destinate ad orti e/o giardini urbani e sociali, ovvero a vivai di servizio alle attività di manutenzione del verde comunali;
    • - le parti attrezzate per lo svolgimento delle attività sportive individuali e spontanee, anche equipaggiate con arredi fissi ed altre sistemazioni idonee allo svolgimento della pratica sportiva;
    • - gli itinerari ed i percorsi della mobilità lenta ciclo - pedonale, privilegiando il recupero di quelli esistenti ed il ripristino di quelli rintracciabili sui catasti storici.
  • Sono ammessi:
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
    • - straordinaria mautenzione;
    • - il "restauro e di risanamento conservativo"
  • E' altresì ammessa la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione primaria quali, ad esempio, illuminazione, impianto di irrigazione, regimazione reticolo superficiale, integrazione dei servizi di rete.
  • 3.3 per le "aree, le attrezzature e gli impianti di fruizione ludico - ricreativa e sportiva" (P3.c), la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, per il miglioramento e la qualificazione degli impianti esistenti o per quelli di progetto circoscritti alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, secondo una configurazione degli spazi e dei manufatti qualificata e coerente con i contesti monumentali e quelli a forte caratterizzazione agricola e paesaggistica.
  • Gli interventi e le opere realizzabili devono essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica o di iniziativa privata tramite titolo abilitativo convenzionato. Nelle aree date in concessione, gli interventi possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata previa formazione di titoli abilitativi convenzionati qualora ci sia concessione di aree e spazi pubblici, fermo restando, in questo caso, la garanzia ed il mantenimento dell'uso pubblico: la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
  • Per gli immobili esistenti ricadenti in queste zone, oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
    • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "impianto storico":
      • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
      • - la "manutenzione straordinaria";
      • - il "restauro e risanamento conservativo";
      • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
    • b) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di quadro progettuale e classificati di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a):
      • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva";
      • - gli "interventi pertinenziali";
      • - le "addizioni volumetriche", realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 50% di quella esistente;
      • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico;
      • - la realizzazione di "impianti sportivi".
  • E' ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all'impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l'adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • E' inoltre ammessa, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 5%, della superficie territoriale, la realizzazione di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all'impianto di non più di un piano fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, locali di servizio quali ad esempio servizi igienici, magazzini, nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione.
  • Si ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all'aperto per la pratica sportiva per una superficie coperta massima non superiore al 60% della superficie territoriale.
  • Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l'utenza debole e diversamente abile.
  • 3.4 Per le "aree e gli spazi aperti non direttamente connessi con le strutture monumentali, di tipo agricolo e rurale" (P3.d), relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 44 e 45 delle presenti Norme.
  • Sono altresì ammessi esclusivamente i seguenti interventi:
    • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari (commisurati) alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 47 comma 3 punto 3.1.2 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 47 comma 4 punto 4.2.1. delle presenti Norme;
    • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui di cui all'art. 47 comma 5 delle presenti Norme;
    • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.1. delle presenti Norme;
    • - "la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 47 comma 6 punto 6.2.2. delle presenti Norme.
  • Sono inoltre ammesse dal PO:
    • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
    • - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.

4. Ulteriori strumenti attuativi e di gestione. "Le previsioni di dettaglio" di cui al comma 2 e le categorie di intervento di cui ai commi 3 possono essere integrate e puntualizzate mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" di iniziativa pubblica (PA - Piani Particolareggiati o Piani di Recupero), di cui al Titolo V Capo II Sezione III della LR 65/2014, interventi diretti di iniziativa pubblica che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del quadro conoscitivo del PO, circa le analisi ambientali, paesaggistiche e agronomiche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato quadro progettuale. In particolare gli strumenti sopra richiamati, nell'articolare le previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 1 al fine di meglio perseguire le finalità del parco, possono definire ulteriori localizzazioni di spazi pubblici e/o di uso pubblico per la migliore fruizione del parco e godimento della presenza monumentale dell'acquedotto ottocentesco e del suo intorno paesaggistico, quali, ad esempio, punti e aree di osservazione ed approdo, mediante il prioritario recupero degli edifici e dei manufatti esistenti e delle aree e degli spazi degradati e dequalificati in ragione di precedenti trasformazioni urbanistico edilizie ritenute incompatibili con il contesto monumentale

5. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con gli assetti agrari e paesaggistici caratterizzanti questa specifica "Zona", le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco, o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità, o, ancora, che comporti situazioni di detrazione della qualità paesaggistica e della percezione del monumento ottocentesco.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 46 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è ammesso per le sole categorie funzionali precedentemente indicate. Limitatamente alle previsioni di dettaglio di cui al precedente comma 3, punto 3.3, il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 45 comma 2 punto 2.1.6.

7. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 3 si applicano nel prioritario rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - Gli interventi ammessi di cui al precedente comma 3, nel soddisfare le esigenze di conservazione e qualificazione degli ambienti agricoli e rurali, di mantenimento e conservazione del contesto paesaggistico di cui gode la presenza monumentale dell'acquedotto ottocentesco, di valorizzazione del monumento e di incentivazione della fruizione del parco, non devono in nessun caso interferire con le visuali aperte e libere sul monumento, occludere o limitare i coni visivi e le visuali dirette verso il monumento, produrre elementi ed opere - anche a corredo degli edifici, dei manufatti e delle viabilità esistenti - che creino barriere visive limitanti ed interferenti con la percezione del monumento e gli scorci prospettici di valenza paesistica relativi all'opera monumentale.
  • - Al fine del perseguimento delle finalità del parco e del consolidamento delle sue funzioni, privilegiando prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa, nell'ambito dell'attività edilizia libera di cui al comma 3 e in relazione al consolidamento delle "determinazioni progettuali" di cui al comma 1, l'utilizzazione di strutture temporanee, comunque rimovibili, che non comportino occupazioni di suolo permanente, semplicemente ancorate a terra e senza alterazione dei piani di campagna e degli assetti morfologici dei suoli, le cui caratteristiche dimensionali e qualitative sono definite nel RE, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto elenco.
  • - I percorsi esistenti di tipo campestre dovranno mantenere la superficie permeabile e il fondo drenante, lasciando tali superfici inerbite, o inghiaiate, o in terra stabilizzata, ovvero con una caratterizzazione formale assimilabile alle "strade bianche" a forte connotazione paesaggistica. Sono pertanto vietate le asfaltature.
  • - Tutte le infrastrutture lineari siano esse pedonali o ciclabili, esistenti e di progetto, devono essere realizzate con materiali idonei tali da garantire un coerente ed organico inserimento nel contesto paesaggistico;
  • - Negli edifici e nelle funzioni esistenti interne al parco corrispondenti alle diverse "Previsioni di dettaglio" di cui al comma 2, le recinzioni esterne devono essere realizzate con adeguate strutture che non costituiscano barriera visiva.
  • - Le aree di sosta per la fruizione del parco in aggiunta a quelle esistenti, rientranti nell'attività edilizia libera di cui al comma 3, devono essere identificate attraverso il mero equipaggiamento verde e la semplice stabilizzazione del fondo, senza alcuna asfaltatura e impiantistica, assumendo dunque la configurazione di un'area libera dedicata alla sosta temporanea, senza che tali opere producano barriere visive. Diversamente, si deve prevedere un PA di cui al precedente comma 4 dedicato all'individuazione di altre e diverse aree di sosta e di approdo al parco
  • - E' vietato alterare elementi morfologici del terreno, la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo, ad eccezione delle modifiche dovute alle misure di salvaguardia idraulica e geomorfologica.

Sulla base delle prescrizioni di cui al precedente punto elenco, i materiali tecnici a corredo dei titoli abilitativi devono comprendere una specifica sezione che argomenti, attraverso un'apposita documentazione grafica, cartografica, fotografica e testuale (relazione), il rispetto delle sopra richiamate prescrizioni.

Capo IV Insediamenti del territorio rurale (N)

Art. 58. Corti (rurali - lucchesi) di impianto storico (Nc)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti dei Tipi insediativi di valore storico - documentale" corrispondenti alle corti lucchesi di impianto storico ed origine prevalentemente rurale aventi valenza storico testimoniale, ubicate in territorio rurale. Il PO, in forma complementare alla disciplina definita per le analoghe "Zone" poste nel territorio urbanizzato, distingue la seguente classificazione storico - tipologica, indicata con apposita simbologia negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato di impianto storico. Beni testimoniali;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante;
  • - Edificato di impianto storico. Edificato di base;
  • - Edificato di recente formazione o storico trasformato;
  • - Edificato di recente formazione e/o degradato o decontestualizzato
  • - Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono;.

Il PO distingue altresì con apposita simbologia e campitura grafica, gli:

  • - Spazi aperti di valenza funzionale,

2. Categorie di intervento. Edificato, rinvio ad analoga disciplina. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive, le categorie di intervento ammesse dal PO, secondo la differente classificazione storico - tipologica di quadro progettuale, sono quelle ammesse per i corrispondenti edifici posti negli "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26 delle presenti Norme. In particolare:

  • - per l'Edificato di impianto storico. Beni testimoniali, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui al all'art. 26 comma 2, linea 2.1 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato caratterizzante, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.2 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di impianto storico. Edificato di base, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.3 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di recente formazione o storico trasformato, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.4 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato di recente formazione e/o degradato o decontestualizzato, le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.5 delle presenti Norme;
  • - per l'Edificato in condizione di rudere o in significativo stato di abbandono; le categorie di intervento ammesse sono quelli di cui all'art. 26 comma 2, linea 2.6 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Spazi aperti pertinenziali, rinvio ad analoga disciplina. Le categorie di intervento ammesse sono quelle del corrispondente edificato a cui gli spazi aperti risultano funzionalmente e tipologicamente collegati e di cui costituiscono pertinenza. In ragione degli analoghi caratteri costitutivi, si applicano inoltre le ulteriori prescrizioni definite per i corrispondenti edifici posti nei "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26 delle presenti Norme.

4. Ulteriori diposizioni. Rinvio ad analoga disciplina. Si applicano, in coerenza con le disposizioni di cui al precedente comma 2, le disposizioni normative concernenti i "Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio" e le "Ulteriori prescrizioni e condizioni" degli analoghi edifici posti nei "Agglomerati di matrice storica" (A4), di cui all'art. 26, commi 3 e 4 delle presenti Norme.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Le funzioni di cui al punto e) sono, fatto salvo l'esistente, ammissibili solo ed esclusivamente per le UI aventi accesso diretto dalla strada pubblica.

6. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26 comma 7.

Art. 59. Nuclei rurali di impianto storico (Ns). Atlante e disposizioni di dettaglio

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale", corrispondenti agli "Ambiti dei Nuclei rurali di impianto storico" comprensivi dei relativi ambiti di pertinenza. Inuclei rurali del PO sono: Aquilea, Balbano, Balbano loc. Il Colletto; Catro, Cerasomma, Chiatri, Ciciana, Deccio di Brancoli, Fagnano, Gignano di Brancoli, Gugliano, Mastiano, Meati, Monti di Chiatri; Ombreglio, Palmata, Piazza di Brancoli, Piazzano, Pieve di Brancoli, Pieve Vecchia, S. Cassiano di Moriano, S. Giusto di Brancoli, S. Ilario di Brancoli, Stabbiano, Torre, Torre Castello, Torre Ponte alla Maddalena, Vinchiana.

2. Previsioni di dettaglio. Rinvio all'Atlante. IL PO definisce ed individua apposite previsioni di dettaglio contenute nell'elaborato denominato QP.III. "Quadro di dettaglio delle previsioni: Città, centri e nuclei storici" (Cartografie di dettaglio in scala 1:1.000), composto dai seguenti quadranti cartografici (contraddistinti con codice unico alfanumerico)

  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Ombreglio, Piazza di Brancoli (QP.II.3.a.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Gignano di Brancoli, Pieve di Brancoli (QP.II.3.b.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Vinchiana (QP.II.3.c.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Gugliano (QP.II.3.d.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Ciciana (QP.II.3.e.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Piazzano (QP.II.3.f.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Stabbiano (QP.II.3.g.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Chiatri, Monti di Chiatri (QP.II.3.h.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Balbano, Balbano loc. Il Colletto (QP.II.3.i.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Pieve di Brancoli loc. S. Frediano, S. Giusto di Brancoli, S.Ilario di Brancoli, Deccio di Brancoli(QP.II.3.l.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Aquilea, Palmata, S. Cassiano di Moriano (QP.II.3.m.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Torre, Torre Castello, Mastiano; Torre Ponte alla Maddalena, Cerasomma (QP.II.3.n.)
  • - "Nuclei rurali di impianto storico" (Ns). Fagnano, Meati, Catro, Pieve Vecchia (QP.II.3.o.)

Attraverso le suddette cartografie di dettaglio, il PO articola le previsioni di dettaglio di ogni nucleo mediante una specifica classificazione morfotipologica degli edifici, degli spazi aperti pertinenziali e/o accessori, degli spazi aperti pubblici e di uso pubblico, dei giardini e spazi a verde pubblico connotativi e caratterizzanti gli stessi nuclei.

3. Disposizioni normative di dettaglio. Rinvio alla specifica disciplina. Sulla base della classificazione morfotipologica precedentemente indicata, il PO definisce disposizioni normative di dettaglio - articolate in "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" e "Disciplina delle trasformazioni", in ragione delle specifiche determinazioni del PS vigente - appositamente contenute nell'elaborato QP.IV.a. "Disciplina di gestione degli insediamenti. Norme per la città, i centri e nuclei storici" che integrano e costituiscono parte sostanziale delle presenti Norme.

4. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obbiettivi specifici e l'attuazione di specifiche disposizioni applicative, le previsioni di dettaglio di cui al comma 2 e le disposizioni normative di dettaglio di cui al comma 3, possono essere integrate e puntualizzate, ovvero rese cedevoli, mediante la previa approvazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un più dettagliato quadro progettuale.

Art. 60. Nuclei rurali di matrice storica (Nm)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Ambiti degli Insediamenti del territorio rurale" corrispondenti agli "Ambiti dei Nuclei rurali di matrice storica", rappresentati dalle forme della dispersione insediativa nel territorio rurale (campagna abitata, campagna urbanizzata, agglomerati extraurbani, secondo la definizione tematica data dal PIT/PPR). Il PO riconosce e distingue la seguente classificazione storico- tipologica degli insediamenti, indicata con apposita simbologia e codice alfa - numerico negli elaborati cartografici del quadro progettuale:

  • - Edificato di impianto storico (Nm.a);
  • - Edificato di recente formazione (Nm.b).

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per l'Edificato di impianto storico (Nm.a):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa".
  • - Gli "interventi pertinenziali", limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari e accessori come in titoli e in atti - purché non di impianto storico e di antica formazione, come indicato nel quadro progettuale del PO - facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, senza accorpamento all'edificio principale di cui restano pertinenza, senza creare una UI funzionalmente autonoma e con la sola funzione residenziale
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.
  • E' sempre e comunque vietata:
  • - la realizzazione di scale esterne a vista che interessino il prospetto principale e/o fronte strada dell'edificio;
  • - la realizzazione di balconi e terrazzi
  • - la realizzazione di terrazze a tasca e/o a vasca;
  • - la modifica della tipologia della copertura.

2.2. Per l'Edificato di recente formazione (Nm.b):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - gli "interventi pertinenziali";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva",
  • - le "addizioni volumetriche" realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (o edificata) (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essa adiacenti ed aderenti;
  • - la "sostituzione edilizia" con contestuale incremento volumetrico non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 20 di Superficie edificabile (o edificata) (Se);
  • - la "realizzazione di piscine e impianti sportivi" ad uso pertinenziale privato.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nella "addizione volumetrica" e negli "interventi pertinenziali" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento.

Le addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Al fine di assicurare il corretto inserimento paesaggistico e la tutela dei valori storici riconosciuti, i suddetti "interventi pertinenziali", nonché le "piscine e gli impianti sportivi", devono essere realizzati ad adeguata distanza degli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario e/o la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale. I suddetti "interventi pertinenziali" e le "piscine e gli impianti sportivi" non devono altresì compromettere la lettura e la conservazione degli impianti storici dei giardini e degli spazi aperti, devono mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti, secondo quanto adeguatamente documentato nell'ambito della formazione dei relativi titoli abilitativi.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola è ammesso nel rispetto delle limitazioni e condizioni di cui agli artt. 81,82 e 83 della LR 65/2014 e smi.

Art. 61. Tipi insediativi di valore storico documentale - Ville (Nv)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale" corrispondenti ai "Tipi insediativi di valore storico-documentale (ville)", comprendenti le ville di valore monumentale, limitatamente a quelle ricadenti in territorio rurale.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del quadro conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.6 "Tipi insediativi di valore storico - documentale, ville". Schedatura di dettaglio:

  • - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico;
  • - gli edifici, gli annessi e manufatti pertinenziali di interesse storico documentale;
  • - i manufatti e le strutture minori di interesse storico;
  • - gli spazi aperti e le infrastrutture pertinenziali.

2. Disposizioni normative. Rinvio alla disciplina delle omologhe "Zone". In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive e morfotipologiche, le disposizioni normative del PO (categorie di intervento, parametri urbanistico edilizi, prescrizioni di dettaglio, dimensione e frazionamento delle unità immobiliari, disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni e condizioni), sono quelle delle corrispondenti "Zone" poste nel territorio urbanizzato, di cui all'art. 29 delle presenti norme.

3. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento di cui al precedente comma 2 si applicano nel prioritario rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 comma 5.

Art. 62. Grandi strutture architettoniche isolate (Ng)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PS come "Edificato sparso e discontinuo in territorio rurale", corrispondenti alle "Grandi strutture architettoniche", comprendenti, oltre ai complessi architettonici, gli spazi aperti pertinenziali di valore paesaggistico, monumentale o testimoniale. In particolare il PO individua le seguenti "Grandi strutture architettoniche": Ex preventorio di Arliano, Ex Manicomio provinciale di Maggiano; Ex colonia solare; Monte Catino; Certosa di Farneta, Convento dell'Angelo, Convento di San Cerbone, Ex convento delle Suore Agostiniane di Vicopelago, Seminario arcivescovile.

Il PO distingue con apposita simbologia e campitura grafica, nelle singole schede del quadro conoscitivo, di cui all'elaborato QC.III.7 "Grandi strutture architettoniche". Schedatura di dettaglio:

  • - i principali edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico e monumentale;
  • - gli edifici secondari di interesse storico e documentale;
  • - gli edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati;
  • - i manufatti, le opere e le strutture minori di interesse storico testimoniale;
  • - gli spazi aperti variamente configurati e le infrastrutture pertinenziali.

2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
  • - la "manutenzione straordinaria";
  • - il "restauro e di risanamento conservativo";
  • Limitatamente ai soli "edifici secondari di interesse storico e documentale", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono ammesse dal PO:
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • Limitatamente ai soli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati", oltre alle categorie di intervento precedentemente elencate, sono ammesse dal PO:
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa";
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva"
  • - la "sostituzione edilizia" senza incremento volumetrico.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e nella "sostituzione edilizia" deve essere garantito un indice di copertura non superiore a 40% della superficie fondiaria costituente il lotto urbanistico di riferimento. Nei soli casi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" e di sostituzione edilizia" l'altezza degli edifici non potrà essere superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la UI oggetto di intervento o, in alternativa, a quella degli edifici ad essa aderenti.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso solo per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale" secondo quanto disposto all'art. 20 delle presenti Norme.

Il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali è ammesso per gli "edifici o complesso di edifici di recente formazione o decontestualizzati" e per gli "edifici secondari di interesse storico e documentale", nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali e non residenziali degli "edifici o complesso di edifici di valore storico - architettonico" non è ammesso.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

6. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero e valorizzazione delle suddette strutture, le categorie di intervento di cui al comma 2, i parametri urbanistico edilizi e le prescrizioni di dettaglio di cui al comma 3 e la dimensione e frazionamento delle unità immobiliari di cui al comma 4, possono essere integrate e puntualizzate, rese cedevoli, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della LR 65/2014, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del rilievo urbanistico del PO, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato quadro progettuale.